AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( .... )) La legge di conversione contiene inoltre, all'art. 2, il cui testo e' riportato in calce al presente testo coordinato prima dell'appendice, la delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. Art. 1. (( Regolazione dei flussi finanziari )) (( per interventi nel comparto delle calamita' naturali )) (( 1. Per l'anno 1988 i trasferimenti di risorse dal Fondo di cui )) (( all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (a), sulle )) (( apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di )) (( tesoreria provinciale dello Stato a favore dei comuni, sono )) (( disposti solo se la giacenza di fondi su dette contabilita' )) (( speciali sia inferiore al 30 per cento dell'insieme delle quote )) (( assegnate dal CIPE per l'anno 1988. )) (( 2. Parimenti i pagamenti ed i trasferimenti a carico del )) (( bilancio dello Stato e del Fondo per la protezione civile per )) (( le finalita' indicate nell'articolo 17, commi 5, 6 e 7, della )) (( legge 11 marzo 1988, n. 67 (b), possono essere disposti solo se )) (( le giacenze dei fondi sulle contabilita' speciali risultino )) (( inferiori al 30 per cento delle rispettive autorizzazioni )) (( disposte per l'anno 1988. )) (( 3. In caso di tardiva assegnazione dei fondi che comprometta la )) (( continuita' e la correntezza degli interventi, gli enti locali )) (( interessati sono autorizzati a prelevare dalle rispettive )) (( contabilita' speciali, istituite presso le sezioni di tesoreria )) (( provinciale dello Stato, anche in eccedenza alle disponibilita' )) (( esistenti sulle contabilita' stesse. )) (( 4. I comuni possono effettuare trasferimenti di risorse dalle )) (( contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria )) (( provinciale sulle aperture di credito, di cui all'articolo 15 )) (( della citata legge n. 219 del 1981 (a), e successive )) (( modificazioni, sempre che l'importo delle giacenze sulle )) (( predette aperture di credito non superi la quota del 10 per )) (( cento dell'ammontare delle aperture di credito in essere. A )) (( costituire le giacenze di cui al presente comma concorrono i )) (( saldi tra gli interessi attivi maturati e maturandi sulle )) (( aperture di credito e gli interessi passivi conseguenti alle )) (( anticipazioni. Le aperture di credito predette sono utilizzate )) (( indipendentemente dal soggetto beneficiario del contributo. )) (( 5. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la )) (( ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui )) (( all'articolo 15 della richiamata legge n. 219 del 1981 (a), e )) (( successive modificazioni, ha luogo: )) (( a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato )) (( dal sindaco; )) (( b) in ragione dell'80 per cento dell'importo concesso in base a )) (( stati di avanzamento, corredati da copia autentica delle )) (( prescritte fatture; )) (( c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo concesso )) (( dopo l'ultimazione dei lavori, a presentazione dello stato )) (( finale corredato da copia delle prescritte fatture e della )) (( documentazione amministrativo-contabile di cui all'articolo 3 )) (( del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive )) (( modificazioni (c); nelle stesse misure e sulla base dei )) (( medesimi presupposti sono concesse le anticipazioni da parte )) (( delle aziende di credito, ai sensi del decreto-legge 1 ottobre )) (( 1982, n. 696, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 )) (( novembre 1982, n. 883, e successive modificazioni ed )) (( integrazioni (d). )) (( 6. Il 5 per cento di cui alla lettera c) del comma 5 e' )) (( riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese )) (( tecniche di progettazione e direzione dei lavori. )) (( 7. Ulteriori assegnazioni ai fini di cui all'articolo 84 )) (( della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni )) (( (a), successivamente alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto sono disposte dal Ministro del tesoro su )) (( documentata richiesta da parte degli uffici competenti, nella )) (( misura necessaria per assicurare la continuita' degli )) (( interventi. )) (( 8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per gli )) (( interventi straordinari nel Mezzogiorno, che accertera' )) (( preventivamente lo stato di attuazione degli interventi per la )) (( ricostruzione e la compatibilita' degli interventi per lo )) (( sviluppo con quelli previsti dalla legge 1 marzo 1986, n. 64 )) (( (e), e dalla legislazione ordinaria, definisce il programma )) (( degli interventi residuali da effettuare ai sensi della citata )) (( legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni (a), )) (( individuando il relativo fabbisogno finanziario. )) (( 9. In deroga ad ogni altra diversa disposizione per tutti i )) (( lavori pubblici da appaltarsi o da affidarsi da parte dello )) (( Stato, delle regioni, degli enti locali o di ogni altro ente )) (( pubblico, l'importo massimo concedibile, per anticipazioni, e' )) (( fissato nella misura del 15 per cento del prezzo contrattuale. )) (( L'anticipazione e' corrisposta previa dichiarazione del )) (( direttore dei lavori di avvenuto concreto inizio dei lavori )) (( medesimi. Sono in ogni modo fatte salve le modalita' di )) (( anticipazione eventualmente diverse, previste nei contratti )) (( gia' stipulati dall'ente appaltante in data anteriore )) (( all'entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto. )) (( 10. Sugli ordini di pagamento emessi dalle amministrazioni )) (( statali per la gestione degli interventi previsti dalla )) (( richiamata legge n. 219 del 1981 (a) e da altre successive )) (( disposizioni concernenti interventi a favore di zone colpite da )) (( calamita' naturali, sulle somme giacenti, sulle contabilita' )) (( speciali