IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  l'art.  1,  comma  2, del decreto-legge 12 novembre 1982, n.
829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982,  n.
938;
  Considerato  che  il  giorno  17 luglio 1988 presso lo stabilimento
Farmoplant S.p.a. di  Massa  si  e'  verificata  l'esplosione  di  un
serbatoio di 55 metri cubi contenente rogor dimetoato in soluzione al
40%  di  cicloesanone,  con  conseguente  inquinamento  da   sostanze
tossiche dell'ambiente circostante;
  Vista  l'ordinanza  in  data  19  luglio 1988 con cui il sindaco di
Massa ha disposto la cessazione con  effetto  immediato  ed  in  modo
definitivo  di  ogni  e qualsiasi lavorazione ed attivita' produttiva
industriale presso gli impianti della Farmoplant S.p.a. di Massa;
  Considerata  la  conseguente  necessita'  di  dare attuazione ad un
piano di bonifica dell'area interessata dall'incidente e di messa  in
sicurezza dell'impianto;
  Ritenuto  necessario  assicurare alle autorita' locali la opportuna
consulenza tecnico-scientifica per gli adempimenti  conseguenti  alla
chiusura  della  Farmoplant  S.p.a.,  concernenti  la sicurezza degli
impianti e la  bonifica  dello  stabilimento,  secondo  quanto  anche
rappresentato dal prefetto di Massa-Carrara;
  Udito   il   presidente   del  settore  rischio  industriale  della
commissione interdisciplinare grandi rischi;
  Viste  le  designazioni  fatte  pervenire  dai  Ministeri  ed  enti
interessati;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  costituito  presso  la  prefettura  di  Massa Carrara un gruppo
interdisciplinare     incaricato      di      fornire      consulenza
tecnico-scientifica alle autorita' regionali, provinciali e comunali,
per gli adempimenti  conseguenti  alla  chiusura  dello  stabilimento
Farmoplant S.p.a., concernenti la messa in sicurezza degli impianti e
la bonifica dello stabilimento.