IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visti gli articoli 31, 32, 33 e 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; Sentita la commissione centrale per la cinematografia di cui all'art. 3 della predetta legge; Decreta: Art. 1. Obbligo preventivo autorizzazione-sanzioni Ai sensi dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti puo' essere rilasciata soltanto per le localita' sprovviste di sale cinematografiche. In caso di violazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000, ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dal combinato disposto degli articoli 32, primo comma, e 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Su richiesta del Ministro del turismo e dello spettacolo e' disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 31, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Per il testo dell'art.31 della legge n. 1213/1965 v. nelle note all'art. 1. Per il testo dell'art. 32 v. nella nota all'art. 4. Per il testo dell'art. 52 v. nella nota all'art. 9. Il testo dell'art. 33 (come modificato dall'art. 12 della legge 21 giugno 1975, n. 287) e' il seguente: "Art. 33 (Sale per proiezioni a formato ridotto e arene estive). Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 31, la verifica della idoneita' e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicola a formato ridotto e le successive ispezioni da effettuarsi ai medesimi fini con periodicita' triennale sono demandate alla commissione provinciale di vigilanza di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che a tal fine delega tre dei suoi membri. Si applicano le disposizioni dell'art. 144 del regolamento di cui al precedente comma. Il parere della commissione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti. Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'art. 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. La verifica dell'idoneita' e della sicurezza delle arene estive e le successive ispezioni annuali sono demandate alla commissione di cui al primo comma del presente articolo". Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 31 della legge n. 1213/1965 e' il seguente: "Art. 31 (Apertura nuove sale). - La costruzione, la trasmissione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e aree per spettacoli cinematografici, nonche' l'ampliamento di sale o arene cinematografiche gia' in attivita' sono subordinate ad autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo. E' necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche. I criteri per la concessione dell'autorizzazione prevista dai precedenti commi e dall'art. 33 (sale per proiezioni a formato ridotto e arene estive) sono determinati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attivita' verificatisi in ciascun comune o frazione o localita', nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio. Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacita' ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nella localita' che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico, nonche' nei capoluoghi di provincia che non sono provvisti di sale cinematografiche con una ricettivita' superiore ai 500 posti. Puo' inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche; di capienza non superiore ai 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca nazionale. Tali sale potranno essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'art. 44 (circoli di cultura cinematografica) per un numero di giornate di proiezioni non superiore a 50 per ciascun circolo. La deroga di cui al comma precedente e' ammessa limitatamente a quattro sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore ad un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra i 400 mila e un milione di abitanti, ad una sala per comuni che abbiano una popolazione fra i 50 mila e 400 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia. Potra' inoltre essere consentita l'apertura di sale esclusivamente riservata alla proiezione di film prodotti per i ragazzi anche nei comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti. L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti e' rilasciata soltanto per le localita' sprovviste di sale cinematografiche. I profughi gia' proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di un anno dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attivita' cinematografica in precedenza esplicata, decadono dal particolare beneficio previsto dall'art. 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi gia' rientrati in patria. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna e' ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, e' disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale". - La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall'art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa. - La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata elevata di tre volte per effetto dell'art. 114, primo comma, della predetta legge n. 689/1981, in relazione all'art. 113, terzo comma, della stessa legge.