AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11  dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... ))
 
   La legge di conversione contiene inoltre, all'art. 2, il cui testo
e'  riportato  in  calce   al   presente   testo   coordinato   prima
dell'appendice, la delega al Governo per la revisione delle categorie
delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.
 
                               Art. 1.
 
(( Regolazione dei flussi finanziari                               ))
(( per interventi nel comparto delle calamita' naturali            ))
(( 1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui  ))
(( all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), sulle    ))
(( apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di      ))
(( tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono     ))
(( disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilita'     ))
(( speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote ))
(( assegnate dal CIPE per l'anno 1988.                             ))
(( 2. Parimenti i pagamenti ed i trasferimenti a carico del        ))
(( bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per   ))
(( le finalita' indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della   ))
(( legge 11 marzo 1988, n. 67 (b), possono essere disposti solo se ))
(( le giacenze dei fondi sulle contabilita' speciali risultino     ))
(( inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni       ))
(( disposte per l'anno 1988.                                       ))
(( 3. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la ))
(( continuita' e la correntezza degli interventi, gli enti locali  ))
(( interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive       ))
(( contabilita' speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria ))
(( provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' ))
(( esistenti sulle contabilita' stesse.                            ))
(( 4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle   ))
(( contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria     ))
(( provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15   ))
(( della citata legge n. 219 del 1981 (a), e successive            ))
(( modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle        ))
(( predette aperture di credito non superi la quota del 10 per     ))
(( cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A     ))
(( costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i    ))
(( saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle       ))
(( aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle    ))
(( anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate  ))
(( indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo.     ))
(( 5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la         ))
(( ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui  ))
(( all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981 (a), e   ))
(( successive modificazioni, ha luogo:                             ))
(( a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato  ))
(( dal sindaco;                                                    ))
(( b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a ))
(( stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle        ))
(( prescritte fatture;                                             ))
(( c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso     ))
(( dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato      ))
(( finale corredato da copia delle prescritte fatture e della      ))
(( documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 3   ))
(( del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con      ))
(( modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive  ))
(( modificazioni (c); nelle stesse misure e sulla base dei         ))
(( medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte    ))
(( delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1› ottobre ))
(( 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29     ))
(( novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed            ))
(( integrazioni (d).                                               ))
(( 6. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 e'         ))
(( riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese ))
(( tecniche di progettazione e direzione dei lavori.               ))
(( 7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84        ))
(( della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni  ))
(( (a), successivamente alla data di entrata in vigore del         ))
(( presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su       ))
(( documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella   ))
(( misura necessaria per assicurare la continuita' degli           ))
(( interventi.                                                     ))
(( 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del    ))
(( presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli     ))
(( interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accertera'         ))
(( preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la  ))
(( ricostruzione e la compatibilita' degli interventi per lo       ))
(( sviluppo con quelli previsti dalla legge 1› marzo 1986, n. 64   ))
(( (e), e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma     ))
(( degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata  ))
(( legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni (a),          ))
(( individuando il relativo fabbisogno finanziario.                ))
(( 9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i     ))
(( lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello     ))
(( Stato, delle regioni, degli enti locali o di ogni altro ente    ))
(( pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, e'  ))
(( fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale.  ))
(( L'anticipazione e' corrisposta previa dichiarazione del         ))
(( direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori     ))
(( medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le modalita' di         ))
(( anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti     ))
(( gia' stipulati dall'ente appaltante in data anteriore           ))
(( all'entrata in vigore della legge di conversione del presente   ))
(( decreto.                                                        ))
(( 10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni      ))
(( statali per la gestione degli interventi previsti dalla         ))
(( richiamata legge n. 219 del 1981 (a) e da altre successive      ))
(( disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da ))
(( calamita' naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilita'    ))
(( speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di         ))
(( tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli ordinativi     ))
(( tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono ammessi   ))
(( sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti   ))
(( derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi      ))
(( finalizzati previsti dalle leggi anzidette.                     ))
(( 11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente        ))
(( notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei ))
(( titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento delle   ))
(( somme a valere sulle giacenze delle predette contabilita'       ))
(( speciali.                                                       ))
(( 12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della         ))
(( presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata    ))
(( d'ufficio dal giudice.                                          ))
      -------------------------------------------------------
 
             (a)  Il  testo  degli articoli 3, 15 e 84 della legge n.
