IL MINISTRO
                        DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n.
721 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato
approvato  il  regolamento  per  la  elezione  dei rappresentanti del
personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi
dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
  Visto  il  proprio  decreto  in data 2 gennaio 1988 con il quale le
elezioni  dei  rappresentanti  del   personale   nel   consiglio   di
amministrazione  del  Ministero  di  grazia  e  giustizia  sono state
indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988;
  Visto  il  telex n. 14656/8.775.12.3 del 21 marzo 1988 con il quale
la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione  pubblica,  ha  comunicato  la  decisione  del Consiglio dei
Ministri in data 18 marzo  1988  di  differire  ai  giorni  27  e  28
novembre  1988  lo  svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del
personale nei consigli di amministrazione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  elezioni  per  la  nomina  dei rappresentanti del personale nel
consiglio di amministrazione del Ministero  di  grazia  e  giustizia,
gia'  indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988, sono rinviate al 27 e
28 novembre 1988 e si svolgeranno, il giorno 27 dalle ore 8 alle  ore
20, ed il giorno 28, dalle ore 8 alle ore 14.