IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e   sul
finanziamento  dei  crediti  inerenti  alle  esportazioni  di merci e
servizi,   all'esecuzione   di   lavori   all'estero   nonche'   alla
cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
  Visto  in  particolare  l'art. 18, il quale dispone al quarto comma
che le  condizioni,  le  modalita'  e  i  tempi  dell'intervento  del
Mediocredito  centrale  nelle  operazioni di cui al primo comma dello
stesso articolo saranno stabiliti con decreto  del  Ministro  per  il
tesoro,  sentito  il  Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio, tenendo conto anche della durata delle  operazioni,  delle
valute  nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilita'
del costo della provvista;
  Visto  il  successivo  art.  24 della legge 24 maggio 1977, n. 227,
cosi' come sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1978, n.  393
e dall'art. 25 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale tra
l'altro dispone che in estensione a quanto previsto dall'art. 2 della
legge   30  aprile  1962,  n.  265  e  successive  modificazioni,  il
Mediocredito centrale puo' corrispondere agli operatori nazionali che
ottengano  finanziamenti  all'estero a fronte di singoli contratti di
fornitura di merci e servizi nonche' di esecuzione di studi e  lavori
un  contributo  agli interessi, la cui misura e' fissata dal Ministro
del tesoro secondo le modalita' previste al quarto comma dell'art. 18
della citata legge n. 227/77;
  Visto l'art. 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.
251, aggiunto con la legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394,  il
quale  autorizza  il  Mediocredito  centrale a concedere da solo o in
consorzio  con  istituti  e  banche  nazionali  ed   estere   crediti
finanziari  ai  sensi  dell'art. 15, primo comma, lettera g), nonche'
dell'art. 27, terzo comma,  della  citata  legge  n.  227  del  1977,
secondo  le  condizioni  e  le  modalita'  di cui all'art. 18, quarto
comma, della medesima legge;
  Visto  il  proprio  decreto  18 dicembre 1987, n. 56764, registrato
alla Corte dei conti il 13 gennaio 1988, registro n. 2 Tesoro, foglio
n.   10,   il  quale  determina  la  commissione  onnicomprensiva  da
riconoscere agli istituti di credito per l'anno  1988  per  tutte  le
operazioni  effettuate  con  provvista in valuta estera, ivi comprese
quelle perfezionate mediante  smobilizzo  sull'estero  di  titoli  di
credito  rilasciati  dai  beneficiari  della dilazione di pagamento o
derivanti da crediti  finanziari  concessi  da  intermediari  crediti
internazionali;
  Visto  il  proprio  decreto  22 dicembre 1987, n. 56770, registrato
alla Corte dei conti il 23 gennaio 1988, registro n. 3 Tesoro, foglio
n.   390,  il  quale  determina  la  commissione  onnicomprensiva  da
riconoscere al Mediocredito centrale per l'anno 1988  per  i  crediti
finanziari  che  l'Istituto  e'  autorizzato  a  concedere  ai  sensi
dell'art. 22 del citato decreto-legge n. 251 del 1981;
  Visto  il  proprio  decreto  1› marzo 1988, n. 123, registrato alla
Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21  Tesoro,  foglio  n.
179,  recante le condizioni, le modalita' e i tempi di intervento del
Mediocredito centrale  sulle  operazioni  di  credito  inerenti  alle
esportazioni   di   merci   e  servizi  e  all'esecuzione  di  lavori
all'estero, e in particolare l'art. 4,  il  quale  dispone  che  agli
istituti  di  credito  nazionali che effettuano operazioni di credito
all'esportazione viene riconosciuta, mediante  decreto  del  Ministro
del  tesoro,  una commissione onnicomprensiva determinata di volta in
volta  sulla  base  delle  condizioni  di   mercato,   della   natura
dell'operazione e del relativo rischio;
  Considerato  che  occorre  procedere,  ai  sensi  dell'art. 4 sopra
citato, al riordino formale delle commissioni onnicomprensive di  cui
agli  articoli 5, 13, 15, 22 e 25 del decreto ministeriale n. 123 del
1988, relative  alle  operazioni  di  credito  all'esportazione  gia'
contemplate dai decreti abrogati al successivo art. 30;
  Ritenuta  l'esigenza  di adeguare le commissioni onnicomprensive di
cui  al  precedente  alinea  alle  mutate  condizioni   del   mercato
creditizio, con particolare riferimento all'instaurazione progressiva
del mercato interno europeo da completarsi entro il 31 dicembre 1992,
ai  sensi  dell'art.  8A  del  trattato  istitutivo  della  Comunita'
economica europea, aggiunto con l'art. 13  dell'atto  unico  europeo,
aperto  alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 e ratificato con
legge 23 dicembre 1986, n. 909;
  Considerato  altresi'  che  occorre  determinare,  sempre  ai sensi
dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 123 del 1988, la misura della
commissione  onnicomprensiva  prevista  dagli  articoli 13 e 15 dello
stesso e riguardante le operazioni di  credito  all'esportazione  con
provvista  in lire e con dilazione di pagamento superiore ai diciotto
ed inferiore ai ventiquattro mesi, disciplinate dal  successivo  art.
18,   nonche'   della   commissione   onnicomprensiva  relativa  alle
operazioni di smobilizzo sull'estero di crediti assistiti da  lettera
di credito irrevocabile, di cui all'art. 28;
  Tenuto conto della diminuzione dell'imposta sostitutiva dallo 0,25%
allo 0,05% sulle operazioni  di  credito  a  medio  e  lungo  termine
all'esportazione, disposta con legge 13 maggio 1988, n. 154;
  Ritenuta  l'urgenza,  ai  sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
del Capo  provvisorio  dello  Stato  17  luglio  1947,  n.  691,  con
l'impegno  di  dare  comunicazione  del  presente decreto al Comitato
interministeriale per  il  credito  e  il  risparmio  nella  prossima
adunanza;
                               Decreta:
                               Art. 1.
                         Disposizione comune
  Ai  sensi  dell'art.  4  del decreto ministeriale 1› marzo 1988, n.
123, le commissioni onnicomprensive da riconoscere agli  istituti  ed
aziende  di  credito  nazionali  che effettuano operazioni di credito
all'esportazione sono determinate nelle misure fissate negli articoli
seguenti e restano in vigore sino a nuova disposizione.