A tutte le amministrazioni
                                  comunali e provinciali
                                  A tutte le comunita' montane
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  Commissari  del  Governo  nelle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Al presidente della giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo atti Ministero interno  -
                                  Sezione enti locali
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  I.G.B.
                                  Al    Ministero    del   tesoro   -
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  I.G.O.P.
                                  Al Ministero del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Al Commissario dello Stato nella
                                  regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al  Commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai Commissari del Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della Commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli  uffici regionali di riscontro
                                  amministrativo    del     Ministero
                                  dell'interno  presso  le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla Scuola superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
 (Paragrafo) 1. Premessa.
  In ottemperanza al disposto dell'art. 7 della legge 16 maggio 1984,
n. 138, con decreto interministeriale del 6 agosto  1984,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  249 del 10 settembre 1984, sono state
stabilite le modalita' di ammissione al rimborso e di erogazione  dei
fondi  necessari  alla  corresponsione  del trattamento economico del
personale giovanile occupato ai sensi della legge 1› giugno 1977,  n.
285.
  Successivamente,  ogni  qual  volta  si  e' reso necessario, questo
Ministero ha provveduto a diramare, tramite le prefetture,  direttive
per una corretta applicazione della predetta legge n. 138/1984.
  Tuttavia,  dall'esame  della  certificazione  pervenuta  durante il
corrente esercizio finanziario nonche' dai quesiti posti da vari enti
locali,  risulta  che  non tutte le amministrazioni hanno recepito ed
applicato in  modo  corretto  dette  direttive  per  cui  si  ritiene
indispensabile richiamare le principali condizioni alle quali debbono
attenersi gli enti interessati ai fini  dell'ammissione  al  rimborso
previsto  dal predetto art. 7 della gia' citata legge 16 maggio 1984,
n. 138.
(Paragrafo) 2. Certificazioni.
  Il Ministero dell'interno rimborsa, in virtu' della citata legge n.
138/1984, alle province, ai comuni e loro  consorzi,  alle  comunita'
montane  ed  alle  aziende  municipalizzate gli oneri del trattamento
economico dei giovani assunti esclusivamente ai sensi della legge  1›
giugno 1977, n. 285, idonei di concorso ed iscritti nelle graduatorie
uniche regionali ai sensi degli articoli  26-  ter  e  26-quater  del
decreto-legge  30 dicembre 1979, n. 669, che alla data del 1› gennaio
1984 non avevano ancora trovato definitiva sistemazione.
  Gli   enti   interessati   che   intendono   richiedere   somme  in
anticipazione ed a saldo delle spese  sostenute  per  tale  personale
sono  tenuti  alla  compilazione  degli  appositi  certificati  con i
criteri indicati nel predetto decreto interministeriale del 6  agosto
1984.
  Le  somme  ammesse  a  rimborso sono quelle concernenti gli assegni
fissi  (costituiti  dalle  voci  stipendio,  indennita'   integrativa
speciale ed aggiunta di famiglia) e gli oneri riflessi a carico degli
enti.
  Sono  ammessi  al  rimborso  anche  gli importi erogati a titolo di
compenso  incentivante  la  produttivita'  ed  a  titolo  di  aumenti
periodici  biennali nella misura del 2,50% come previsto dall'art. 30
della  legge  11  luglio  1980,  n.  312,  limitatamente  al  periodo
intercorrente  tra  il  1› gennaio 1984 e la data di sistemazione del
personale.
  Non  sono  ammessi  a  rimborso  gli  oneri  per compenso di lavoro
straordinario e per indennita' di  missione  in  quanto  trattasi  di
prestazioni  eventuali  che,  se richieste, debbono essere finanziate
con i normali mezzi di bilancio delle amministrazioni locali.
  Inoltre,  non  sono  rimborsabili  gli  oneri  per  il  trattamento
economico dei dipendenti gia' di ruolo  degli  enti  locali  che,  in
virtu' del quinto comma dell'art. 26- ter del succitato decreto-legge
n. 663/1979, sono stati ammessi a sostenere gli  esami  di  idoneita'
per   la  qualifica  superiore  in  quanto,  pur  se  inseriti  nelle
graduatorie regionali delle  liste  giovanili,  non  rientrano  nella
categoria del personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977.