          219/1981 e' riportato in appendice.
             (b) I commi 5, 6 e 7 dell'art. 17 della legge n. 67/1988
          (Legge finanziaria 1988) stabiliscono quanto segue:
             "5.  Per  consentire il completamento degli interventi a
          carico dello Stato e per  la  ricostruzione  e  riparazione
          edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato
          nelle zone del Belice colpite dal terremoto  del  1968,  le
          autorizzazioni  di  spesa di cui all'art. 6, comma 3, della
          legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate, ai sensi
          dell'art.  36  della  legge  7  marzo  1981,  n.  64, della
          complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di  lire
          100  miliardi  nell'anno  1988,  di  lire  150 miliardi per
          ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi  per
          ciascuno degli anni 1991 e 1992.
             6.  Ai  sensi  dell'art.  19-  bis  del decreto-legge 28
          luglio 1981, n.  397, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge   26   settembre   1981,   n.   536,  e'  autorizzata
          l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi  per  ciascuno  degli
          anni  1989  e  1990,  per  il  completamento  dell'opera di
          ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale  colpite
          dagli eventi sismici del 1981.
             7.  Per  consentire il completamento degli interventi in
          relazione  alle  esigenze  conseguenti  al   fenomeno   del
          bradisismo   dell'area   flegrea,   valutato  in  lire  100
          miliardi, nonche' per  il  completamento  degli  interventi
          nelle  zone  terremotate dell'Italia centrale e meridionale
          di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla
          legge 3 aprile 1980, n.  115,  al  decreto-legge  2  aprile
          1982,  n.   129, convertito, con modificazioni, dalla legge
          29 maggio 1982, n.  303, valutato in lire 750  miliardi,  e
          di  quelli  connessi  a  movimenti franosi in atto ovvero a
          grave  dissesto  idrogeologico  di  cui  all'art.   1   del
          decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,  valutato
          in  lire  150  miliardi,  il limite di indebitamento di cui
          all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983,  n.
          623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
          1983, n. 748, gia' elevato con l'art.  6,  comma  5,  della
          legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ulteriormente elevato di
          lire 1.000 miliardi.  L'onere  per  capitale  ed  interessi
          derivante   dall'ammortamento  dei  relativi  prestiti,  da
          contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, e'
          valutato in lire 110 miliardi, per ciascuno degli anni 1989
          e 1990".
             (c)  Il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984 (Proroga
          dei  termini   ed   accelerazioni   delle   procedure   per
          l'applicazione  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219, e
          successive modificazioni), nel testo modificato dalla legge
          di conversione, cosi' dispone:
             "1.  Il secondo comma dell'art. 14 della legge 14 maggio
          1981,  n.    219,   come   sostituito   dall'art.   2   del
          decreto-legge  26  giugno  1981,  n.   333, convertito, con
          modificazioni, nella legge  6  agosto  1981,  n.   456,  e'
          sostituito dai seguenti:
             'La  domanda  di  contributo,  da  prodursi  a  pena  di
          decadenza entro il 31 marzo 1984, e' corredata  da  perizia
          giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente:
               a)  la  dichiarazione  di  causalita'  del  danno  dal
          terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero  da
          interventi  per  il  riassetto  del  territorio connessi al
          sisma;
               b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al
          terremoto;
               c)   la  valutazione  provvisoria  del  contributo  ((
          relativo )) con  allegato  atto  notorio,  o  dichiarazione
          sostitutiva   dello   stesso,  o  titolo  di  proprieta'  o
          preliminare  di  divisione  e,  nel  caso  di   adeguamento
          abitativo, di stato di famiglia aggiornato.
             La  domanda  di  cui  al  precedente comma e' integrata,
          entro il termine del 31 dicembre 1984, da:
              elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto;
              progetto  esecutivo  dei  lavori  di ricostruzione o di
          riparazione o di costruzione;
              computo  metrico  estimativo  redatto  sulla  base  dei
          prezzi unitari desunti dalle tariffe  ufficiali  aggiornate
          al  1›  gennaio  di  ogni  anno riguardanti l'esecuzione di
          opere pubbliche;
              calcolo  relativo  al limite di convenienza economica a
          riparare;
              eventuale  rideterminazione (( del relativo contributo;
          ))
              relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del
          rischio sismico e dei calcoli statici, per  gli  interventi
          di  ricostruzione;  per  gli  interventi  di riparazione, i
          predetti    elaborati     possono     essere     presentati
          successivamente   alla  documentazione  di  cui  sopra,  ma
          comunque prima dell'inizio dei lavori.
