IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  prorprie  ordinanze  n.  1113/FPC  del  4  agosto  1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del  13  agosto  1987,  n.
1303/FPC del 15 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
300 del 24 dicembre 1987 e n. 1392/FPC del 15 marzo 1988,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1988;
  Vista   la   nota   n.   8646  del  6  giugno  1988  con  la  quale
l'amministrazione provinciale di Sondrio rappresenta la necessita' di
poter  continuare  ad  avvalersi  del  personale  assunto  e  le  cui
convenzioni sono state prorogate con le ordinanze sopra citate;
  Vista  la  nota  n.  1072/20.2  del  27 giugno 1988 con la quale la
prefettura  di   Sondrio   rimette   a   questo   Dipartimento   ogni
determinazione circa l'accoglimento della richiesta;
  Ravvisata l'opportunita' di disporre quanto richiesto;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  L'amministrazione provinciale di Sondrio e' autorizzata a prorogare
gli  incarichi  relativi  al  personale  tecnico  assunto  e  le  cui
convenzioni  sono  state  prorogate  con  le  ordinanze  citate nelle
premesse, per la durata di tre mesi.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 25 agosto 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO