IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191; Visto l'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958; Considerato che si prevedono eccedenze di arruolati tenuti per l'anno 1988 alla prestazione della ferma di leva, rispetto al fabbisogno qualitativo e quantitativo necessario per soddisfare le esigenze organiche delle Forze armate; Decreta: Sono approvati i seguenti criteri per la individuazione degli arruolati da dispensare d'autorita' dal servizio di leva in base all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale sostituito dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. C R I T E R I Art. 1. La dispensa d'autorita' dalla prestazione della ferma di leva ai sensi dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' concessa, fatte salve le esigenze delle Forze armate, nei limiti dell'eccedenza al fabbisogno qualitativo e quantitativo del personale da incorporare, in base ai criteri atti a: tutelare l'integrita' socio-economica del nucleo familiare; permettere la continuazione di attivita' svolte da imprese familiari; ridurre l'impiego alle armi di arruolati in possesso di minori indici di idoneita' alla prestazione del servizio militare.