IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981,
n. 927, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;
  Vista  l'istanza  presentata  in  data  19 novembre 1987 dal Centro
ricerche "G. Natta", Himont Italia, codice  fiscale  n.  06757400152,
con  sede  e  laboratori a Ferrara, piazzale privato G. Donegani, 12,
intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 927/81;
  Ritenuto  che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 927/81 ha per oggetto l'idoneita'  del
laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle
buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei  saggi  previsti
dagli  allegati  I  e  II  del  citato  decreto  del Presidente della
Repubblica;
  Visti  gli  esiti della ispezione condotta in data 21 e 22 dicembre
1987;
  Sentito  il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  gia'
menzionato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  centro  ricerche  "G.  Natta", Himont Italia, codice fiscale n.
06757400152, con sede e laboratori a  Ferrara,  piazzale  privato  G.
Donegani,  12,  e' autorizzato ad eseguire in conformita' ai principi
di buone pratiche di laboratorio le prove, contenute negli allegati I
e  II  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 927/81 gia'
citato nelle premesse, in appresso specificate:
  Prove chimico-fisiche:
   punto di fusione/intervallo di fusione;
   punto di ebollizione/intervallo di ebollizione;
   densita' relativa;
   tensione di vapore;
   tensione superficiale;
   idrosolubilita';
   liposolubilita';
   coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua.
  Il  Ministero  della sanita' potra' provvedere ad eseguire altresi'
controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto  previsto
dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'ultimo  comma  dell'art.  6  del D.P.R. n. 927/1981
          prevede, fra l'altro, che le prove di cui agli allegati I e
          II  allo  stesso decreto siano effettuate presso laboratori
          all'uopo autorizzati dal Ministro della sanita'.
             -  L'allegato  I riguarda le caratteristiche oggetto del
          fascicolo tecnico (fascicolo di base) e  l'allegato  II  le
          informazioni e le prove complementari.
             -   La   commissione  consultiva  di  cui  all'art.  10,
          presieduta dal direttore generale per l'igiene pubblica del
          Ministero   della   sanita',   ha  sede  presso  lo  stesso
          Ministero.
          Note all'art. 1:
             -  Per  il  conteuto  degli allegati I e II al D.P.R. n.
          927/1981 si veda nelle note alle premesse.
             -  Il  D.M.  26  giugno 1986, pubblicato nel supplemento
          alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.  198  del  27
          agosto  1986, concerne l'applicazione dei principi di buone
          pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche  e  criteri
          per il rilascio delle autorizzazioni previste dal D.P.R. n.
          927/1981, art. 6.