IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, che ha instaurato il regime autorizzatorio preventivo per gli investimenti delle imprese siderurgiche, nonche' per le imprese produttrici di tubi senza saldatura e saldati per gas, acqua e condotte; Visto il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 88, il quale all'art. 3 proroga al 31 dicembre 1987 il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'art. 1, primo comma, del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87; Visto il decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, il quale, al comma 7 dell'art. 8, proroga al 31 dicembre 1988 il termine del 31 dicembre 1987 di cui all'art. 3 del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 88, ed estende il regime autorizzatorio stesso al settore delle fonderie di ghisa e di acciaio nonche' all'intero settore dei tubi; Considerata la necessita' di rivedere i criteri applicativi stabiliti con il decreto ministeriale 5 luglio 1986; Decreta: Art. 1. L'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1986 e' sostituito dal seguente: "Le imprese siderurgiche, incluse le imprese produttrici di tubi senza saldatura e saldati, le imprese esercenti attivita' di fonderie di ghisa e di acciaio e le imprese produttrici di laminati piatti o lunghi, comunque rivestiti con processi continui debbono sottoporre ad autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n. 87, e dell'art. 8, comma 7, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella legge 3 novembre 1987, n. 452, gli investimenti destinati alla installazione, modifica e sostituzione anche parziale degli impianti qui di seguito elencati: altoforni; forni fusori comunque alimentati, per acciaio e/o ghisa; convertitori di qualsiasi tipo; impianti di trattamento e affinazione fuori forno; forni di riscaldo comunque alimentati; impianti per colata continua con o senza gruppo di prelaminazione e relativo forno di mantenimento; treni di laminazione per prodotti piatti, lunghi e per tubi senza saldatura; impianti di estrusione per tubi senza saldatura; impianti per la produzione di tubi saldati; impianti per la finitura, trattamento termico e superficiale e per il collaudo tubi; impianti di laminazione a freddo con annessi forni di ricottura statici o continui; impianti di decapaggio continui; impianti di preverniciatura, prerivestimenti metallici od organici per trattamenti superficiali in genere, su laminati piatti in acciai comuni o speciali; impianti di fucinatura e forgiatura con annessi forni di riscaldo e trattamento termico; impianto di formatura per fonderie di acciaio o ghisa".
AVVERTENZA: Il testo unico delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.L. n. 19/1983 reca: "Norme sul regime autorizzatorio per gli investimenti comportanti aumento delle capacita' produttive delle imprese siderurgiche e disposizioni integrative e modificative dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46". - Il D.L. n. 20/1986 reca: "Misure urgenti per il settore siderurgico". - Il D.L. n. 366/1987 reca: "Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il funzionamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavori privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987". - Il D.M. 5 luglio 1986 (Modalita' di attuazione della normativa di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 88, recante: "Misure urgenti per il settore siderurgico") e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 4 agosto 1986. Nota all'articolo 1: Per l'argomento del D.M. 5 luglio 1986 v. note alle premesse.