IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198; Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni e la legge 25 maggio 1970, n. 364; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 621/F del 4 giugno 1988, pubblicato in sunto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 15 giugno 1988, con il quale e' stata dichiarata la eccezionalita' delle gelate verificatesi il 16, 17 e 18 aprile 1988 nel territorio dei comuni di Erchie, Brindisi, Mesagne, San Vito dei Normanni, Latiano, Francavilla Fontana, Villa Castelli, Oria, San Pancrazio Salentino, San Donaci, Cellino San Marco, Torre Santa Susanna, Fasano, Ostuni, San Michele Salentino, Ceglie Messapico e Cisternino della provincia di Brindisi; nel territorio dei comuni di Aradeo, Collepasso, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Neviano, Secli', Sogliano, Soleto, Cannole, Castrignano dei G., Corigliano, Cursi, Giuggianello, Maglie, Minervino, Muro, Otranto, Poggiardo, Arnesano, Campi, Carmiano, Guagnano, Monteroni, Novoli, Salice, Squinzano, Trepuzzi, Veglie, Acquarica, Casarano, Presicce, Ruffano, Supersano, Taurisano, Ugento, Caprarica, Carpignano, Castri', Melendugno, Sternatia, Vernole, Zollino, Alliste, Melissano, Matino, Parabita, Alezio, Tuglie, Taviano, Racale, Sannicola, Gallipoli, Andrano, Miggiano, Montesano, Salve, Specchia, Tiggiano, Tricase, Copertino, Leverano, Nardo' Portocesareo, Cavallino, Lequile, S. Donato, S. Cesario, S. Pietro in L., Sanarica, Uggiano, Scorrano, S. Cesarea Terme, Melpignano, San Cassiano, Palmariggi, Nociglia, Botrugno, Giurdignano, Bagnolo, della provincia di Lecce e nel territorio dei comuni di Avetrana, Castellaneta, Faggiano, Leporano, Laterza, Lizzano, Manduria, Maruggio, Massafra, Palagianello, Pulsano, San Marzano di San Giuseppe, San Giorgio Jonico, Sava, Taranto, Torricella, Carosino, Crispiano, Fragagnano, Grottaglie, Martina Franca, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Mottola, Palagiano e Roccaforzata, della provincia di Taranto; Vista la nota in data 29 giugno 1988, n. 28/15709, con la quale la regione Puglia chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle gelate; Ritenuto di accogliere la proposta della regione Puglia; Decreta: Art. 1. Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalle gelate, ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile. Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.