AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono compresi tra i segni (( ... )) Art. 1. 1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 (a) , e comunque per (( non oltre due anni )) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (b) , con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneita' delle acque alla balneazione, fra 50 e 170. 2. Il provvedimento regionale di cui al comma 1 e' subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 (b), dipenda esclusivamente da fenomeni di eutrofizzazione. 3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilita' di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanita', con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente. 4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione quando variazioni anormali del colore sono da attribuire esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali.
(a) La direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita' delle acque di balneazione, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L31 del 5 febbraio 1976. (b) Il D.P.R. n. 470/1980 da' attuazione alla direttiva CEE n. 76/160 di cui alla precedente nota. L'allegato 1 indica i requisiti di qualita' delle acque di balneazione.