A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dopo l'emanazione del decreto ministeriale n. 211 del 13 giugno 1988 circa il contenuto dello stesso, il Ministero del commercio con l'estero ha precisato quanto segue: a) il limite di L. 5.000.000 degli assegni in lire interne, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 211/88, va riferito al singolo assegno. E' consentito, pertanto, ai residenti emettere piu' assegni anche in relazione ad una medesima operazione. Resta fermo il rispetto di eventuali limiti inferiori stabiliti dalla vigente normativa per talune causali. Il rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 211/88 per l'emissione di assegni in lire interne consente il riconoscimento immediato dell'importo in favore dell'originario prenditore non residente. In mancanza delle suddette condizioni ed in presenza di assegni di importo non superiore a L. 5.000.000, alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, opportunamente modificate. Pertanto, in quest'ultimo caso, la banca abilitata potra' procedere al riconoscimento delle somme in favore del beneficiario non residente previo accertamento, nei modi prescritti, della regolarita' dell'operazione sottostante. Nel caso in cui non siano accertate irregolarita' relative all'operazione sottostante, non deve essere effettuata segnalazione di inadempienza all'Ufficio italiano dei cambi; b) le banche abilitate possono procedere senz'altro al regolamento in favore del non residente beneficiario degli assegni onde trattasi, anche mediante accreditamento nei conti esteri, prescindendo dalla documentazione relativa alla sottostante operazione, che - solo nel caso di importi superiori a L. 2.115.000 - deve essere conservata dai residenti emittenti gli assegni per il periodo di un anno dalla data di emissione, fatti salvi gli obblighi di mantenimento agli atti per periodi maggiori di detta documentazione derivanti da normative diverse da quella valutaria; c) i residenti possono girare a non residenti assegni in lire interne emessi in loro favore da altri residenti sempreche' siano rispettate le condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 211/88; d) e' consentito procedere all'accreditamento dei conti intestati a non residenti con mezzi di pagamento in valuta fino a L. 5.000.000 e con banconote italiane fino a L. 1.000.000 senza necessita' della previa documentazione circa l'avvenuta importazione ovvero la legittimita' dell'acquisizione; e) le banche abilitate possono procedere alle assegnazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 211/88 previa esibizione di un documento valido per l'espatrio e, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto sulla base di una dichiarazione di responsabilita' del richiedente residente, che e', in tal caso, tenuto a conservare per un anno la relativa documentazione. Quest'ultima procedura e' applicabile per i trasferimenti da effettuare ai sensi della causale 52 dell'allegato A al decreto ministeriale 12 marzo 1981, quando richiesti da soggetti diversi da agenzie turistiche o organizzazioni similari. La procedura semplificata in materia di assegnazioni introdotta con il decreto ministeriale n. 211/88 deve ritenersi sostitutiva di quella stabilita, in materia di assegnazioni, nelle causali 49 c) e 49 d) del predetto allegato; f) la facolta' conferita ai residenti di intrattenere conti all'estero su cui far confluire una molteplicita' di pagamenti implica anche la possibilita', per i beneficiari dei trasferimenti, di riaccreditare le banche non residenti degli importi da esse riconosciuti che non risultino disponibili presso i debitori effettivi; g) e' confermato il carattere sostitutivo della dichiarazione rilasciata dall'operatore residente che deve corrispondere un compenso di mediazione in favore di non residente, ferma restando la possibilita' per le banche di chiedere la documentazione ritenuta necessaria; h) le condizioni previste dalla lettera C) dell'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 devono essere osservate anche per la corresponsione in favore di non residenti di compensi di mediazione. Relativamente ai compensi di intermediazione di cui alla causale 8 b), resta subordinato ad autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi il trasferimento di somme a titolo di anticipazione a fronte di affari da concludere, mentre e' liberamente effettuabile il trasferimento di somme contrattualmente previste in via forfettaria; i) le carte di credito possono essere utilizzate all'estero senza limiti d'importo per l'acquisizione degli stessi beni e servizi acquistabili con i mezzi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 211/88. Nel caso di utilizzo della carta di credito, in occasione del medesimo viaggio all'estero, per importi superiori al controvalore di L. 2.115.000 i residenti devono conservare agli atti per il periodo di un anno la documentazione relativa alle spese sostenute; l) devono intendersi superate le disposizioni di cui all'art. 61 del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e relative norme di attuazione laddove limitano al controvalore di L. 20.000.000 l'esportazione di assegni in valuta rilasciati dalle banche abilitate a regolamento di operazioni autorizzate. Il direttore: SCORDINO