IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il decreto in data 1 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonche' con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi; Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1 marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicita' semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo; Visto il decreto in data 8 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 14 luglio 1988 con il quale e' stato fissato nella misura del 12,19 per cento il costo medio della provvista per il periodo 15 luglio 1988-14 gennaio 1989, ferma restando la commissione onnicomprensiva stabilita con il decreto ministeriale del 24 giugno 1986, in misura fino ad un massimo dell'1 per cento; Visto l'art 3 del decreto ministeriale del 26 luglio 1988 registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1988, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 346, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale e' stata fissata nella misura dello 0,75 per cento la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato con provvista di mezzi finanziari sul mercato interno e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate; Ritenuto di dover rideterminare il tasso di riferimento applicabile alle operazioni di cui sopra tenendo conto della nuova misura della commissione onnicomprensiva; Decreta: Il decreto 8 luglio 1988 citato in premessa e' modificato nel senso che il tasso di riferimento applicabile alle operazioni sopra menzionate, per effetto della diminuzione della commissione onnicomprensiva da riconoscere ora nella misura dello 0,75 per cento, e' pari al 12,94 per cento. La suddetta misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione. Roma, addi' 10 agosto 1988 Il Ministro: AMATO