IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto interministeriale del 20 novembre 1970 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 328 del 30 dicembre 1970; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 7 ottobre 1980; Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1986; Vista la corrispondenza intercorsa durante il periodo 1987-88 tra l'amministrazione comunale di Taranto e la Direzione generale dei servizi veterinari; Vista in particolare l'istanza del sindaco del comune di Taranto del 4 novembre e del 18 novembre 1987, con la quale auspica l'istituzione del servizio veterinario di Stato presso il porto di Taranto; Vista l'istanza del 13 novembre 1987 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto che chiede l'inserimento dello scalo nella circoscrizione dell'ufficio veterinario principale del porto di Bari; Vista la nota della capitaneria del porto di Taranto del 18 novembre 1987 che condivide le esigenze rappresentate dall'amministrazione comunale di Taranto; Ritenute valide le argomentazioni di ordine economico-commerciale addotte dagli enti ed organismi interessati a sostegno della opportunita' che la visita sanitaria sulle merci in importazione venga consentita presso il porto di Taranto; Ritenuto tuttavia necessario, allo scopo di acquisire sulla questione ulteriori elementi di giudizio, di stabilire un periodo sperimentale di mesi dodici; Vista la nota dell'8 febbraio 1988 con la quale il dirigente dell'ufficio veterinario del porto di Bari, nell'esprimere il proprio parere favorevole, comunica che l'ufficio principale e' in grado di soddisfare le esigenze operative del servizio presso il porto di Taranto; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del citato decreto interministeriale del 20 novembre 1970, puo' essere autorizzata, a titolo sperimentale e temporaneo, la visita sanitaria in via continuativa; Decreta: Art. 1. Fino a nuova disposizione e' autorizzata in via continuativa ed a titolo sperimentale, per un periodo di mesi dodici, presso il porto di Taranto, la visita sanitaria sui prodotti di origine animale in importazione con esclusione delle carni e degli animali vivi.