AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono compresi tra i segni (( ... ))
                               Art. 1.
  1.  In attesa di una revisione della normativa di recepimento della
direttiva CEE n. 76/160 (a) , e comunque per (( non oltre due anni ))
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, i valori
limite, espressi in percento di quello di saturazione  del  parametro
ossigeno  disciolto,  di  cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno  1982,  n.  470  (b)  ,  con
provvedimento  regionale  possono essere compresi, per il giudizio di
idoneita' delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.
  2.  Il  provvedimento  regionale  di  cui al comma 1 e' subordinato
all'accertamento che il superamento dei  valori  limite,  di  cui  al
punto  11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica
n.  470  del  1982  (b),  dipenda  esclusivamente  da   fenomeni   di
eutrofizzazione.
  3.  La  regione,  nell'ambito  delle proprie competenze ed a valere
sulle ordinarie disponibilita' di bilancio, adotta  un  programma  di
sorveglianza   per   la   rilevazione   di   alghe  aventi  possibili
implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al  provvedimento
di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della
sanita', con proprio decreto, adottato di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente.
  4. Per le stesse acque non si tiene conto del parametro colorazione
quando  variazioni   anormali   del   colore   sono   da   attribuire
esclusivamente a manifestazioni di fioriture algali.
 
             (a)  La  direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualita'
          delle acque  di  balneazione,  e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale CEE n.  L31 del 5 febbraio 1976.
             (b)  Il D.P.R. n. 470/1980 da' attuazione alla direttiva
          CEE n.  76/160 di cui alla precedente  nota.  L'allegato  1
          indica  i requisiti di qualita' delle acque di balneazione.