IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale; Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata; Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania; Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare); Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616; Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977 e n. 541278 del 19 agosto 1980, come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, e da ultimo dai decreti ministeriali del 23 dicembre 1986 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previsto dalle leggi sopra menzionate, e' stato determinato, per l'anno 1988, nella misura dell'1,75 per cento; Visto il proprio decreto del 28 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 155 del 4 luglio 1988 con cui e' stato fissato nella misura del 12,25 per cento il costo medio della provvista per il bimestre luglio-agosto 1988; Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale e' stata ridotta, per il secondo semestre dell'anno 1988, dall'1,75% all'1,45% la cennata commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito agevolato relative a contratti condizionati stipulati successivamente al 1 luglio 1988; Considerato che, in conseguenza, rimane ferma nella misura dell'1,75% la commissione onnicomprensiva per i contratti definitivi stipulati successivamente al 1 luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data; Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre settembre-ottobre 1988 il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni e' pari all'11,70%; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, e' pari all'11,70% per il bimestre settembre-ottobre 1988. La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito e' pari: a) all'1,45% per i contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988; b) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988 e relativi a contratti condizionati stipulati prima di tale data. Di conseguenza, il tasso di riferimento e' pari: 1) al 13,15% per le operazioni di cui al punto a); 2) al 13,45% per le operazioni di cui al punto b). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 agosto 1988 Il Ministro: AMATO