IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 17 febbraio 1981, n. 26, concernente l'istituzione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e l'abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161; Visto l'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali; Sentiti gli enti portuali, le rappresentanze degli utenti portuali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali a carattere nazionale maggiormente rappresentative; Visto il progetto di riorganizzazione predisposto dal comitato di amministrazione del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali nella riunione del 21 dicembre 1987, in ordine alla ristrutturazione dei servizi e alle esigenze operative del Fondo medesimo; Considerati i compiti svolti dal personale dipendente del predetto Fondo in relazione alle attribuzioni spettanti al Fondo medesimo ai sensi della citata legge n. 26/81; Decreta: Art. 1. La dotazione organica del personale dipendente del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali viene determinata, per l'anno 1988, nei termini appresso specificati: ----> Vedere Tabella a Pag. 21 della G.U. <---- Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 dicembre 1987 p. Il Ministro della marina mercantile FIORINO Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA Il Ministro del tesoro AMATO
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 17 febbraio 1981, n. 26, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 20 febbraio 1981. - Il testo dell'art. 7 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, e' il seguente: "Art. 7. - 1. Al fine di adeguare la dotazione organica dei porti alle effettive necessita' dei traffici, anche in relazione alle innovazioni organizzative e tecnologiche nonche' ai compiti istituzionali, amministrativi e operativi, il Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli enti e le aziende portuali, le compagnie e i gruppi portuali, ivi comprese le compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, determina con proprio decreto, per l'anno 1987, le nuove dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, suddivise per categorie e qualifiche professionali. Per l'anno 1988 detta determinazione e' effettuata entro il 31 dicembre 1987 con le procedure di cui al presente comma. 2. Per la determinazione delle dotazioni organiche degli enti e delle aziende portuali, nonche' delle compagnie ramo industriale e carenanti del porto di Genova, si tiene conto anche dei progetti di riorganizzazione che gli enti e le aziende portuali interessati sono tenuti a predisporre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i lavoratori fuori produzione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed ai controllori merci del porto di Venezia, sulla base di progetti di riorganizzazione che per l'anno 1987 saranno predisposti, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, rispettivamente dal Fondo e dal Provveditorato al porto di Venezia. Il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Le nuove dotazioni organiche delle compagnie e dei gruppi portuali sono fissate, per ciascuno degli anni 1987 e 1988, sulla base del numero delle giornate di lavoro prestate nei dodici mesi antecedenti, rispettivamente, al 1 ottobre 1986 e al 1 ottobre 1987 ed in misura tale da ottenere una media mensile di impiego per lavoratore non inferiore a 14 giornate per l'anno 1987 ed a 16 giornate per l'anno 1988. I lavoratori eccedenti sono posti fuori produzione nella misura di 4.000 unita' per l'anno 1987 e di 5.000 complessivamente per l'anno 1988 e non sono soggetti all'obbligo della presenza in porto. Nelle 4.000 e 5.000 unita' sono compresi i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali di cui al comma 1, nonche' i dipendenti del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali. La riduzione degli organici dei lavoratori e dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali e' disposta sulla base dei programmi formulati dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale, con la procedura di cui al comma 2. 4-bis. La individuazione nominativa dei lavoratori da collocare fuori produzione, sia per i dipendenti degli enti e delle aziende portuali che per i lavoratori ed i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi quelli delle compagnie del ramo industriale e carenanti del porto di Genova, e' effettuata sulla base di intese locali da perfezionarsi nei termini e nei modi stabiliti dal Ministro della marina mercantile. In caso di mancate intese notificate nei termini assegnati, si provvede, fra l'altro, in base al criterio della maggiore eta' e della maggiore anzianita' contributiva (13). 5. Il Ministro della marina mercantile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, le rappresentanze degli utenti e gli enti interessati e tenuto conto degli accordi sindacali esistenti, predispone un piano di fusione delle compagnie portuali operanti in porti viciniori, nonche' un piano di mobilita' temporanea da porto a porto. 6. Le deliberazioni degli enti e delle aziende portuali, in materia di dotazioni organiche del personale, modificative di quelle determinate ai sensi del comma 1, non diventano esecutive se non siano espressamente approvate dal Ministro della marina mercatile, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale. Le dotazioni organiche del personale degli enti e delle aziende portuali, nonche' quelle dei dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali rideterminate ai sensi del comma 1, non possono essere, comunque, modificate in aumento prima del 31 dicembre 1988".