IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987, n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1988 e n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 in via di pubblicazione; Considerata l'opportunita' di modificare la formulazione dell'art. 2, primo comma, primo rigo, della predetta ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 omettendo le parole "di registrazione" e sostituendo la data del "18 luglio" con "17 luglio" onde evitare ogni soluzione di continuita' nelle sospensioni gia' disposte ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, come modificato dall'art. 2 della ordinanza n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 sopracitate; Ravvisata altresi', l'opportunita' di modificare la formulazione dell'art. 4, ultimo rigo, della sopra citata ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 omettendo le parole "nel mese di maggio 1989" e sostituendole con la dizione "nei termini previsti dai medesimi articoli"; Dispone: Art. 1. Al primo rigo del primo comma dell'art. 2 della ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988 sono omesse le parole "di registrazione" ed al secondo rigo del medesimo comma dello stesso articolo, dopo le parole: "con scadenza nel periodo successivo al" e' sostituito 18 luglio con 17 luglio.