IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione; Visto il decreto ministeriale del 1 marzo 1988, n. 123, recante condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977; Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed e' composto: dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente; da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita'; Visto il decreto ministeriale dell'8 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1988, con il quale e' stato fissato nella misura del 12,10 per cento il costo medio della provvista per il periodo 15 luglio-14 agosto 1988, ferma restando la commissione onnicomprensiva gia' fissata con il decreto ministeriale del 24 giugno 1986 nella misura fino ad un massimo dell'1 per cento; Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 26 luglio 1988, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 346, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale e' stata fissata nella misura dello 0,75 per cento la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1988, e' pari all'11,85 per cento; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1988, e' pari all'11,85 per cento. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta nella misura dello 0,75 per cento, il tasso di riferimento, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1988, e' fissato nella misura del 12,60 per cento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 10 agosto 1988 Il Ministro: AMATO