IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della   responsabilita'   civile    derivante    dalla
circolazione  dei  veicoli  a  motore  e dei natanti, e le successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n.
990,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
novembre  1970,  n. 973, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Vista  la  legge  10  giugno  1978, n. 295, recante nuove norme per
l'esercizio  delle  assicurazioni  private  contro  i  danni,  e   le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione  dell'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto lo statuto della regione siciliana;
  Visto   l'art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 novembre 1949, n.  1182,  concernente  il  trasferimento
all'assessorato  regionale siciliano delle attribuzioni del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei confronti  delle
imprese  di  assicurazione  che  abbiano  la loro sede e che assumono
rischi entro i limiti territoriali della regione siciliana;
  Visto  il  decreto 26 gennaio 1982, n. 90, con il quale l'assessore
per  l'Industria  della   regione   siciliana   ha   autorizzato   la
"Tuttolomondo  S.p.a. - Societa' di assicurazioni e riassicurazioni",
con sede legale in Palermo, all'esercizio dell'attivita' assicurativa
e  riassicurativa  nell'ambito  del territorio della medesima regione
siciliana  per  i  seguenti  rami:  tutti  i  rami   danni   elencati
nell'allegato  I,  lettera  A,  della  legge  n.  295 denominati alla
lettera B della  stessa  legge  come  appresso:  assicurazione  auto,
assicurazioni  marittime  e  trasporti,  assicurazioni  aeronautiche,
incendio ed altri danni ai beni, responsabilita'  civile,  credito  e
cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria;
  Visto  il  decreto 13 aprile 1982, n. 388, con il quale l'assessore
per l'industria della regione  siciliana:  visto  il  citato  decreto
assessorale  26 gennaio 1982, n. 90; ritenuto che per quanto riguarda
il  ramo  infortuni  lo  stesso  deve  intendersi   autorizzato   con
esclusione  degli  infortuni  individuali, ai sensi del secondo comma
dell'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  5  novembre
1949,  n.  1182;  rilevata  la  modifica  della ragione sociale della
societa'  in  questione  da  "Tuttolomondo  Assicurazioni  S.p.a."  -
Compagnia  di  assicurazioni  e riassicurazioni, con sede in Palermo,
via E. Amari, 38, in "Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni
e  riassicurazioni  S.p.a.",  con  sede in Palermo, via E. Amari, 38;
considerato  che  rimangono  invariati  gli  organi   sociali   della
societa';   ha   decretato:   che   l'autorizzazione  accordata  alla
Tuttolomondo S.p.a. con il decreto assessorale n. 90 del  26  gennaio
1982 viene intestata, per i motivi anzidetti, alla Suditalia (S.I.A.)
- Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.,  con  sede  in
Palermo;   che   la  Suditalia  (S.I.A.)  S.p.a.  e'  autorizzata  ad
esercitare nell'ambito del territorio della regione siciliana tutti i
rami  danni, cosi' come precisato nel precedente decreto n. 90 del 26
gennaio 1982, con eclusione degli infortuni individuali;
  Vista  la  sentenza  n.  634 in data 8 giugno 1988, con la quale la
Corte costituzionale, decidendo in merito al  giudizio  promosso  dal
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  per
conflitto  di  attribuzione  sorto  a  seguito  del  citato   decreto
assessorale  n. 90 del 26 gennaio 1982, ha dichiarato che spetta allo
Stato autorizzare imprese di assicurazione aventi sede in Sicilia  ad
esercitare  attivita' assicurativa avente per oggetto l'assunzione di
rischi che possono verificarsi fuori  dal  territorio  della  regione
siciliana,  restando  esclusa,  per  quanto  riguarda  specificamente
l'assicurazione obbligatoria della responsabilita'  civile  derivante
dalla   circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  ogni
competenza  della   regione   in   ordine   all'esercizio   di   tale
assicurazione,   anche   limitatamente   al   rischio  connesso  alla
circolazione degli autoveicoli e dei natanti nell'ambito territoriale
della  Sicilia,  annullando,  in  conseguenza,  il  ripetuto  decreto
assessorale n. 90 del 26 gennaio 1982;
  Vista  la  nota  n.  861133  in  data  25 luglio 1988, con la quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private -  ISVAP,  ha
comunicato   che   il   consiglio  di  amministrazione  dell'Istituto
medesimo, nella seduta del 22 luglio 1988, ha deliberato, ex art. 14,
lettera  l),  della  legge  12  agosto  1982,  n. 576, di proporre al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione
del  provvvedimento  di  liquidazione coatta amministrativa, ai sensi
dell'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti
della   Suditalia   (S.I.A.)   -   Compagnia   di   assicurazioni   e
riassicurazioni  S.p.a.,  gia'  Tuttolomondo  S.p.a.   Compagnia   di
assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo;
  Vista   la   relazione   per   la  commissione  consultiva  per  le
assicurazioni private in data 22 luglio 1988 predisposta  dall'ISVAP,
in  cui  sono  indicate  le  motivazioni,  che  devono intendersi qui
recepite,  in  base  alle  quali  e'  stata  formulata  la   proposta
anzidetta;
  Ritenuto  che,  a  seguito  della  citata sentenza n. 634 in data 8
giugno 1988 della Corte costituzionale, la Tuttolomondo  S.p.a.,  ora
Suditalia  (S.I.A.)  S.p.a., ricade tra quelle imprese che esercitano
l'attivita'  assicurativa  senza   essere   munite   della   relativa
autorizzazione;
  Visto  l'art. 75 della richiamata legge 10 giugno 1978, n. 295, che
demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
il provvedimento di liquidazione coatta delle societa' che esercitino
l'attivita'  assicurativa  senza   essere   munite   della   relativa
autorizzazione;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella seduta del  28  luglio  1988,  ha  espresso  parere  favorevole
all'adozione  del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa
nei confronti della societa' di cui trattasi;
  Visto  il proprio decreto in pari data, con il quale alla Suditalia
(S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni  e  riassicurazioni  S.p.a.  e'
stata    denegata    l'autorizzazione   ad   esercitare   l'attivita'
assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Alla   Suditalia   (S.I.A.)   -   Compagnia   di   assicurazioni  e
riassicurazioni S.p.a.,  gia'  Tuttolomondo  S.p.a.  -  Compagnia  di
assicurazioni  e  riassicurazioni,  con  sede in Palermo, e' posta in
liquidazione coatta  amministrativa  e  ne  e'  nominato  commissario
liquidatore il dott. Salvatore Gigliuto.