  Le  somme che il Ministero dell'interno eroga a norma del precitato
art. 7 della legge n. 138/1984, sia a titolo di anticipazioni che  di
saldi,  concernono sempre rimborsi di spese gia' sostenute per cui le
amministrazioni interessate sono tenute a corrispondere  puntualmente
le  competenze ai dipendenti interessati, usufruendo di normali mezzi
di bilancio.
(Paragrafo) 3. Quantificazione delle somme da chiedere a rimborso.
  Ai  sensi del gia' richiamato art. 7 della legge n. 138/1984 questo
Ministero provvede, dal 1› gennaio  1984,  al  rimborso  delle  somme
necessarie  al  trattamento  economico sia per il personale giovanile
ancora in attesa di sistemazione sia per quello che mano  a  mano  e'
stato  inserito  nei ruoli degli enti locali (pianta organica e ruolo
soprannumerario) purche'  la  data  di  tale  inserimento  non  abbia
decorrenza anteriore a quella del 1› gennaio 1984.
  Ai  fini  della  quantificazione delle somme da chiedere a rimborso
per il personale in attesa  di  sistemazione,  gli  enti  interessati
debbono  far  riferimento  alle  disposizioni di cui all'ultimo comma
dell'art.  26-quater  della  legge  29  febbraio  1980,  n.  33,   di
conversione   del   decreto-legge   30  dicembre  1979,  n.  663.  Di
conseguenza per tale personale, dal 1› gennaio 1984 e fino alla  data
di  inserimento  nei  ruoli,  il trattamento economico ammissibile e'
esclusivamente quello di base minimo previsto per i dipendenti civili
dello Stato non di ruolo.
  Per  la  quantificazione delle somme da richiedere per il personale
sistemato nei ruoli dal 1› gennaio 1984 in poi, gli enti debbono  far
riferimento   al   trattamento  economico  iniziale  del  livello  di
inquadramento con le  progressioni  economiche  maturate  dal  giorno
dell'inquadramento  stesso.  Di  conseguenza  non sono ammissibili al
rimborso somme corrisposte  o  che  si  intendono  corrispondere  per
riconoscimento  di  periodi  di  servizi resi dai giovani prima della
data di immissione nei ruoli o, comunque, prestati  anteriormente  al
1›  gennaio  1984.  Gli  oneri  per  eventuali  benefici retributivi,
riconosciuti e non spettanti, non possono concorrere  in  alcun  caso
alla  quantificazione degli importi da porre a carico dello Stato, ma
debbono restare a carico dei bilanci degli enti locali.
  Per  quanto  concerne le modalita' di inserimento nei ruoli, sempre
al fine di quantificare gli importi  da  chiedere  a  rimborso,  deve
essere  tenuta presente la disposizione del secondo comma dell'art. 5
della  piu'  volte  richiamata  legge  n.   138/1984   che   consente
l'inquadramento   del   personale   giovanile  in  livelli  uguali  o
equiparabili - per qualifiche funzionali e profili professionali -  a
quelli per i quali e' stata conseguita l'idoneita' prevista dall'art.
26- ter del predetto decreto-legge n. 663/1979, convertito nella gia'
menzionata legge n. 33/1980.
(Paragrafo) 4. Responsabilita' degli enti richiedenti.
  Le  disposizioni  sopra  illustrate  si  applicano  ai  rimborsi da
richiedere ed a quelli gia' disposti.
  Gli  enti  che  eventualmente  avessero operato in maniera difforme
sono tenuti a darne immediata  comunicazione  alla  prefettura  della
rispettiva    provincia    e    quindi,   per   consentire   l'esatta
quantificazione  delle  spese  effettivamente  rimborsabili,  debbono
trasmettere  alla  stessa  prefettura nuovi certificati "modello A" a
saldo, opportunamente  rettificati,  in  sostituzione  di  quelli  in
precedenza prodotti.
(Paragrafo) 5. Adempimenti delle prefetture.
  Le  prefetture  sono  pregate  di  consegnare  copia della presente
circolare agli enti  interessati  che  occupano  personale  giovanile
assicurando  loro  la  collaborazione  necessaria  al  superamento di
eventuali difficolta' che dovessero presentarsi.
  Sono   pregate,   inoltre,  di  far  conoscere  con  la  necessaria
sollecitudine i nominativi degli enti che comunicheranno  difformita'
di  applicazione  della  legge  e,  successivamente,  di trasmettere,
regolarmente vistati, i certificati a rettifica che perverranno dagli
enti interessati.
  Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di adempimento.
                                               p. Il Ministro: FAUSTI