IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto lo statuto della regione siciliana; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, concernente il trasferimento all'assessorato regionale siciliano delle attribuzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei confronti delle imprese di assicurazione che abbiano la loro sede e che assumono rischi entro i limiti territoriali della regione siciliana; Visto il decreto 26 gennaio 1982, n. 90, con il quale l'assessore per l'Industria della regione siciliana ha autorizzato la "Tuttolomondo S.p.a. - Societa' di assicurazioni e riassicurazioni", con sede legale in Palermo, all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nell'ambito del territorio della medesima regione siciliana per i seguenti rami: tutti i rami danni elencati nell'allegato I, lettera A, della legge n. 295 denominati alla lettera B della stessa legge come appresso: assicurazione auto, assicurazioni marittime e trasporti, assicurazioni aeronautiche, incendio ed altri danni ai beni, responsabilita' civile, credito e cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria; Visto il decreto 13 aprile 1982, n. 388, con il quale l'assessore per l'industria della regione siciliana: visto il citato decreto assessorale 26 gennaio 1982, n. 90; ritenuto che per quanto riguarda il ramo infortuni lo stesso deve intendersi autorizzato con esclusione degli infortuni individuali, ai sensi del secondo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182; rilevata la modifica della ragione sociale della societa' in questione da "Tuttolomondo Assicurazioni S.p.a." - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, via E. Amari, 38, in "Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.", con sede in Palermo, via E. Amari, 38; considerato che rimangono invariati gli organi sociali della societa'; ha decretato: che l'autorizzazione accordata alla Tuttolomondo S.p.a. con il decreto assessorale n. 90 del 26 gennaio 1982 viene intestata, per i motivi anzidetti, alla Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Palermo; che la Suditalia (S.I.A.) S.p.a. e' autorizzata ad esercitare nell'ambito del territorio della regione siciliana tutti i rami danni, cosi' come precisato nel precedente decreto n. 90 del 26 gennaio 1982, con eclusione degli infortuni individuali; Vista la sentenza n. 634 in data 8 giugno 1988, con la quale la Corte costituzionale, decidendo in merito al giudizio promosso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per conflitto di attribuzione sorto a seguito del citato decreto assessorale n. 90 del 26 gennaio 1982, ha dichiarato che spetta allo Stato autorizzare imprese di assicurazione aventi sede in Sicilia ad esercitare attivita' assicurativa avente per oggetto l'assunzione di rischi che possono verificarsi fuori dal territorio della regione siciliana, restando esclusa, per quanto riguarda specificamente l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ogni competenza della regione in ordine all'esercizio di tale assicurazione, anche limitatamente al rischio connesso alla circolazione degli autoveicoli e dei natanti nell'ambito territoriale della Sicilia, annullando, in conseguenza, il ripetuto decreto assessorale n. 90 del 26 gennaio 1982; Vista la nota n. 861133 in data 25 luglio 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private - ISVAP, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo, nella seduta del 22 luglio 1988, ha deliberato, ex art. 14, lettera l), della legge 12 agosto 1982, n. 576, di proporre al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione del provvvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295, nei confronti della Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., gia' Tuttolomondo S.p.a. Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private in data 22 luglio 1988 predisposta dall'ISVAP, in cui sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui recepite, in base alle quali e' stata formulata la proposta anzidetta; Ritenuto che, a seguito della citata sentenza n. 634 in data 8 giugno 1988 della Corte costituzionale, la Tuttolomondo S.p.a., ora Suditalia (S.I.A.) S.p.a., ricade tra quelle imprese che esercitano l'attivita' assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione; Visto l'art. 75 della richiamata legge 10 giugno 1978, n. 295, che demanda al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il provvedimento di liquidazione coatta delle societa' che esercitino l'attivita' assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione; Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 28 luglio 1988, ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della societa' di cui trattasi; Visto il proprio decreto in pari data, con il quale alla Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. e' stata denegata l'autorizzazione ad esercitare l'attivita' assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni; Decreta: Art. 1. Alla Suditalia (S.I.A.) - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., gia' Tuttolomondo S.p.a. - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, e' posta in liquidazione coatta amministrativa e ne e' nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Gigliuto.