IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto-legge  31  gennaio 1983, n. 19, convertito nella
legge  31  marzo  1983,  n.  87,  che   ha   instaurato   il   regime
autorizzatorio   preventivo   per   gli  investimenti  delle  imprese
siderurgiche, nonche'  per  le  imprese  produttrici  di  tubi  senza
saldatura e saldati per gas, acqua e condotte;
  Visto  il  decreto-legge  6  febbraio 1986, n. 20, convertito nella
legge 2 aprile 1986, n.  88,  il  quale  all'art.  3  proroga  al  31
dicembre  1987  il  termine  del  31 dicembre 1985 di cui all'art. 1,
primo comma, del decreto-legge 31 gennaio  1983,  n.  19,  convertito
nella legge 31 marzo 1983, n. 87;
  Visto  il  decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito nella
legge 3 novembre 1987, n. 452, il quale,  al  comma  7  dell'art.  8,
proroga al 31 dicembre 1988 il
termine  del  31  dicembre 1987 di cui all'art. 3 del decreto-legge 6
febbraio 1986, n. 20, convertito nella legge 2 aprile 1986, n. 88, ed
estende  il regime autorizzatorio stesso al settore delle fonderie di
ghisa e di acciaio nonche' all'intero settore dei tubi;
  Considerata   la  necessita'  di  rivedere  i  criteri  applicativi
stabiliti con il decreto ministeriale 5 luglio 1986;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  2  del decreto ministeriale 5 luglio 1986 e' sostituito dal
seguente:
  "Le  imprese  siderurgiche,  incluse le imprese produttrici di tubi
senza saldatura e saldati, le imprese esercenti attivita' di fonderie
di  ghisa  e di acciaio e le imprese produttrici di laminati piatti o
lunghi, comunque rivestiti con processi continui  debbono  sottoporre
ad  autorizzazione preventiva, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
31 gennaio 1983, n. 19, convertito nella legge 31 marzo 1983, n.  87,
e  dell'art.  8, comma 7, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366,
convertito nella legge 3 novembre  1987,  n.  452,  gli  investimenti
destinati  alla installazione, modifica e sostituzione anche parziale
degli impianti qui di seguito elencati:
   altoforni;
   forni fusori comunque alimentati, per acciaio e/o ghisa;
   convertitori di qualsiasi tipo;
   impianti di trattamento e affinazione fuori forno;
   forni di riscaldo comunque alimentati;
   impianti  per colata continua con o senza gruppo di prelaminazione
e relativo forno di mantenimento;
   treni  di laminazione per prodotti piatti, lunghi e per tubi senza
saldatura;
   impianti di estrusione per tubi senza saldatura;
   impianti per la produzione di tubi saldati;
   impianti per la finitura, trattamento termico e superficiale e per
il collaudo tubi;
   impianti  di  laminazione  a freddo con annessi forni di ricottura
statici o continui;
   impianti di decapaggio continui;
   impianti di preverniciatura, prerivestimenti metallici od organici
per trattamenti superficiali in genere, su laminati piatti in  acciai
comuni o speciali;
   impianti  di fucinatura e forgiatura con annessi forni di riscaldo
e trattamento termico;
   impianto di formatura per fonderie di acciaio o ghisa".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  unico  delle  note  qui  pubblicato  e' stato
          redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato il rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -   Il   D.L.   n.   19/1983  reca:  "Norme  sul  regime
          autorizzatorio per  gli  investimenti  comportanti  aumento
          delle  capacita'  produttive  delle  imprese siderurgiche e
          disposizioni integrative e  modificative  dell'articolo  20
          della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
             -  Il  D.L.  n.  20/1986  reca:  "Misure  urgenti per il
          settore siderurgico".
             -  Il  D.L.  n.  366/1987 reca: "Proroga del trattamento
          straordinario  di  integrazione  salariale  dei  lavoratori
          dipendenti   dalla   GEPI,   disciplina  del  reimpiego  di
          dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la
          soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e
          di  acciaio,  norme  per   il   funzionamento   di   lavori
          socialmente   utili   nell'area   napoletana   e   per   la
          manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio
          artistico  e  monumentale  della citta' di Palermo, nonche'
          interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori  di
          lavori  privati  operanti  nelle  province  di Sondrio e di
          Bolzano interessate dagli  eventi  alluvionali  del  luglio
          1987".
             -  Il  D.M. 5 luglio 1986 (Modalita' di attuazione della
          normativa di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986,  n.  20,
          convertito  nella  legge  2  aprile  1986,  n. 88, recante:
          "Misure urgenti  per  il  settore  siderurgico")  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          179 del 4 agosto 1986.
          Nota all'articolo 1:
            Per  l'argomento  del  D.M.  5  luglio  1986 v. note alle
          premesse.