IL MINISTRO
                    DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visti  gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n.
1213;
  Sentita  la  commissione  centrale  per  la  cinematografia  di cui
all'art. 3 della predetta legge;
                               Decreta:
                               Art. 1.
              Obbligo preventivo autorizzazione-sanzioni
  Ai  sensi  dell'art.  31  della  legge 4 novembre 1965, n. 1213, la
costruzione,  la  trasformazione  e  l'adattamento  di  immobili   da
destinare  a  sale  e  arene  per spettacoli cinematografici, nonche'
l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono
subordinati  ad  autorizzazione  del  Ministero  del  turismo e dello
spettacolo.
  E'  necessaria  l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala
per proiezioni cinematografiche.
  L'autorizzazione  per  l'esercizio  commerciale di cinema ambulanti
puo' essere rilasciata soltanto per le localita' sprovviste  di  sale
cinematografiche.
  In  caso  di  violazione  delle  disposizioni  di cui al primo e al
secondo comma si applica la sanzione amministrativa da L.  300.000  a
L.  900.000,  ai  sensi  dell'art.  31,  ultimo  comma, della legge 4
novembre 1965, n. 1213, come modificato dal combinato disposto  degli
articoli 32, primo comma, e 113, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
  Su  richiesta  del  Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo e'
disposta, con ordinanza del questore  o  del  dirigente  dell'ufficio
distaccato  di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori ai sensi
dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
           Nota alle premesse:
             Per  il  testo  dell'art.31  della legge n. 1213/1965 v.
          nelle note all'art. 1. Per il testo dell'art. 32  v.  nella
          nota  all'art.  4.  Per il testo dell'art. 52 v. nella nota
          all'art.  9.  Il  testo  dell'art.  33   (come   modificato
          dall'art.  12  della  legge  21  giugno 1975, n. 287) e' il
          seguente:
             "Art.  33 (Sale per proiezioni a formato ridotto e arene
          estive).  Fermo  restando   l'obbligo   dell'autorizzazione
          ministeriale   di   cui  all'art.  31,  la  verifica  della
          idoneita'  e  della  sicurezza  dei  locali  da   destinare
          esclusivamente  a  sale  per spettacoli cinematografici con
          pellicola a formato ridotto e le  successive  ispezioni  da
          effettuarsi  ai  medesimi  fini  con periodicita' triennale
          sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di
          cui  all'art.  141  del regolamento di esecuzione del testo
          unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
          regio  decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega
          tre dei suoi membri.
             Si   applicano   le   disposizioni   dell'art.  144  del
          regolamento di cui al precedente comma.
             Il  parere della commissione e' dato per iscritto e deve
          essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
             Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori
          l'impianto della  cabina  e  il  dispositivo  di  sicurezza
          prescritti  dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
             La verifica dell'idoneita' e della sicurezza delle arene
          estive e le successive  ispezioni  annuali  sono  demandate
          alla  commissione  di  cui  al  primo  comma  del  presente
          articolo".
          Note all'art. 1:
             -  Il  testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 e' il
          seguente:
             "Art.  31  (Apertura  nuove  sale). - La costruzione, la
          trasmissione e l'adattamento di  immobili  da  destinare  a
          sale   e   aree  per  spettacoli  cinematografici,  nonche'
          l'ampliamento di sale  o  arene  cinematografiche  gia'  in
          attivita'  sono  subordinate ad autorizzazione del Ministro
          per il turismo e lo spettacolo.
             E'  necessaria  l'autorizzazione  anche  per  adibire un
          teatro a sala per proiezioni cinematografiche.
             I   criteri   per   la  concessione  dell'autorizzazione
          prevista dai precedenti commi  e  dall'art.  33  (sale  per
          proiezioni   a   formato   ridotto  e  arene  estive)  sono
          determinati ogni due anni con decreto del Ministro  per  il
          turismo   e   lo   spettacolo,   sentito  il  parere  della
          Commissione centrale  per  la  cinematografia,  sulla  base
          dell'incremento  della  frequenza  degli spettatori e delle
          giornate di attivita'  verificatisi  in  ciascun  comune  o
          frazione   o   localita',   nelle   sale   cinematografiche
          funzionanti da almeno un biennio.
