IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Vista l'ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 1987, con cui e' stata disposta l'estensione ai sindaci dei comuni di Saviore Adamello, Sonico e Niardo in provincia di Brescia delle norme contenute nell'ordinanza n. 1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987, concernente il collocamento in aspettativa; Vista l'ordinanza n. 1460/FPC del 10 maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1988, con la quale e' stata disposta la proroga delle sopracitate disposizioni fino al 31 luglio 1988; Visto il telegramma n. 3287/20.2/GAB del 29 luglio 1988 con il quale il prefetto di Brescia esprime parere favorevole circa una ulteriore proroga delle predette disposizioni persistendo la necessita' connessa alla sistemazione dei movimenti franosi ed agli interventi di ripristino; Ravvisata la opportunita' di disporre quanto richiesto; Dispone: Art. 1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 1225/FPC del 27 ottobre 1987, citata nelle premesse, gia' prorogate fino al 31 luglio con l'ordinanza n. 1460/FPC del 10 maggio 1988, sono ulteriormente prorogate, in favore dei sindaci dei comuni di Saviore Adamello e Niardo fino al 31 ottobre 1988. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 25 agosto 1988 Il Ministro: LATTANZIO