IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto interministeriale del 20 novembre 1970 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 dicembre 1970;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
614, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
275 del 7 ottobre 1980;
  Visto  il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1986;
  Vista  la  corrispondenza intercorsa durante il periodo 1987-88 tra
l'amministrazione comunale di Taranto e  la  Direzione  generale  dei
servizi veterinari;
  Vista  in  particolare  l'istanza del sindaco del comune di Taranto
del 4  novembre  e  del  18  novembre  1987,  con  la  quale  auspica
l'istituzione  del  servizio  veterinario di Stato presso il porto di
Taranto;
  Vista  l'istanza  del  13  novembre 1987 della camera di commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura   di   Taranto   che   chiede
l'inserimento   dello   scalo   nella   circoscrizione   dell'ufficio
veterinario principale del porto di Bari;
  Vista  la  nota  della  capitaneria  del  porto  di  Taranto del 18
novembre   1987   che    condivide    le    esigenze    rappresentate
dall'amministrazione comunale di Taranto;
  Ritenute  valide  le argomentazioni di ordine economico-commerciale
addotte  dagli  enti  ed  organismi  interessati  a  sostegno   della
opportunita'  che  la  visita  sanitaria  sulle merci in importazione
venga consentita presso il porto di Taranto;
  Ritenuto   tuttavia  necessario,  allo  scopo  di  acquisire  sulla
questione ulteriori elementi di giudizio,  di  stabilire  un  periodo
sperimentale di mesi dodici;
  Vista  la  nota  dell'8  febbraio  1988  con  la quale il dirigente
dell'ufficio veterinario del porto di Bari, nell'esprimere il proprio
parere  favorevole,  comunica che l'ufficio principale e' in grado di
soddisfare le esigenze operative del  servizio  presso  il  porto  di
Taranto;
  Tenuto  conto  che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato
decreto  interministeriale  del  20  novembre   1970,   puo'   essere
autorizzata,  a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria
in via continuativa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Fino  a  nuova disposizione e' autorizzata in via continuativa ed a
titolo sperimentale, per un periodo di mesi dodici, presso  il  porto
di  Taranto,  la  visita sanitaria sui prodotti di origine animale in
importazione con esclusione delle carni e degli animali vivi.