aperte allo stesso titolo presso le sezioni di )) (( tesoreria provinciale dello Stato, nonche' sugli ordinativi )) (( tratti sulle medesime contabilita' speciali, non sono ammessi )) (( sequestri, opposizioni o altri impedimenti se non per crediti )) (( derivanti da opere realizzate nell'ambito degli interventi )) (( finalizzati previsti dalle leggi anzidette. )) (( 11. Gli atti di sequestro e/o pignoramento eventualmente )) (( notificati agli uffici pagatori non sospendono il pagamento dei )) (( titoli di spesa ne' determinano oneri di accantonamento delle )) (( somme a valere sulle giacenze delle predette contabilita' )) (( speciali. )) (( 12. Gli atti eventualmente compiuti in violazione della )) (( presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata )) (( d'ufficio dal giudice. )) -------------------------------------------------------
(a) Il testo degli articoli 3, 15 e 84 della legge n. 219/1981 e' riportato in appendice. (b) I commi 5, 6 e 7 dell'art. 17 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) stabiliscono quanto segue: "5. Per consentire il completamento degli interventi a carico dello Stato e per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 6, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono incrementate, ai sensi dell'art. 36 della legge 7 marzo 1981, n. 64, della complessiva somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi nell'anno 1988, di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992. 6. Ai sensi dell'art. 19- bis del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per il completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981. 7. Per consentire il completamento degli interventi in relazione alle esigenze conseguenti al fenomeno del bradisismo dell'area flegrea, valutato in lire 100 miliardi, nonche' per il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centrale e meridionale di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla legge 3 aprile 1980, n. 115, al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, valutato in lire 750 miliardi, e di quelli connessi a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, valutato in lire 150 miliardi, il limite di indebitamento di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, gia' elevato con l'art. 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e' ulteriormente elevato di lire 1.000 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti, da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1988, e' valutato in lire 110 miliardi, per ciascuno degli anni 1989 e 1990". (c) Il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 19/1984 (Proroga dei termini ed accelerazioni delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni), nel testo modificato dalla legge di conversione, cosi' dispone: "1. Il secondo comma dell'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come sostituito dall'art. 2 del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, e' sostituito dai seguenti: 'La domanda di contributo, da prodursi a pena di decadenza entro il 31 marzo 1984, e' corredata da perizia giurata redatta dal tecnico incaricato, contenente: a) la dichiarazione di causalita' del danno dal terremoto del novembre 1980 o del febbraio 1981, ovvero da interventi per il riassetto del territorio connessi al sisma; b) la planimetria dello stato di fatto preesistente al terremoto; c) la valutazione provvisoria del contributo (( relativo )) con allegato atto notorio, o dichiarazione sostitutiva dello stesso, o titolo di proprieta' o preliminare di divisione e, nel caso di adeguamento abitativo, di stato di famiglia aggiornato. La domanda di cui al precedente comma e' integrata, entro il termine del 31 dicembre 1984, da: elaborati grafici rappresentativi dello stato di fatto; progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione o di riparazione o di costruzione; computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi unitari desunti dalle tariffe ufficiali aggiornate al 1 gennaio di ogni anno riguardanti l'esecuzione di opere pubbliche; calcolo relativo al limite di convenienza economica a riparare; eventuale rideterminazione (( del relativo contributo; )) relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori. I lavori, in ogni caso, non potranno avere inizio se non previo deposito presso l'ufficio tecnico comunale, che ne rilascia ricevuta, delle autorizzazioni, nulla osta, visti ed ogni altro atto indicato nell'art. 8, terzo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, ovvero della documentazione dell'avvenuto decorso del termine stabilito dallo stesso art. 8, terzo comma, al fine di farne constatare l'assenso implicito. Gli atti indicati ai commi precedenti sono redatti da tecnici professionisti, secondo i limti delle rispettive competenze, e dagli stessi giurati in ordine alla dipendenza degli interventi dal terremoto e alla indispensabilita' degli interventi proposti, ai fini della totale e definitiva refusione dei danni subiti, nonche' in ordine alla congruita' dei prezzi di perizia'". (d) Il D.L. n. 696/1982 reca misure urgenti per l'accelerazione dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981. (e) La legge n. 64/1986 reca norme per la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. APPENDICE Con riferimento alla nota (a) all'art. 1: Il testo degli articoli 3, 15 e 84 della legge n. 219/1981 (Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) e' il seguente: "Art. 3 (Fondo per il risanamento e la ricostruzione). - Al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 e' destinata, nel triennio 1981-1983, la complessiva somma di lire 8.000 milardi, costituita da apporti del bilancio statale, dal ricavato dei prestiti esteri, nonche' da fondi e finanziamenti comunitari. Il predetto complessivo importo di lire 8.000 miliardi e' destinato, fino ad un massimo di lire 700 miliardi, agli interventi di cui al titolo II, capo II; fino ad un massimo di lire 900 miliardi, agli interventi di cui agli articoli 21, 23, 24, 26 e 32; per lire 700 miliardi, alle regioni Basilicata, Campania e Puglia per gli interventi di cui al titolo III; e per lire 5.700 miliardi, per gli interventi di cui al titolo II, capo I ed ai titoli IV e VII della presente legge. