IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Considerato che il giorno 17 luglio 1988 presso lo stabilimento Farmoplant S.p.a. di Massa si e' verificata l'esplosione di un serbatoio di 55 metri cubi contenente rogor dimetoato in soluzione al 40% di cicloesanone, con conseguente inquinamento da sostanze tossiche dell'ambiente circostante; Vista l'ordinanza in data 19 luglio 1988 con cui il sindaco di Massa ha disposto la cessazione con effetto immediato ed in modo definitivo di ogni e qualsiasi lavorazione ed attivita' produttiva industriale presso gli impianti della Farmoplant S.p.a. di Massa; Considerata la conseguente necessita' di dare attuazione ad un piano di bonifica dell'area interessata dall'incidente e di messa in sicurezza dell'impianto; Ritenuto necessario assicurare alle autorita' locali la opportuna consulenza tecnico-scientifica per gli adempimenti conseguenti alla chiusura della Farmoplant S.p.a., concernenti la sicurezza degli impianti e la bonifica dello stabilimento, secondo quanto anche rappresentato dal prefetto di Massa-Carrara; Udito il presidente del settore rischio industriale della commissione interdisciplinare grandi rischi; Viste le designazioni fatte pervenire dai Ministeri ed enti interessati; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' costituito presso la prefettura di Massa Carrara un gruppo interdisciplinare incaricato di fornire consulenza tecnico-scientifica alle autorita' regionali, provinciali e comunali, per gli adempimenti conseguenti alla chiusura dello stabilimento Farmoplant S.p.a., concernenti la messa in sicurezza degli impianti e la bonifica dello stabilimento.