IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed
integrazioni, recante provvedimenti  per  l'ordinamento  del  credito
agrario;
  Vista  la  legge  9  maggio  1975, n. 153 e successive modifiche ed
integrazioni recante l'applicazione  delle  direttive  del  Consiglio
delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura;
  Visti   il   decreto  interministeriale  n.  177651  e  il  decreto
ministeriale n. 177653 del 19 marzo 1977, e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recanti  norme  per  la  determinazione  del  tasso di
riferimento  da  applicare  alle  operazioni  di  credito   agevolato
previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  dicembre 1987 con il quale la
commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti  di  credito
per  gli  oneri  connessi  alla  loro attivita' di intermediazione e'
stata fissata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,90%;
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  giugno  1988  con il quale la
cennata commissione onnicomprensiva e' stata ridotta, per il  secondo
semestre  dell'anno  1988, dall'1,90% all'1,80%, per le operazioni di
finanziamento   relative   a   contratti    condizionati    stipulati
successivamente al 1› luglio 1988;
  Considerato   che,   in  conseguenza,  rimane  ferma  nella  misura
dell'1,90% la commissione onnicomprensiva per i contratti  definitivi
perfezionati successivamente al 1› luglio 1988 e relativi a contratti
condizionati stipulati prima di tale data;
  Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1988, con il quale e' stato
stabilito per il bimestre luglio-agosto 1988 il tasso di  riferimento
da applicare alle operazioni creditizie previste dalle citate norme;
  Vista  la  comunicazione  con  la  quale la Banca d'Italia, ai fini
della  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per  il  bimestre
settembre-ottobre  1988,  ha  reso  noto  che  il  costo  medio della
provvista dei fondi e' pari al 12,50%;
  Ritenuta  valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere
in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi per le operazioni di
credito agevolato previste dalle norme indicate in premessa e'  pari,
per il bimestre settembre-ottobre 1988, al 12,50%.
  La   commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli  istituti  di
credito e' pari:
    a)  all'1,80%  per i contratti condizionati stipulati a far tempo
dal 1› luglio 1988;
    b) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal
1› luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di
tale data.
  In conseguenza, il tasso di riferimento e' pari:
   1) al 14,30% per le operazioni di cui al punto a);
   2) al 14,40% per le operazioni di cui al punto b).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 agosto 1988
                                                   Il Ministro: AMATO