             I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non
          previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale,  che  ne
          rilascia  ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti
          ed ogni altro atto indicato nell'art. 8, terzo  comma,  del
          decreto-legge  23  gennaio  1982,  n.  9,  convertito,  con
          modificazioni, nella legge 25 marzo  1982,  n.  94,  ovvero
          della  documentazione  dell'avvenuto  decorso  del  termine
          stabilito dallo stesso art. 8,  terzo  comma,  al  fine  di
          farne constatare l'assenso implicito.
             Gli  atti  indicati  ai commi precedenti sono redatti da
          tecnici professionisti, secondo i  limti  delle  rispettive
          competenze,   e   dagli   stessi  giurati  in  ordine  alla
          dipendenza  degli   interventi   dal   terremoto   e   alla
          indispensabilita'  degli interventi proposti, ai fini della
          totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonche'  in
          ordine alla congruita' dei prezzi di perizia'".
             (d)   Il  D.L.  n.  696/1982  reca  misure  urgenti  per
          l'accelerazione  dell'opera  di  ricostruzione  nelle  zone
          colpite  dal  terremoto  del  novembre  1980 e del febbraio
          1981.
             (e)  La  legge  n.  64/1986 reca norme per la disciplina
          organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
 
                                   APPENDICE
             Con riferimento alla nota (a) all'art. 1:
             Il  testo  degli  articoli  3,  15  e  84 della legge n.
          219/1981 (Ulteriori interventi in favore delle  popolazioni
          colpite  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980  e del
          febbraio 1981. Provvedimenti organici per la  ricostruzione
          e lo sviluppo dei territori colpiti) e' il seguente:
             "Art. 3 (Fondo per il risanamento e la ricostruzione). -
          Al risanamento ed allo sviluppo dei territori  colpiti  dal
          terremoto   del  novembre  1980  e  del  febbraio  1981  e'
          destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma  di
          lire  8.000  milardi,  costituita  da  apporti del bilancio
          statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi
          e finanziamenti comunitari.
             Il  predetto  complessivo importo di lire 8.000 miliardi
          e' destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli
          interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo
          di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli  articoli
          21,  23,  24,  26 e 32; per lire 700 miliardi, alle regioni
          Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui  al
          titolo  III;  e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi
          di cui al titolo II, capo I ed ai titoli  IV  e  VII  della
          presente legge.
            Nello  stato  di  previsione del Ministero del bilancio e
          della programmazione economica  e'  istituito  un  apposito
          capitolo   denominato   "Fondo  per  il  risanamento  e  la
          ricostruzione  dei  territori  colpiti  dal  terremoto  del
          novembre  1980  e del febbraio 1981", al quale confluiscono
          le risorse di cui al precedente primo  comma  ad  eccezione
          dei  finanziamenti  comunitari, che restano attribuiti alle
          amministrazioni ed  agli  enti  ai  quali  i  finanziamenti
          stessi  sono concessi in applicazione dell'articolo 15- bis
          del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con
          modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.
             Con  decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il
          Ministro del bilancio e della progammazione economica, sono
          stornate  dal predetto fondo le somme destinate, secondo le
          procredure  di  cui  al   successivo   articolo   4,   alle
          amministrazioni  statali  ed  iscritte in apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione  di  ciascuna  amministrazione
          interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi
          conti correnti  infruttiferi  aperti  presso  la  Tesoreria
          centrale  a favore delle regioni Campania e Basilicata o in
          apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni  di
          tesoreria  provinciale  a  favore  dei comuni e degli altri
          enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli
          interventi    di    competenza.    Gli   enti   interessati
          effettueranno prelevamenti in relazione  ai  fabbisogni  di
          pagamento  connessi  con  lo  stato  di realizzazione degli
          interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale e' altresi'
          aperto   un  conto  corrente  infruttifero  intestato  alla
          regione Puglia per  gli  interventi  concernenti  i  comuni
          della   predetta   regione  indicati  con  il  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri   di   cui   al
          decreto-legge  13  febbraio  1981,  n.  19, convertito, con
          modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.
