IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237;
  Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;
  Visto l'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;
  Considerato  che  si  prevedono  eccedenze  di arruolati tenuti per
l'anno 1988  alla  prestazione  della  ferma  di  leva,  rispetto  al
fabbisogno  qualitativo  e  quantitativo necessario per soddisfare le
esigenze organiche delle Forze armate;
                               Decreta:
  Sono  approvati  i  seguenti  criteri  per  la individuazione degli
arruolati da dispensare d'autorita' dal  servizio  di  leva  in  base
all'art.  100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio
1964, n. 237, quale sostituito dall'art. 7 della  legge  24  dicembre
1986, n. 958.
                            C R I T E R I
                               Art. 1.
  La  dispensa  d'autorita'  dalla prestazione della ferma di leva ai
sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
febbraio  1964,  n.  237,  e' concessa, fatte salve le esigenze delle
Forze armate, nei limiti dell'eccedenza al fabbisogno  qualitativo  e
quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a:
   tutelare l'integrita' socio-economica del nucleo familiare;
   permettere   la  continuazione  di  attivita'  svolte  da  imprese
familiari;
   ridurre  l'impiego  alle  armi  di arruolati in possesso di minori
indici di idoneita' alla prestazione del servizio militare.