IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775; Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1988 con il quale le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia sono state indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988; Visto il telex n. 14656/8.775.12.3 del 21 marzo 1988 con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha comunicato la decisione del Consiglio dei Ministri in data 18 marzo 1988 di differire ai giorni 27 e 28 novembre 1988 lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione; Decreta: Art. 1. Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, gia' indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988, sono rinviate al 27 e 28 novembre 1988 e si svolgeranno, il giorno 27 dalle ore 8 alle ore 20, ed il giorno 28, dalle ore 8 alle ore 14.