IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale; Visto in particolare l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilita' del costo della provvista; Visto il successivo art. 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 e dall'art. 25 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale tra l'altro dispone che in estensione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e successive modificazioni, il Mediocredito centrale puo' corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura e' fissata dal Ministro del tesoro secondo le modalita' previste al quarto comma dell'art. 18 della citata legge n. 227/77; Visto l'art. 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, aggiunto con la legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394, il quale autorizza il Mediocredito centrale a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera g), nonche' dell'art. 27, terzo comma, della citata legge n. 227 del 1977, secondo le condizioni e le modalita' di cui all'art. 18, quarto comma, della medesima legge; Visto il proprio decreto 18 dicembre 1987, n. 56764, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1988, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 10, il quale determina la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1988 per tutte le operazioni effettuate con provvista in valuta estera, ivi comprese quelle perfezionate mediante smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento o derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari crediti internazionali; Visto il proprio decreto 22 dicembre 1987, n. 56770, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1988, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 390, il quale determina la commissione onnicomprensiva da riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1988 per i crediti finanziari che l'Istituto e' autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del citato decreto-legge n. 251 del 1981; Visto il proprio decreto 1 marzo 1988, n. 123, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, recante le condizioni, le modalita' e i tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che agli istituti di credito nazionali che effettuano operazioni di credito all'esportazione viene riconosciuta, mediante decreto del Ministro del tesoro, una commissione onnicomprensiva determinata di volta in volta sulla base delle condizioni di mercato, della natura dell'operazione e del relativo rischio; Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 4 sopra citato, al riordino formale delle commissioni onnicomprensive di cui agli articoli 5, 13, 15, 22 e 25 del decreto ministeriale n. 123 del 1988, relative alle operazioni di credito all'esportazione gia' contemplate dai decreti abrogati al successivo art. 30; Ritenuta l'esigenza di adeguare le commissioni onnicomprensive di cui al precedente alinea alle mutate condizioni del mercato creditizio, con particolare riferimento all'instaurazione progressiva del mercato interno europeo da completarsi entro il 31 dicembre 1992, ai sensi dell'art. 8A del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, aggiunto con l'art. 13 dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909; Considerato altresi' che occorre determinare, sempre ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 123 del 1988, la misura della commissione onnicomprensiva prevista dagli articoli 13 e 15 dello stesso e riguardante le operazioni di credito all'esportazione con provvista in lire e con dilazione di pagamento superiore ai diciotto ed inferiore ai ventiquattro mesi, disciplinate dal successivo art. 18, nonche' della commissione onnicomprensiva relativa alle operazioni di smobilizzo sull'estero di crediti assistiti da lettera di credito irrevocabile, di cui all'art. 28; Tenuto conto della diminuzione dell'imposta sostitutiva dallo 0,25% allo 0,05% sulle operazioni di credito a medio e lungo termine all'esportazione, disposta con legge 13 maggio 1988, n. 154; Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella prossima adunanza; Decreta: Art. 1. Disposizione comune Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 1 marzo 1988, n. 123, le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli istituti ed aziende di credito nazionali che effettuano operazioni di credito all'esportazione sono determinate nelle misure fissate negli articoli seguenti e restano in vigore sino a nuova disposizione.