Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli
interessati e la  relativa  documentazione  allegata,  presentata  ai
sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha
espresso parere favorevole all'utilizzo  dell'indicazione  geografica
"Valle di Cembra".
   Si precisa che la zona di provenienza delle uve atte a produrre il
vino di cui al precedente comma, ricade nella provincia  autonoma  di
Trento  e  comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  di: Albiano,
Cembra,  Faver,  Giovo,  Grauno,   Grumes,   Lisignago,   Lona-Lases,
Segonzano,  Valda  e parte del comune di Trento. La parte riguardante
il comune di Trento  e'  cosi'  delimitata:  dall'intersecazione  del
confine  comunale di Albiano con la strada provinciale n. 76 si segue
quest'ultima in direzione delle frazioni di Gazzadina e Meano fino ad
innestarsi  sulla  strada statale n. 12 in prossimita' del km 385, da
questo punto la delimitazione prosegue in direzione nod per la stessa
fino  ad  incontrare  il  confine  comunale  di Lavis che si segue in
direzione nord-est risalendo il torrente Avisio fino ad incontrare il
confine comunale di Giovo.
   Il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste comunica che ai
sensi delle leggi vigenti in materia sono pervenute richieste  intese
ad  ottenere  l'autorizzazione  all'uso,  unitamente alla indicazione
geografica "Valle di Cembra" del riferimento al nome dei  vitigni  di
seguito  elencati: Cabernet Franc N, Cabernet Sauvignon N, Lagrein N,
Lambrusco a foglia frastagliata N, Marzemino  N,  Merlot  N,  Moscato
giallo  B,  Moscato rosa G, Muller Thurgau B, Nosiola B, Pinot bianco
B, Pinot Grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling  renano
B,  Sylvaner verde B, Teroldego N, Traminer aromatico B, Veltliner B,
Bianchetta trevigiana B, Negrara  trentina  N,  Pavana  N,  Trebbiano
toscano B.
   Le  eventuali istanze e controdeduzioni avverso il suddetto parere
dovranno   essere   inviate   dagli    interessati    al    Ministero
dell'agricoltura   e   delle   foreste  -  Direzione  generale  della
produzione agricola - Divisione VI, entro sessanta giorni dalla  data
di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.