IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista l'ordinanza n. 1412 del 30 marzo 1988 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 1988, con la quale si dispongono interventi urgenti per L. 2.500.000.000 al fine di rimuovere il materiale di sedimentazione trasportato dalle alluvioni del luglio ed agosto 1987 in alcune zone della provincia di Sondrio; Vista la nota di richiesta dell'11 luglio 1988 del presidente dell'amministrazione provinciale di Sondrio, per l'estensione dei suddetti interventi anche ad una zona tra i comuni di Chiuso e Talamona per un totale di Ha 350, attraverso l'utilizzazione delle economie maturate sullo stanziamento disposto con la summenzionata ordinanza; Considerata la necessita' di aderire alla citata richiesta al fine di un tempestivo ritorno alla normalita'; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'amministrazione provinciale di Sondrio e' autorizzata ad utilizzare le somme risultanti dalle economie maturate nei lavori disposti con ordinanza n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 per interventi diretti ad eliminare e trattare il materiale sabbioso e limoso, depositato dal fiume nell'area di Ha 350 tra i comuni di Chiuso e Talamona.