IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873; Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-quinquies della legge 14 agosto 1973, n. 346; Ritenuto che per il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11 e 27.12 della vigente tariffa dei dazi doganali non puo' essere concessa una dilazione per un periodo superiore ai quindici giorni; Considerato che per tale dilazione e per l'ulteriore ritardo sono dovuti gli interessi, su base giornaliera, nella misura prevista dal menzionato art. 79; Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 28 luglio 1988; Sentita la Banca d'Italia; Decreta: Ai sensi dell'art. 12, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, il saggio d'interesse applicabile dal 28 luglio 1988 sul pagamento dilazionato dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con l'esclusione di quella gravante sull'olio greggio, e dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11 e 27.12 della vigente tariffa dei dazi doganali e per l'eventuale ulteriore ritardo, e' stabilito nella misura del 10,831 per cento annuo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 luglio 1988 Il Ministro: COLOMBO NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 688/1982 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali) e' il seguente: "Art. 12. - Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni. Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non puo' comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non puo' superare i ventitre giorni. Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'art. 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale". - Si trascrive il testo dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come modificato dall'art. 3-quinquies del D.L. 6 luglio 1974, n. 251, aggiunto dalla legge di conversione n. 346/1974: "Art. 79. - E' in facolta' del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, puo' autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta. Con le stesse modalita' il Ministro per le finanze puo' revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno. L'agevolazione del pagamento differito comporta l'obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto. La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo art. 87. Il ricevitore della dogana puo', in qualsiasi momento, quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del debito, revocare la concessione del pagamento differito, in tal caso l'operatore deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso". Nota al dispositivo: Per il testo dell'intero art. 12 del D.L. n. 688/1982 si veda nelle note alle premesse.