IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  25  luglio  1956,  n.  838,  art. 1, e successive
modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;
  Vista  la  legge  21  luglio  1960,  n.  739,  art. 5, e successive
modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364;
  Vista  la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  621/F  del  4  giugno  1988,
pubblicato  in  sunto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana  n. 139 del 15 giugno 1988, con il quale e' stata dichiarata
la eccezionalita' delle gelate verificatesi il 16,  17  e  18  aprile
1988 nel territorio dei comuni di Erchie, Brindisi, Mesagne, San Vito
dei Normanni, Latiano, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Oria, San
Pancrazio  Salentino,  San  Donaci,  Cellino  San  Marco, Torre Santa
Susanna, Fasano, Ostuni, San Michele Salentino,  Ceglie  Messapico  e
Cisternino  della provincia di Brindisi; nel territorio dei comuni di
Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Neviano,  Secli',
Sogliano,  Soleto,  Cannole,  Castrignano  dei G., Corigliano, Cursi,
Giuggianello, Maglie, Minervino, Muro, Otranto, Poggiardo,  Arnesano,
Campi,  Carmiano,  Guagnano,  Monteroni,  Novoli,  Salice, Squinzano,
Trepuzzi, Veglie, Acquarica, Casarano, Presicce, Ruffano,  Supersano,
Taurisano,   Ugento,   Caprarica,  Carpignano,  Castri',  Melendugno,
Sternatia, Vernole, Zollino, Alliste,  Melissano,  Matino,  Parabita,
Alezio,  Tuglie,  Taviano,  Racale,  Sannicola,  Gallipoli,  Andrano,
Miggiano, Montesano, Salve, Specchia, Tiggiano,  Tricase,  Copertino,
Leverano,  Nardo'  Portocesareo,  Cavallino,  Lequile,  S. Donato, S.
Cesario, S. Pietro in L., Sanarica,  Uggiano,  Scorrano,  S.  Cesarea
Terme,  Melpignano,  San  Cassiano,  Palmariggi,  Nociglia, Botrugno,
Giurdignano, Bagnolo, della provincia di Lecce e nel  territorio  dei
comuni   di  Avetrana,  Castellaneta,  Faggiano,  Leporano,  Laterza,
Lizzano, Manduria, Maruggio,  Massafra,  Palagianello,  Pulsano,  San
Marzano   di   San  Giuseppe,  San  Giorgio  Jonico,  Sava,  Taranto,
Torricella,  Carosino,  Crispiano,  Fragagnano,  Grottaglie,  Martina
Franca,  Monteiasi,  Montemesola,  Monteparano,  Mottola, Palagiano e
Roccaforzata, della provincia di Taranto;
  Vista  la nota in data 29 giugno 1988, n. 28/15709, con la quale la
regione Puglia chiede che  sia  concessa  agli  istituti  di  credito
l'autorizzazione  a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di
credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956,  n.
838,  modificato  dall'art.  8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in
considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci  economici
delle aziende agricole colpite dalle gelate;
  Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Gli  istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati
a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro  mesi,
con  i  privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio
decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni,
nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, la scadenza delle rate delle
operazioni di credito  agrario,  di  esercizio  e  di  miglioramento,
effettuate   con   le  aziende  agricole  danneggiate  dalle  gelate,
ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano
subito  un  danno  in  misura  non inferiore alla perdita del 35% del
prodotto lordo vendibile.
  Possono  essere  prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si
e'  verificato  l'evento,  in  data  posteriore  all'evento   stesso,
relative  ad  operazioni  di credito agrario effettuate anteriormente
all'evento.