IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
 Vista  l'ordinanza  n.  1412  del  30  marzo  1988  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  98  del  28  aprile
1988,   con   la  quale  si  dispongono  interventi  urgenti  per  L.
2.500.000.000 al fine di rimuovere  il  materiale  di  sedimentazione
trasportato  dalle alluvioni del luglio ed agosto 1987 in alcune zone
della provincia di Sondrio;
  Vista  la  nota  di  richiesta  dell'11  luglio 1988 del presidente
dell'amministrazione provinciale di  Sondrio,  per  l'estensione  dei
suddetti  interventi  anche  ad  una  zona  tra  i comuni di Chiuso e
Talamona per un totale di Ha 350,  attraverso  l'utilizzazione  delle
economie  maturate  sullo  stanziamento disposto con la summenzionata
ordinanza;
  Considerata  la necessita' di aderire alla citata richiesta al fine
di un tempestivo ritorno alla normalita';
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'amministrazione   provinciale   di   Sondrio  e'  autorizzata  ad
utilizzare le somme risultanti dalle  economie  maturate  nei  lavori
disposti  con  ordinanza n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 per interventi
diretti ad eliminare e  trattare  il  materiale  sabbioso  e  limoso,
depositato  dal  fiume  nell'area  di Ha 350 tra i comuni di Chiuso e
Talamona.