IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo unico, comma 2, del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 307, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro della sanita', sono individuate, nell'ambito dei prodotti gia' inclusi nel Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, le specialita' medicinali appartenenti alle categorie terapeutiche di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, alle quali si applica, con decorrenza 1 settembre 1988, una quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito pari al 40% del prezzo al pubblico del prodotto, come previsto dal decreto-legge citato; Visto il parere espresso dalla commissione consultiva unica del farmaco nella seduta del 29 luglio 1988; Decreta: Articolo unico 1. Le specialita' medicinali incluse nel Prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, appartenenti alle categorie terapeutiche di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, sono riportate nell'allegato elenco, facente parte integrante del presente decreto. 2. Alle specialita' medicinali di cui al precedente comma 1 si applica, a partire dal 1 settembre 1988, la quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito, pari al 40% del prezzo di vendita al pubblico, come previsto dall'articolo unico, comma 2, del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 307. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 30 luglio 1988 Il Ministro: DONAT CATTIN