L'intervento   statale   volto  a  realizzare  un  sempre  maggiore
incremento del numero dei bambini che possono avvalersi del  servizio
educativo   nell'eta'  prescolastica  si  attuera',  anche  nell'anno
scolastico 1989-90, con la determinazione di un  piano  nazionale  di
istituzione  di  nuove  sezioni di scuola materna statale. Come per i
decorsi anni, il piano si articola:
    a) nella istituzione di nuove scuole;
    b) nella integrazione di scuole statali preesistenti.
  Per  i  criteri  da  seguire,  ai  fini  della  formulazione  delle
proposte, si richiamano le istruzioni  gia'  impartite  in  occasione
della  previsione  dei  precedenti  piani  di sviluppo, e, al fine di
evitare determinazioni  di  questo  Ministero  in  contrasto  con  le
richieste  dei  comuni e proposte delle autorita' scolastiche locali,
si invitano le SS.LL. a tenere in particolare  evidenza  le  seguenti
raccomandazioni:
   1) devono essere evitate proposte di istituzione di sezioni per le
quali non sia accertata la condizione di  un  numero  sufficiente  di
iscrizioni  che in ogni caso non devono essere al di sotto di tredici
ovvero di  dieci,  se  trattasi  di  sezioni  che  accolgono  bambini
portatori  di handicaps (secondo comma, art. 12 della legge 20 maggio
1982, n. 270);
   2) le scuole ordinate su una sola sezione possono essere istituite
secondo la prescrizione della legge 18 marzo 1968, n.  444,  soltanto
nei  centri  minori  per  i  quali  non  sia possibile provvedere con
opportuni servizi di trasporto gratuito;
   3)  ove  lo  richieda la consistenza della popolazione scolastica,
accertabile tra l'altro dal numero delle domande  di  iscrizione  non
avvolte,  le nuove sezioni devono essere destinate ad incrementare le
scuole statali preesistenti;
   4)  ai fini della acquisizione di maggiori elementi di giudizio da
parte di questo Ministero dovra' essere provveduto a  specificare  se
per  le  sezioni  richieste  sia  prevista  integrazione  di  bambini
portatori di handicaps;  nel  caso  di  sezioni  integrative,  dovra'
altresi' essere indicato se nelle sezioni preesistenti siano iscritti
per il  corrente  anno  e,  presumibilmente,  per  l'anno  scolastico
1989/90 soggetti handicappati;
   5)  in  ordine  alle  singole  domande  inoltrate  dai  comuni  e'
indispensabile l'acquisizione del  parere  dei  competenti  direttori
didattici  i quali dovranno pronunciarsi sulla effettiva consistenza,
a loro  giudizio,  delle  condizioni  indispensabili  ai  fini  della
istituzione  delle  sezioni  richieste.  Al fine di fornire ai comuni
ogni utile collaborazione, e' opportuno  che  i  direttori  didattici
assumano  l'iniziativa,  appena  ricevuta  la  presente circolare, di
segnalare ai comuni la necessita' della  istituzione  di  sezioni  di
scuole  materne  statali,  per  esigenze educative che altrimenti non
troverebbero soddisfazione.
  Le  SS.LL.  provvederanno  alla restituzione ai direttori didattici
delle domande che risulteranno prive del motivato parere degli stessi
perche' provvedano ad apporlo;
   6)  le  notizie contenute nelle schede compilate dai comuni devono
essere opportunamente controllate per quanto concerne:
     a)   il   numero   dei  bambini  in  eta'  prescolare  residenti
nell'intero territorio del comune e quanti di tali bambini  risiedono
nella zona in cui le nuove sezioni dovrebbero operare;
     b)  le scuole materne, statali e non statali, gia' esistenti nel
comune e nella zona o localita' sede della nuova scuola e numero  dei
bambini ad esse iscritti;
     c)  la  effettiva  disponibilita'  dei locali indicati come sede
delle istituende sezioni. In proposito si sottolinea la  opportunita'
di prendere in considerazione come possibili sedi delle nuove sezioni
i locali delle scuole elementari site in zone ove si  sia  verificato
il decremento della popolazione scolastica.