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito un apposito capitolo denominato "Fondo per il risanamento e la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981", al quale confluiscono le risorse di cui al precedente primo comma ad eccezione dei finanziamenti comunitari, che restano attribuiti alle amministrazioni ed agli enti ai quali i finanziamenti stessi sono concessi in applicazione dell'articolo 15- bis del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874. Con decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della progammazione economica, sono stornate dal predetto fondo le somme destinate, secondo le procredure di cui al successivo articolo 4, alle amministrazioni statali ed iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata. Con analoghi decreti sono versate, in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale a favore delle regioni Campania e Basilicata o in apposite contabilita' speciali aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale a favore dei comuni e degli altri enti locali delle predette regioni, le somme destinate agli interventi di competenza. Gli enti interessati effettueranno prelevamenti in relazione ai fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi stessi. Presso la Tesoreria centrale e' altresi' aperto un conto corrente infruttifero intestato alla regione Puglia per gli interventi concernenti i comuni della predetta regione indicati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128. Nei confronti delle amministrazioni statali, regionali, comunali e degli altri enti locali si applica l'articolo 18, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ai fini degli impegni da assumere a fronte della autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma". "Art. 15 (Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione). - L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliari di cui al presente titolo ha luogo: a) in ragione del 25 per cento dell'importo concesso, all'inizio dei lavori certificato dal sindaco; b) in ragione dell'ulteriore 60 per cento dell'importo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilita' solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi all'azienda di credito; c) in ragione del residuo 15 per cento dell'importo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune. Con il provvedimento di assegnazione viene disposto l'accreditamento del contributo presso l'azienda di credito indicata dall'avente diritto, il quale effettuera' i prelevamenti in conformita' a quanto disposto dal comma precedente. Gli interessi bancari maturati sulle somme come sopra accreditate spettano all'amministrazione depositante, previa detrazione del compenso di cui al successivo comma. Gli interessi bancari ed il compenso spettante alle aziende di credito per la gestione dei contributi e dei mutui agevolati sono fissati con decreto del Ministro del tesoro ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I mutui per la realizzazione di interventi di ricostruzione e di riparazione sono concessi, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative e statutarie, dalle aziende e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio, con assoluta priorita' rispetto a quelli ordinari, secondo le direttive da emanarsi, in sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Ogni tre mesi le aziende e le sezioni di credito fondiario sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro l'entita' dei mutui deliberati e di quelli in corso di istruttoria. I contributi pluriennali costanti di cui ai precedenti articoli 9 e 10 sono erogati direttamente ai beneficiari sulla base dei contratti di mutuo". "Art. 84 (Attribuzioni degli organi straordinari). - Per tutti i compiti derivanti dal presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale sono coadiuvati da un comitato tecnico amministrativo costituito da un avvocato dello Stato, da un funzionario dell'ufficio tecnico erariale di Napoli, da un funzionario dell'amministrazione dei lavori pubblici, da un funzionario della direzione provinciale del tesoro di Napoli, da un ufficiale superiore del genio militare. Detti funzionari sono designati dai rispettivi capi degli uffici entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono dispensati per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e comunque per non oltre 18 mesi, da ogni attivita' del proprio ufficio. Agli indicati funzionari, per il periodo di espletamento dell'incarico, e' attribuita, a carico del comune di Napoli, una indennita' pari al 40 per cento dello stipendio lordo in godimento. Nell'espletamento delle funzioni attribuite con le disposizioni del presente titolo, il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale agiscono nella qualita' di commissari straordinari di Governo nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono soggetti soltanto alle norme di cui al presente titolo, della Costituzione e dei princi'pi generali dell'ordinamento. Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale presentano al CIPE, semestralmente, e fino alla realizzazione dell'intero programma, una relazione sull'attivita' svolta. Alla data del 31 dicembre 1982 cessano tutti i compiti ed i poteri conferiti con le disposizioni del presente titolo. Le eventuali operazioni in corso sono ultimate da un funzionario nominato dal CIPE".