             Nei  confronti delle amministrazioni statali, regionali,
          comunali e degli altri enti locali  si  applica  l'articolo
          18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini
          degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione  di
          spesa di cui al precedente primo comma".
             "Art. 15 (Erogazione dei contributi per la ricostruzione
          e la riparazione). - L'erogazione dei contributi  in  conto
          capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita'
          immobiliari di cui al presente titolo ha luogo:
               a)  in ragione del 25 per cento dell'importo concesso,
          all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;
               b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo
          concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti,  con
          responsabilita'  solidale,  dal proprietario, dal direttore
          dei lavori e dall'impresa, da  presentarsi  all'azienda  di
          credito;
               c)  in  ragione  del residuo 15 per cento dell'importo
          concesso, dopo l'ultimazione dei  lavori  e  l'accertamento
          della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.
             Con  il  provvedimento  di  assegnazione  viene disposto
          l'accreditamento del contributo presso l'azienda di credito
          indicata   dall'avente  diritto,  il  quale  effettuera'  i
          prelevamenti in conformita' a  quanto  disposto  dal  comma
          precedente.
             Gli  interessi  bancari  maturati sulle somme come sopra
          accreditate   spettano   all'amministrazione   depositante,
          previa  detrazione del compenso di cui al successivo comma.
             Gli  interessi  bancari  ed  il  compenso spettante alle
          aziende di credito per la gestione  dei  contributi  e  dei
          mutui  agevolati  sono fissati con decreto del Ministro del
          tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente
          della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.
             I   mutui   per   la   realizzazione  di  interventi  di
          ricostruzione e di  riparazione  sono  concessi,  anche  in
          deroga  alle vigenti disposizioni legislative e statutarie,
          dalle aziende e  dalle  sezioni  di  credito  fondiario  ed
          edilizio,   con   assoluta   priorita'  rispetto  a  quelli
          ordinari, secondo le direttive  da  emanarsi,  in  sede  di
          prima  applicazione  della  presente  legge,  entro  trenta
          giorni dalla data di entrata in vigore  della  stessa,  dal
          Comitato  interministeriale per il credito ed il risparmio.
             Ogni  tre  mesi  le  aziende  e  le  sezioni  di credito
          fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del  tesoro
          l'entita'  dei  mutui  deliberati  e  di quelli in corso di
          istruttoria.
             I  contributi  pluriennali costanti di cui ai precedenti
          articoli 9 e 10 sono erogati  direttamente  ai  beneficiari
          sulla base dei contratti di mutuo".
             "Art. 84 (Attribuzioni degli organi straordinari). - Per
          tutti i compiti derivanti dal presente titolo,  il  sindaco
          di  Napoli  ed  il  presidente  della giunta regionale sono
          coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito
          da  un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio
          tecnico   erariale   di   Napoli,   da    un    funzionario
          dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario
          della direzione provinciale del tesoro  di  Napoli,  da  un
          ufficiale  superiore  del  genio militare. Detti funzionari
          sono designati  dai  rispettivi  capi  degli  uffici  entro
          cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e
          sono  dispensati  per  tutto  il  periodo  di   svolgimento
          dell'incarico,  e  comunque  per non oltre 18 mesi, da ogni
          attivita' del proprio ufficio.
             Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento
          dell'incarico,  e'  attribuita,  a  carico  del  comune  di
          Napoli, una indennita' pari al 40 per cento dello stipendio
          lordo in godimento.
             Nell'espletamento   delle  funzioni  attribuite  con  le
          disposizioni del presente titolo, il sindaco di  Napoli  ed
          il   presidente   della  giunta  regionale  agiscono  nella
          qualita' di commissari straordinari di Governo nominati dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sono soggetti
          soltanto alle  norme  di  cui  al  presente  titolo,  della
          Costituzione e dei princi'pi generali dell'ordinamento.
             Il  sindaco  di  Napoli  ed  il  presidente della giunta
          regionale presentano al CIPE, semestralmente, e  fino  alla
          realizzazione    dell'intero   programma,   una   relazione
          sull'attivita' svolta.
             Alla  data  del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti
          ed i poteri conferiti  con  le  disposizioni  del  presente
          titolo.  Le  eventuali operazioni in corso sono ultimate da
          un funzionario nominato dal CIPE".