             Possono  consentirsi  deroghe  ai  criteri  predetti per
          soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche
          e  di  quartieri  coordinati  (C.E.P.) o realizzati in base
          alla legge 18  aprile  1962,  n.  167,  per  migliorare  la
          capacita'  ricettiva  degli  esercizi cinematografici e per
          consentire l'apertura  di  nuove  sale  nei  comuni,  nelle
          frazioni  e  nella localita' che ne fossero sprovvisti o in
          cui esistano peculiari  esigenze  di  interesse  turistico,
          nonche'  nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti
          di sale cinematografiche con una ricettivita' superiore  ai
          500 posti.
             Puo'    inoltre    consentirsi    l'apertura   di   sale
          cinematografiche; di capienza non superiore ai  400  posti,
          che  siano esclusivamente riservate alla proiezione di film
          prodotti per i  ragazzi,  di  programmi  composti  da  soli
          cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a
          manifestazioni di  carattere  culturale  organizzate  dalla
          Cineteca  nazionale.  Tali  sale  potranno essere destinate
          anche a manifestazioni organizzate dai circoli  di  cultura
          cinematografica    aderenti   ad   associazioni   nazionali
          riconosciute  in  base  all'art.  44  (circoli  di  cultura
          cinematografica)  per  un  numero di giornate di proiezioni
          non superiore a 50 per ciascun circolo.
             La   deroga  di  cui  al  comma  precedente  e'  ammessa
          limitatamente a quattro sale  cinematografiche  per  comuni
          che  abbiano  una  popolazione  superiore  ad un milione di
          abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione
          tra  i  400  mila e un milione di abitanti, ad una sala per
          comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila
          abitanti o siano capoluoghi di provincia.
             Potra'  inoltre  essere  consentita  l'apertura  di sale
          esclusivamente riservata alla proiezione di  film  prodotti
          per  i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a
          50 mila abitanti.
             L'autorizzazione  per  l'esercizio commerciale di cinema
          ambulanti  e'  rilasciata   soltanto   per   le   localita'
          sprovviste di sale cinematografiche.
             I  profughi  gia'  proprietari o esercenti di cinema nei
          territori di provenienza, i quali non abbiano presentato  e
          non  presentino  entro il termine perentorio di un anno dal
          loro  rientro  in  patria  domanda   intesa   ad   ottenere
          l'autorizzazione  per  ripristinare  nel  territorio  della
          Repubblica  l'attivita'   cinematografica   in   precedenza
          esplicata,  decadono  dal  particolare  beneficio  previsto
          dall'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137.
             Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente
          legge per i profughi gia' rientrati in patria.
             Chiunque  contravvenga alle disposizioni di cui al primo
          e secondo comma e' punito con l'ammenda da lire 100 mila  a
          lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna e' ordinata la
          sospensione dei lavori.  Qualora il Ministro per il turismo
          e lo spettacolo lo richieda, e' disposta, con ordinanza del
          questore  o  del  dirigente  dell'ufficio   distaccato   di
          pubblica   sicurezza,  la  sospensione  dei  lavori,  anche
          indipendentemente dal procedimento penale".
             -  La  sanzione  dell'ammenda  di  cui  all'ultimo comma
          dell'articolo sopra riportato e' stata  sostituita  con  la
          sanzione  amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge
          24 dicembre 1975, n. 706, il  quale  ha  previsto  che  non
          costituissero  piu'  reato e fossero soggette alla sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma di  denaro  tutte
          le  violazioni  per  le  quali  fosse prevista la sola pena
          dell'ammenda.  La  legge  n.  706/1975  e'  stata  abrogata
          dall'art.   42   della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
          (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato
          la  depenalizzazione  del reato, includendovi anche i reati
          punibili con la sola pena della multa.
             - La misura minima e massima della sanzione di cui sopra
          e' stata elevata di tre volte per  effetto  dell'art.  114,
          primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione
          all'art. 113, terzo comma, della stessa legge.