A   seguito   delle   richieste   di   chiarimenti  pervenute  dopo
l'emanazione del decreto ministeriale n. 211 del 13 giugno 1988 circa
il contenuto dello stesso, il Ministero del commercio con l'estero ha
precisato quanto segue:
    a)  il  limite  di L. 5.000.000 degli assegni in lire interne, di
cui all'art. 1, comma 2, lettera  a),  del  decreto  ministeriale  n.
211/88,  va  riferito al singolo assegno. E' consentito, pertanto, ai
residenti emettere piu' assegni anche in relazione  ad  una  medesima
operazione.
  Resta  fermo  il  rispetto  di eventuali limiti inferiori stabiliti
dalla vigente normativa per talune causali.
  Il  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dall'art.  1,  comma 2,
lettera a), del decreto ministeriale n.  211/88  per  l'emissione  di
assegni   in   lire  interne  consente  il  riconoscimento  immediato
dell'importo in favore dell'originario prenditore non  residente.  In
mancanza  delle  suddette  condizioni  ed  in  presenza di assegni di
importo non superiore a L. 5.000.000, alla fattispecie  si  applicano
le  disposizioni di cui all'art. 65 del decreto ministeriale 12 marzo
1981, opportunamente modificate. Pertanto, in quest'ultimo  caso,  la
banca  abilitata  potra'  procedere  al riconoscimento delle somme in
favore del beneficiario non residente previo accertamento,  nei  modi
prescritti,  della regolarita' dell'operazione sottostante.  Nel caso
in cui non  siano  accertate  irregolarita'  relative  all'operazione
sottostante,  non deve essere effettuata segnalazione di inadempienza
all'Ufficio italiano dei cambi;
    b)   le   banche   abilitate   possono  procedere  senz'altro  al
regolamento in favore del non residente  beneficiario  degli  assegni
onde  trattasi,  anche  mediante  accreditamento  nei  conti  esteri,
prescindendo   dalla   documentazione   relativa   alla   sottostante
operazione, che - solo nel caso di importi superiori a L. 2.115.000 -
deve essere conservata dai residenti emittenti  gli  assegni  per  il
periodo  di un anno dalla data di emissione, fatti salvi gli obblighi
di  mantenimento  agli   atti   per   periodi   maggiori   di   detta
documentazione derivanti da normative diverse da quella valutaria;
    c)  i  residenti  possono  girare a non residenti assegni in lire
interne emessi in loro favore da  altri  residenti  sempreche'  siano
rispettate  le  condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera a),
del decreto ministeriale n. 211/88;
    d) e' consentito procedere all'accreditamento dei conti intestati
a non residenti con mezzi di pagamento in valuta fino a L.  5.000.000
e  con  banconote italiane fino a L. 1.000.000 senza necessita' della
previa  documentazione  circa  l'avvenuta  importazione   ovvero   la
legittimita' dell'acquisizione;
    e)  le  banche  abilitate  possono procedere alle assegnazioni ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto  ministeriale  n.
211/88  previa esibizione di un documento valido per l'espatrio e, ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del  suddetto  decreto  sulla
base   di   una  dichiarazione  di  responsabilita'  del  richiedente
residente, che e', in tal caso, tenuto a conservare per  un  anno  la
relativa  documentazione. Quest'ultima procedura e' applicabile per i
trasferimenti da effettuare ai sensi della causale 52 dell'allegato A
al  decreto  ministeriale 12 marzo 1981, quando richiesti da soggetti
diversi da agenzie turistiche o organizzazioni similari. La procedura
semplificata  in  materia  di  assegnazioni introdotta con il decreto
ministeriale  n.  211/88  deve  ritenersi   sostitutiva   di   quella
stabilita,  in  materia  di assegnazioni, nelle causali 49 c) e 49 d)
del predetto allegato;
    f)  la  facolta'  conferita  ai  residenti  di intrattenere conti
all'estero su  cui  far  confluire  una  molteplicita'  di  pagamenti
implica  anche  la possibilita', per i beneficiari dei trasferimenti,
di riaccreditare le  banche  non  residenti  degli  importi  da  esse
riconosciuti   che   non  risultino  disponibili  presso  i  debitori
effettivi;
    g)  e'  confermato  il  carattere sostitutivo della dichiarazione
rilasciata  dall'operatore  residente  che  deve   corrispondere   un
compenso  di mediazione in favore di non residente, ferma restando la
possibilita' per le banche di  chiedere  la  documentazione  ritenuta
necessaria;
    h)  le  condizioni  previste  dalla  lettera  C) dell'art. 12 del
decreto ministeriale 12 marzo 1981 devono essere osservate anche  per
la   corresponsione  in  favore  di  non  residenti  di  compensi  di
mediazione.
  Relativamente  ai compensi di intermediazione di cui alla causale 8
b), resta subordinato ad  autorizzazione  dell'Ufficio  italiano  dei
cambi il trasferimento di somme a titolo di anticipazione a fronte di
affari  da  concludere,  mentre  e'   liberamente   effettuabile   il
trasferimento di somme contrattualmente previste in via forfettaria;
    i) le carte di credito possono essere utilizzate all'estero senza
limiti d'importo per  l'acquisizione  degli  stessi  beni  e  servizi
acquistabili con i mezzi di pagamento di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto ministeriale n. 211/88.
  Nel  caso  di  utilizzo  della  carta  di credito, in occasione del
medesimo viaggio all'estero, per importi superiori al controvalore di
L.  2.115.000  i residenti devono conservare agli atti per il periodo
di un anno la documentazione relativa alle spese sostenute;
    l)  devono intendersi superate le disposizioni di cui all'art. 61
del decreto ministeriale 12 marzo 1981 e relative norme di attuazione
laddove  limitano  al controvalore di L. 20.000.000 l'esportazione di
assegni in valuta rilasciati dalle banche abilitate a regolamento  di
operazioni autorizzate.
                                               Il direttore: SCORDINO