IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Ritenuta la necessita' di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981; Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1965, n. 5, e successive modificazioni, sui compensi ai componenti delle commissioni, dei comitati, consigli o collegi operanti nelle amministrazioni statali; Ritenuta la necessita' di determinare l'onere finanziario derivante dal funzionamento della predetta commissione; Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, con la quale e' stato approvato il bilancio di previsione della spesa, per l'anno finanziario 1987; Decreta: Art. 1. La commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' presieduta dal dott. Luigi Grimaldi, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dirigente generale dott. Romualdo Moroni, dimissionario.
AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: Il testo degli articoli 110, 111 e 112 del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 e' il seguente: "Art. 110. - E' istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una commissione di studio per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 111. - La commissione di cui al precedente articolo, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, e' composta da rappresentanti dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, della sanita' ed eventualmente da quelli del Ministero dell'industria e del commercio nonche' da quelli di enti o istituti specializzati nei particolari settori. Art. 112. - In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei propri lavori, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, puo' con decreto articolare la commissione di cui all'art. 110, in piu' sottocommissioni, determinandone la composizione eventualmente integrata da esperti particolarmente competenti nelle singole materie. Le mansioni di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".