IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visti  gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della
Repubblica  12  febbraio  1965,  n.  162,  contenente  norme  per  la
repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti,
vini ed aceti;
  Ritenuta   la   necessita'  di  modificare  la  composizione  della
commissione per l'aggiornamento periodico  dei  metodi  ufficiali  di
analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della
Repubblica, nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;
  Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965,
n. 5, e successive modificazioni, sui compensi  ai  componenti  delle
commissioni,   dei   comitati,  consigli  o  collegi  operanti  nelle
amministrazioni statali;
  Ritenuta la necessita' di determinare l'onere finanziario derivante
dal funzionamento della predetta commissione;
  Vista  la  legge  22  dicembre  1986, n. 911, con la quale e' stato
approvato  il  bilancio  di  previsione  della  spesa,   per   l'anno
finanziario 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  commissione  per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali
di analisi di cui all'art.  110  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  12  febbraio  1965, n. 162, e' presieduta dal dott. Luigi
Grimaldi, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura  e  delle
foreste,  in  sostituzione  del  dirigente  generale  dott.  Romualdo
Moroni, dimissionario.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di
          facilitare la lettura  delle  disposizioni  di  legge  alle
          quali  e' operato il rinvio e delle quali restano invariati
          il valore e l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             Il  testo  degli  articoli  110, 111 e 112 del D.P.R. 12
          febbraio 1965, n. 162 e' il seguente:
            "Art.   110.   -   E'   istituita   presso  il  Ministero
          dell'agricoltura e delle foreste una commissione di  studio
          per  l'aggiornamento  periodico  dei  metodi  ufficiali  di
          analisi  relativi  ai  prodotti  disciplinati   dal   regio
          decreto-legge  15  ottobre  1925, n. 2033, convertito nella
          legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni  ed
          integrazioni.
             Art.   111.  -  La  commissione  di  cui  al  precedente
          articolo, i cui componenti sono nominati  con  decreto  del
          Ministro  per  l'agricoltura  e  le foreste, e' composta da
          rappresentanti  dei  Ministeri  dell'agricoltura  e   delle
          foreste,  delle  finanze, della sanita' ed eventualmente da
          quelli del Ministero dell'industria e del commercio nonche'
          da  quelli di enti o istituti specializzati nei particolari
          settori.
             Art.  112.  - In relazione alle esigenze derivanti dallo
          svolgimento   dei   propri   lavori,   il   Ministro    per
          l'agricoltura  e le foreste, puo' con decreto articolare la
          commissione di cui all'art. 110, in piu'  sottocommissioni,
          determinandone  la  composizione eventualmente integrata da
          esperti particolarmente competenti nelle singole materie.
             Le  mansioni  di  segreteria  della  commissione e delle
          sottocommissioni  sono   esercitate   da   funzionari   del
          Ministero dell'agricoltura e delle foreste".