  Devesi  altresi'  evidenziare  la  necessita' che i pareri espressi
dagli organi scolastici tengano conto delle realta' desumibili  dalle
documentazioni prodotte dai comuni e/o che l'eventuale espressione di
giudizi  contrastanti  con  gli  elementi  rilevabili  dalle  notizie
contenute nelle schede dei comuni medesimi sia debitamente motivata;
   7)  nei casi in cui le sezioni richieste risultino in sostituzione
di  sezioni  preesistenti  non  statali  deve  essere   espressamente
manifestata  e  ampiamente  motivata  la volonta' degli enti locali e
degli altri enti di cessare l'attivita';
   8)  relativamente  all'orario  di  funzionamento  delle istituende
sezioni che deve essere  indicato  nel  prospetto  riassuntivo  delle
priorita'   (allegato   2)  si  ricorda  che  ai  fini  dell'adozione
dell'orario previsto dal primo comma dell'art.  9,  legge  n.  463/78
deve  essere accertata la sussistenza delle condizioni indispensabili
(es. erogazione del servizio di refezione). Essa deve essere altresi'
assicurata per l'intera durata dell'anno scolastico.
  Cio' premesso, si indicano di seguito le scadenze degli adempimenti
per  la  determinazione  del  piano  e  si  raccomanda  la   puntuale
osservanza  di  tali  termini  perche' il piano medesimo possa essere
definito con tempestivita' tale da consentire un razionale calendario
di  tutte  le  altre  operazioni che condizionano la regolare ripresa
dell'attivita' scolastica per l'anno 1989-90.
 Entro il 10 ottobre 1988:
   invio  da  parte  dei  comuni ai direttori didattici delle domande
corredate da:
     a)  copia della delibera approvata dall'autorita' tutoria con la
quale il comune si impegna a mettere a disposizione delle  istituende
sezioni,  in  via  provvisoria,  locali  adeguati  e  una sufficiente
dotazione di arredi e si impegna altresi' all'assunzione degli  oneri
previsti dall'art. 7 della legge n. 444;
     b)  scheda  di cui all'unito fac-simile debitamente compilata in
ogni sua parte da sottoscriversi dal sindaco e con allegato  l'elenco
nominativo  delle scuole non statali funzionanti nell'intero comune e
nella zona della istituenda scuola;
     c)  pianta  dei  locali da adibirsi al primo funzionamento delle
sezioni corredata dell'attestato di agibilita'  e  dell'attestato  di
idoneita'  igienico-sanitaria rispettivamente rilasciati dall'ufficio
tecnico e dall'ufficio sanitario del comune, nonche' del  certificato
di  prevenzione incendi rilasciato dal comando provinciale vigili del
fuoco e il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi.
  Tali  atti  dovranno  essere  prodotti dai comuni anche nel caso di
richiesta di istituzione di sezioni integrative.
  Entro il 20 ottobre 1988:
   trasmissione delle domande ai provveditori agli studi da parte dei
direttori didattici.
 Entro il 20 novembre 1988:
   formulazione   delle  proposte  dei  provveditori  agli  studi  in
conformita' ai pareri espressi da consigli scolastici  provinciali  e
tenuto conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali.
 Entro il 5 dicembre 1988:
   trasmissione  entro  lo  stesso  termine  del  20 novembre 1988 ai
sovrintendenti scolastici regionali e interregionali  delle  proposte
corredate  delle  istanze  documentate  dei comuni, dei verbali delle
riunioni in cui i consigli scolastici provinciali hanno  espresso  il
loro   parere,   dei   prospetti  conformi  al  modello  allegato  2,
debitamente compilati, degli elenchi contenenti le localita'  per  le
quali i consigli scolastici provinciali avranno ritenuto di esprimere
parere negativo;
   invio  da parte dei sovrintendenti scolastici all'ente regione dei
piani regionali e della  documentazione  relativa  ai  singoli  piani
provinciali.
 Entro il 5 gennaio 1989:
   trasmissione  entro  lo tesso termine di copia dei piani regionali
ai commissari del Governo e al Ministero - Servizio scuola materna  -
delle  richieste  documentate dei comuni, di copia degli atti inviati
alle regioni compresi i verbali delle  riunioni  in  cui  i  consigli
scolastici  provinciali  hanno  espresso  il loro parere, nonche' dei
piani regionali;
   trasmissione  da  parte delle regioni ai sovrintendenti scolastici
degli atti ricevuti, corredati  del  parere  da  tali  enti  espresso
sull'ordine di priorita' delle richieste.
  I  sovrintendenti  scolastici regionali e interregionali non appena
ricevuto  il  parere  della  regione,  lo  trasmetteranno  a   questo
servizio, unitamente agli atti ancora in loro possesso.
  Nel  contempo  daranno comunicazione ai provveditori agli studi del
parere espresso dalla regione.
  Le  disposizioni  della presente circolare non trovano applicazione
nel territorio  della  regione  Sicilia  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, recante norme di
attuazione dello statuto della regione Sicilia in materia di pubblica
istruzione.
                                                 Il Ministro: GALLONI