IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/70 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune; Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno; Visto l'art. 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) il quale ha previsto che il fondo comune per l'anno 1988 di cui all'art. 8 della citata legge n. 281/70, comprensivo delle somme di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, comma 2, della legge 26 aprile 1982, n. 181, viene ripartito con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze in proporzione delle quote attribuite al medesimo titolo per l'anno precedente; Tenuto conto che le somme previste dalle lettere a) e b) dell'art. 8 della citata legge n. 181/82 sono quelle corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' delle somme spettanti alle medesime regioni a statuto ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 22 dicembre 1975, n. 698, dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 22 dicembre 1979, n. 642; Visto il decreto interministeriale n. 169064 del 23 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti, con il quale e' stato provveduto, tra l'altro, ad assegnare alle regioni a statuto ordinario le somme alle stesse spettanti per l'anno 1981 ai sensi della citata legge n. 845/75 nonche' della legge n. 642/79 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77; Visti i propri decreti ministeriali n. 170679 del 16 dicembre 1981, n. 170680 del 16 dicembre 1981 ed il decreto interministeriale n. 9419 del 30 dicembre 1981 con i quali e' stato provveduto a ripartire i fondi per l'anno 1981 previsti, rispettivamente, dall'art. 5 della legge n. 405/75 e dall'art. 3 della legge n. 194/78, dall'art. 10 della legge n. 698/75 e dall'art. 103, comma 4, della legge n. 685/75 in ragione di complessive L. 111.423.741.205 in favore delle regioni a statuto ordinario e di complessive L. 22.339.258.795 in favore delle regioni a statuto speciale; Visto l'art. 13, comma 2, della citata legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) il quale prevede che per l'anno 1988 il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e' finanziato, tra l'altro, per L. 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151; Considerato inoltre, che le attestazioni dei presidenti delle giunte regionali certificanti le somme da trattenere a carico di ciascuna regione ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 151/81 per l'importo complessivo di L. 531.771.982.000 risultano gia' prodotte ed allegate ai decreti interministeriali n. 153333 del 7 agosto 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali n. 178918 del 17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n. 174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti; Vista l'unita nota n. 714/AD del 5 febbraio 1988 della regione Abruzzo con la quale si da' atto che le somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, pari a L. 3.049.000.000, vengono trattenute sulla quota di fondo comune da assegnare alla regione medesima per il corrente anno 1988; Visto l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune per l'anno 1988 previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70 e' pari a L. 4.333.941.254.360; Visto l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta che il fondo comune come sopra determinato, comprensivo altresi' delle somme di cui alle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile 1982, n. 181, e' pari a complessive L. 4.779.793.372.000; Visto l'unito prospetto n. 3 dal quale risulta la ripartizione proporzionale tra le regioni a statuto ordinario del predetto importo di L. 4.779.793.372.000 rispetto alla medesima attribuzione disposta per il precedente anno 1987 con decreto interministeriale n. 102461 del 30 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti, cosi' come espressamente previsto dall'art. 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), nonche' la ripartizione tra le medesime regioni dell'importo di L. 4.244.972.390.000 pari al fondo comune regionale al netto delle riduzioni di cui all'art. 9 della legge n. 151/81 disposte con l'art. 13, comma 2, della piu' volte citata legge n. 67/88 ed al netto, altresi', limitatamente alla regione Abruzzo, dell'importo da recuperare ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera b), della legge n. 833/78; Visto l'unito prospetto n. 4 con il quale e' stato provveduto a ripartire tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L. 4.244.972.390.000 in quote bimestrali; Visti i decreti ministeriali n. 107840 e n. 118382 del, rispettivamente, 9 febbraio 1988 e 16 marzo 1988, registrati alla Corte dei conti, con i quali e' stato provveduto ad assegnare e corrispondere alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo di lire 1.416.000.000.000 quale acconto per il primo ed il secondo bimestre del fondo comune 1988; Ritenuto che sia necessario provvedere alla ripartizione del fondo comune per l'anno 1988 determinato in complessive L. 4.779.793.372.000, all'assunzione dell'impegno per l'importo residuale netto complessivo di L. 2.832.021.390.000 quale fondo comune per l'anno 1988 spettante alle regioni a statuto ordinario al netto delle riduzioni evidenziate alla colonna C dell'allegato prospetto n. 3 ed al netto, altresi', dell'importo complessivo di L. 1.416.000.000.000 gia' corrisposto quali acconti del primo e secondo bimestre per il corrente anno 1988; Ritenuto, inoltre, che sia necessario provvedere alla erogazione in favore delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 706.486.194.000 quale terzo bimestre 1988 al netto delle differenze positive e negative derivanti dagli importi corrisposti in acconto del primo e secondo bimestre 1988 con i citati decreti ministeriali n. 107840 e n. 118382 del, rispettivamente, 9 febbraio 1988 e 16 marzo 1988 con quelli allo stesso titolo spettanti alle medesime regioni dalla ripartizione bimestrale netta del fondo comune medesimo, cosi' come evidenziato nell'allegato prospetto n. 5; Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988 con uno stanziamento di L. 4.889.000.000.000 sia in termini di competenza che di cassa; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3, 4 e 5 richiamati nelle premesse che formano parte integrante del presente decreto.