IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, ed in particolare l'art. 6, ultimo comma; Vista l'istanza presentata in data 28 maggio 1987 dallo stabilimento Enichem Synthesis - Direzione ricerca e sviluppo S.p.a., di San Donato Milanese (Milano), codice fiscale n. 02761650825, con sede e laboratori a San Donato Milanese, via Maritano n. 26, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81; Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 ha per oggetto l'idoneita' del laboratorio sotto l'esclusivo aspetto relativo all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica; Visti gli esiti dell'ispezione condotta in data 16 e 17 novembre 1987; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica gia' menzionato; Decreta: Art. 1. Lo stabilimento Enichem Synthesis - Direzione ricerca e sviluppo S.p.a., di San Donato Milanese (Milano), codice fiscale n. 02761650825, con sede e laboratori a San Donato Milanese, via Maritano, 26, e' autorizzato ad eseguire in conformita' ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove, contenute negli allegati I e II del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/81 gia' citato nelle premesse, in appresso specificate: Prove chimico-fisiche: punto di fusione/intervallo di fusione; punto di ebollizione/intervallo di ebollizione; densita' relativa; idrosolubilita'; coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua. Il Ministero della sanita' potra' provvedere ad eseguire altresi' controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'ultimo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 927/1981 prevede, fra l'altro, che le prove di cui agli allegati I e II allo stesso decreto siano effettuate presso laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro della sanita'. - L'allegato I riguarda le caratteristiche oggetto del fascicolo tecnico (fascicolo di base) e l'allegato II le informazioni e le prove complementari. - La commissione consultiva di cui all'art. 10, presieduta dal direttore generale per l'igiene pubblica del Ministero della sanita', ha sede presso lo stesso Ministero. Note all'art. 1: - Per il contenuto degli allegati I e II al D.P.R. n. 927/1981 si veda nelle note alle premesse. - Il D.M. 26 giugno 1986, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 198 del 27 agosto 1986, concerne l'applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal D.P.R. n. 927/1981, art. 6.