IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unita' sanitaria locale n. 10/D di Firenze, in data 22 luglio 1983, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto ministeriale 14 settembre 1978 di autorizzazione all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico per l'istituto di clinica oculistica dell'Universita' degli studi di Firenze sito presso il presidio ospedaliero "Careggi" dell'unita' sanitaria locale n. 10/D di Firenze; Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanita' in data 21 maggio 1987; Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanita' in data 28 giugno 1988; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopranominata legge; Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante; Decreta: Art. 1. L'istituto di clinica oculistica dell'Universita' degli studi di Firenze sito presso il presidio ospedaliero "Careggi" dell'unita' sanitaria locale n. 10/D di Firenze e' autorizzato alle attivita' di: a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico; b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.