IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le prorprie ordinanze n. 1113/FPC del 4 agosto 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 1987, n. 1303/FPC del 15 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1987 e n. 1392/FPC del 15 marzo 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1988; Vista la nota n. 8646 del 6 giugno 1988 con la quale l'amministrazione provinciale di Sondrio rappresenta la necessita' di poter continuare ad avvalersi del personale assunto e le cui convenzioni sono state prorogate con le ordinanze sopra citate; Vista la nota n. 1072/20.2 del 27 giugno 1988 con la quale la prefettura di Sondrio rimette a questo Dipartimento ogni determinazione circa l'accoglimento della richiesta; Ravvisata l'opportunita' di disporre quanto richiesto; Dispone: Articolo unico L'amministrazione provinciale di Sondrio e' autorizzata a prorogare gli incarichi relativi al personale tecnico assunto e le cui convenzioni sono state prorogate con le ordinanze citate nelle premesse, per la durata di tre mesi. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 25 agosto 1988 Il Ministro: LATTANZIO