IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 17 febbraio 1981, n. 26, concernente l'istituzione
del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali  lavoratori  portuali  e
l'abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n.  873,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26,
concernente  misure  urgenti  per  il  risanamento delle gestioni dei
porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;
  Sentiti  gli enti portuali, le rappresentanze degli utenti portuali
e  le  organizzazioni  sindacali  dei lavoratori portuali a carattere
nazionale maggiormente rappresentative;
  Visto  il  progetto di riorganizzazione predisposto dal comitato di
amministrazione  del  Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali  nella  riunione  del  21  dicembre  1987,  in  ordine  alla
ristrutturazione  dei  servizi  e  alle  esigenze operative del Fondo
medesimo;
  Considerati  i compiti svolti dal personale dipendente del predetto
Fondo  in  relazione alle attribuzioni spettanti al Fondo medesimo ai
sensi della citata legge n. 26/81;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  dotazione  organica del personale dipendente del Fondo gestione
istituti  contrattuali  lavoratori  portuali  viene  determinata, per
l'anno 1988, nei termini appresso specificati:


          ---->  Vedere Tabella a Pag. 21 della G.U.  <----

Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
                        Repubblica italiana.
                    Roma, addi' 30 dicembre 1987
               p. Il Ministro della marina mercantile
                               FIORINO
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                               FORMICA
                       Il Ministro del tesoro
                                AMATO
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La legge 17 febbraio 1981, n. 26, e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 20 febbraio 1981.
             -  Il  testo  dell'art.  7 del decreto-legge 17 dicembre
          1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13
          febbraio 1987, n. 26, e' il seguente:
             "Art.  7. - 1. Al fine di adeguare la dotazione organica
          dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche  in
          relazione  alle  innovazioni  organizzative  e tecnologiche
          nonche'  ai   compiti   istituzionali,   amministrativi   e
          operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto
          con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e  del
          tesoro,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le  aziende
          portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le
          compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova,
          le   organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale
          maggiormente   rappresentative   dei   lavoratori   e    le
          rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio
          decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche  del
          personale  degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei
          lavoratori e dei dipendenti delle compagnie  e  dei  gruppi
          portuali,    suddivise    per    categorie   e   qualifiche
          professionali. Per  l'anno  1988  detta  determinazione  e'
          effettuata  entro  il  31 dicembre 1987 con le procedure di
          cui al presente comma.
             2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli
          enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo
          industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto
          anche dei progetti di riorganizzazione che gli  enti  e  le
          aziende  portuali  interessati  sono  tenuti  a predisporre
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto.  Con  il  decreto di cui al comma 1 sono
          individuati i lavoratori fuori produzione.
             3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          anche   ai   dipendenti   del   Fondo   gestione   istituti
          contrattuali  lavoratori  portuali  ed ai controllori merci
          del  porto  di  Venezia,  sulla   base   di   progetti   di
          riorganizzazione  che  per l'anno 1987 saranno predisposti,
          nel termine di trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto  di
          Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali
          di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto.
             4.  Le  nuove  dotazioni organiche delle compagnie e dei
          gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni  1987
          e  1988,  sulla  base  del  numero delle giornate di lavoro
          prestate nei dodici mesi antecedenti,  rispettivamente,  al
          1›  ottobre  1986 e al 1› ottobre 1987 ed in misura tale da
          ottenere una media mensile di impiego  per  lavoratore  non
          inferiore  a  14  giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate
          per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti  sono  posti  fuori
          produzione  nella  misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e
          di 5.000  complessivamente  per  l'anno  1988  e  non  sono
          soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e
          5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle  compagnie  e
          dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti
          del  Fondo  gestione   istituti   contrattuali   lavoratori
          portuali.  La  riduzione  degli  organici  dei lavoratori e
          dipendenti  delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali   e'
          disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorita'
          preposte  alla  disciplina  del  lavoro  portuale,  con  la
          procedura di cui al comma 2.
             4-bis.  La  individuazione  nominativa dei lavoratori da
          collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti
          e  delle  aziende  portuali  che  per  i  lavoratori  ed  i
          dipendenti delle  compagnie  e  dei  gruppi  portuali,  ivi
          compresi  quelli  delle  compagnie  del  ramo industriale e
          carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base  di
          intese  locali  da  perfezionarsi  nei  termini  e nei modi
          stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso  di
          mancate   intese   notificate  nei  termini  assegnati,  si
          provvede, fra l'altro, in base al criterio  della  maggiore
          eta' e della maggiore anzianita' contributiva (13).
             5.  Il  Ministro della marina mercantile, entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  sentite  le organizzazioni sindacali maggiormente
          rappresentative dei  lavoratori,  le  rappresentanze  degli
          utenti  e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi
          sindacali esistenti, predispone un piano di  fusione  delle
          compagnie  portuali operanti in porti viciniori, nonche' un
          piano di mobilita' temporanea da porto a porto.
             6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali,
          in  materia   di   dotazioni   organiche   del   personale,
          modificative  di  quelle  determinate ai sensi del comma 1,
          non  diventano  esecutive  se   non   siano   espressamente
          approvate  dal Ministro della marina mercatile, di concerto
          con i Ministri del tesoro e del lavoro e  della  previdenza
          sociale.  Le dotazioni organiche del personale degli enti e
          delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle
          compagnie  e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del
          comma  1,  non  possono  essere,  comunque,  modificate  in
          aumento prima del 31 dicembre 1988".