IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
        I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA
  Visto  il  codice della navigazione, approvato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
  Vista  la  legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della
denominazione  del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti
e  dell'aviazione  civile  e la istituzione dell'Ispettorato generale
dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;
  Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme
  sull'ordinamento  del  Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione
  civile;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la
liberalizzazione delle aree di atterraggio;
  Considerata  la necessita' di modificare il decreto ministeriale 27
dicembre  1971 "Norme di attuazione alla legge 2 aprile 1968, n. 518"
(pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972), al
fine  di  tenere conto dell'evoluzione tecnologica degli aeromobili e
degli  sviluppi  verificatisi  nel  settore dal 1971 ad oggi, nonche'
delle sopravvenute necessita' degli operatori e degli utenti;
                              Decreta:
                             Definizioni
                               Art. 1.
  Per  "aviosuperficie"  si  intende  un'area  idonea alla partenza e
all'approdo  di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico
di cui all'art. 692 del codice della navigazione e su cui non insista
un   aeroporto   privato   di  cui  all'art.  704  del  codice  della
navigazione.
  Per  "elisuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso
esclusivo degli elicotteri.
  Per "idrosuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso
esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.