IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  30  settembre  1982, n. 688,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873;
  Visto  l'art.  79 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia  doganale,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica   23  gennaio  1973,  n.  43,  come  modificato  dall'art.
3-quinquies della legge 14 agosto 1973, n. 346;
  Ritenuto  che  per  il  pagamento dell'imposta di fabbricazione sui
prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella  gravante  sull'olio
greggio   naturale,  e  dei  diritti  doganali  all'importazione  dei
prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11 e 27.12 della vigente  tariffa
dei  dazi  doganali  non  puo'  essere  concessa una dilazione per un
periodo superiore ai quindici giorni;
  Considerato  che  per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono
dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista  dal
menzionato art. 79;
  Atteso  che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza
28 luglio 1988;
  Sentita la Banca d'Italia;
                               Decreta:
  Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre
1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27  novembre
1982,  n.  873,  il saggio d'interesse applicabile dal 28 luglio 1988
sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui  prodotti
petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio, e
dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui  alle  voci
27.10,  27.11  e  27.12 della vigente tariffa dei dazi doganali e per
l'eventuale ulteriore ritardo, e' stabilito nella misura  del  10,831
per cento annuo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 luglio 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  12 del D.L. n. 688/1982 (Misure
          urgenti in materia di entrate fiscali) e' il seguente:
             "Art.  12.  - Il pagamento dell'imposta di fabbricazione
          sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante
          sull'olio  greggio  naturale,  ed  il pagamento dei diritti
          doganali alla importazione dei prodotti di  cui  alle  voci
          27.10,  27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi
          doganali non possono  essere  dilazionati  per  un  periodo
          superiore a quindici giorni.
             Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui
          prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'art.  78
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  23  gennaio  1973, n. 43, l'intervallo di tempo
          non  puo'  comunque  superare  i  quindici  giorni,   fermo
          restando  che, in caso di cumulo con il pagamento differito
          di cui al comma precedente, la dilazione  totale  non  puo'
          superare i ventitre giorni.
             Per  la  dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore
          ritardo nel pagamento, sono dovuti gli  interessi  su  base
          giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'art.
          79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in
          materia doganale".
             -  Si  trascrive  il  testo dell'art. 79 del testo unico
          delle  disposizioni  legislative   in   materia   doganale,
          approvato con D.P.R. n.  43/1973, come modificato dall'art.
          3-quinquies del D.L. 6 luglio 1974, n. 251, aggiunto  dalla
          legge di conversione n. 346/1974:
             "Art.  79.  - E' in facolta' del ricevitore della dogana
          consentire,  a  richiesta  dell'operatore,   il   pagamento
          differito  dei  diritti  doganali  per un periodo di trenta
          giorni. Il Ministro per le  finanze,  con  proprio  decreto
          emanato  annualmente  di  concerto  con  i  Ministri per il
          bilancio e la programmazione economica  e  per  il  tesoro,
          puo'  autorizzare  in  via  generale  la concessione di una
          maggiore dilazione, fino ad un massimo di  novanta  giorni,
          compresi i primi trenta.
             Con  le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo'
          revocare o modificare la concessione di cui al primo  comma
          anche nel corso dell'anno.
             L'agevolazione    del   pagamento   differito   comporta
          l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei
          primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con
          decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso
          medio  posticipato  di  interesse  dei  buoni  ordinari del
          tesoro  per  investimenti  liberi  comunicato  dalla  Banca
          d'Italia    con   riferimento   al   trimestre   precedente
          l'emanazione di detto decreto.
             La  concessione del pagamento differito, sia per i primi
          trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a
          condizione  che  a  garanzia  dei  diritti  doganali  e dei
          relativi interessi venga prestata  cauzione  ai  sensi  del
          successivo art. 87.
             Il  ricevitore  della dogana puo', in qualsiasi momento,
          quando  sorgano  fondati  timori  sulla  possibilita'   del
          tempestivo   soddisfacimento   del   debito,   revocare  la
          concessione  del   pagamento   differito,   in   tal   caso
          l'operatore  deve, entro cinque giorni dalla notifica della
          revoca, estinguere il suo debito o  prestare  una  garanzia
          ritenuta idonea dal ricevitore stesso".
 
          Nota al dispositivo:
             Per il testo dell'intero art. 12 del D.L. n. 688/1982 si
          veda nelle note alle premesse.