IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Viste  le  ordinanze  n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre  1987,  n.  1316/FPC
del  28 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
31 dicembre 1987, n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  8  del  12 gennaio 1988 e n. 1509/FPC del 20
luglio 1988 in via di pubblicazione;
  Considerata  l'opportunita' di modificare la formulazione dell'art.
2, primo comma, primo rigo, della predetta ordinanza n. 1509/FPC  del
20  luglio  1988 omettendo le parole "di registrazione" e sostituendo
la data del "18 luglio" con "17 luglio" onde evitare  ogni  soluzione
di  continuita' nelle sospensioni gia' disposte ai sensi dell'art. 3,
secondo comma, della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, come
modificato  dall'art.  2  della ordinanza n. 1317/FPC del 30 dicembre
1987 sopracitate;
  Ravvisata  altresi',  l'opportunita'  di modificare la formulazione
dell'art. 4, ultimo rigo, della sopra citata  ordinanza  n.  1509/FPC
del  20  luglio  1988 omettendo le parole "nel mese di maggio 1989" e
sostituendole con la  dizione  "nei  termini  previsti  dai  medesimi
articoli";
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Al  primo  rigo  del  primo  comma  dell'art.  2 della ordinanza n.
1509/FPC del 20 luglio 1988 sono omesse le parole "di  registrazione"
ed  al secondo rigo del medesimo comma dello stesso articolo, dopo le
parole: "con scadenza nel periodo successivo  al"  e'  sostituito  18
luglio con 17 luglio.