IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;
  Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/70 il quale
attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali
mediante la costituzione di apposito fondo comune;
  Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/70
che   determina  le  quote  dei  tributi  anzidetti  stabilendone  la
commisurazione  all'ammontare  complessivo  dei  versamenti, in conto
competenza  e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto
ordinario  ed  affluiti  alle  sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato  nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello della
devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel
medesimo anno;
  Visto  l'art.  29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988) il quale ha previsto che il fondo comune per l'anno
1988  di  cui  all'art.  8  della citata legge n. 281/70, comprensivo
delle  somme  di cui alle lettere a) e b) dell'art. 8, comma 2, della
legge  26  aprile  1982,  n.  181,  viene  ripartito  con decreto del
Ministro  del  tesoro  di  concerto  con il Ministro delle finanze in
proporzione  delle  quote  attribuite  al  medesimo titolo per l'anno
precedente;
  Tenuto  conto che le somme previste dalle lettere a) e b) dell'art.
8  della citata legge n. 181/82 sono quelle corrispondenti alle spese
eliminate  dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive
spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni
statali  trasferite  a  tutto  il 31 dicembre 1981 con il decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio 1977, n. 616, nonche' delle
somme  spettanti  alle  medesime regioni a statuto ordinario ai sensi
dell'art.  5  della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'art. 103 della
legge  22 dicembre 1975, n. 685, dell'art. 10 della legge 22 dicembre
1975,  n.  698,  dell'art.  3  della  legge  22  maggio 1978, n. 194,
dell'art.  22  della  legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 22
dicembre 1979, n. 642;
  Visto  il decreto interministeriale n. 169064 del 23 novembre 1981,
registrato  alla  Corte  dei conti, con il quale e' stato provveduto,
tra  l'altro,  ad assegnare alle regioni a statuto ordinario le somme
alle  stesse spettanti per l'anno 1981 ai sensi della citata legge n.
845/75  nonche'  della  legge  n. 642/79 e del decreto del Presidente
della Repubblica n. 616/77;
  Visti i propri decreti ministeriali n. 170679 del 16 dicembre 1981,
n.  170680  del  16  dicembre 1981 ed il decreto interministeriale n.
9419 del 30 dicembre 1981 con i quali e' stato provveduto a ripartire
i  fondi per l'anno 1981 previsti, rispettivamente, dall'art. 5 della
legge  n.  405/75  e  dall'art. 3 della legge n. 194/78, dall'art. 10
della legge n. 698/75 e dall'art. 103, comma 4, della legge n. 685/75
in  ragione di complessive L. 111.423.741.205 in favore delle regioni
a  statuto  ordinario  e  di  complessive L. 22.339.258.795 in favore
delle regioni a statuto speciale;
  Visto  l'art.  13, comma 2, della citata legge 11 marzo 1988, n. 67
(legge  finanziaria  1988)  il  quale  prevede che per l'anno 1988 il
fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei  disavanzi di esercizio delle
aziende  di trasporto pubbliche e private e' finanziato, tra l'altro,
per L. 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'art. 8
della  legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'art. 9 della legge
10 aprile 1981, n. 151;
  Considerato  inoltre,  che  le  attestazioni  dei  presidenti delle
giunte  regionali  certificanti  le  somme  da trattenere a carico di
ciascuna  regione  ai  sensi dell'art. 9 della citata legge n. 151/81
per  l'importo  complessivo  di  L.  531.771.982.000  risultano  gia'
prodotte  ed  allegate  ai  decreti interministeriali n. 153333 del 7
agosto 1982 e n. 133851 del 21 maggio 1983 ed ai decreti ministeriali
n.  178918  del  17 dicembre 1982, n. 160365 del 10 ottobre 1983 e n.
174443 del 9 novembre 1984, tutti registrati alla Corte dei conti;
  Vista  l'unita  nota  n.  714/AD  del 5 febbraio 1988 della regione
Abruzzo  con la quale si da' atto che le somme da versare all'entrata
del  bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettera b),
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  pari a L. 3.049.000.000,
vengono  trattenute  sulla  quota  di  fondo comune da assegnare alla
regione medesima per il corrente anno 1988;
  Visto  l'unito prospetto n. 1 dal quale risulta che il fondo comune
per  l'anno 1988 previsto dall'art. 8 della legge n. 281/70 e' pari a
L. 4.333.941.254.360;
  Visto  l'unito prospetto n. 2 dal quale risulta che il fondo comune
come  sopra determinato, comprensivo altresi' delle somme di cui alle
lettere  a)  e b) del secondo comma dell'art. 8 della legge 26 aprile
1982, n. 181, e' pari a complessive L. 4.779.793.372.000;
 Visto  l'unito  prospetto  n.  3  dal  quale risulta la ripartizione
proporzionale tra le regioni a statuto ordinario del predetto importo
di  L. 4.779.793.372.000 rispetto alla medesima attribuzione disposta
per  il  precedente anno 1987 con decreto interministeriale n. 102461
del  30  gennaio  1987,  registrato  alla Corte dei conti, cosi' come
espressamente  previsto  dall'art.  29, comma 6, della legge 11 marzo
1988,  n. 67 (legge finanziaria 1988), nonche' la ripartizione tra le
medesime  regioni  dell'importo di L. 4.244.972.390.000 pari al fondo
comune  regionale  al  netto  delle riduzioni di cui all'art. 9 della
legge  n.  151/81  disposte  con l'art. 13, comma 2, della piu' volte
citata  legge  n.  67/88  ed  al  netto, altresi', limitatamente alla
regione  Abruzzo,  dell'importo  da recuperare ai sensi dell'art. 69,
comma 1, lettera b), della legge n. 833/78;
  Visto  l'unito  prospetto  n.  4 con il quale e' stato provveduto a
ripartire  tra le regioni a statuto ordinario il predetto fondo di L.
4.244.972.390.000 in quote bimestrali;
  Visti   i   decreti   ministeriali  n.  107840  e  n.  118382  del,
rispettivamente,  9  febbraio  1988  e 16 marzo 1988, registrati alla
Corte  dei  conti,  con  i  quali  e' stato provveduto ad assegnare e
corrispondere  alle regioni a statuto ordinario l'importo complessivo
di  lire  1.416.000.000.000  quale acconto per il primo ed il secondo
bimestre del fondo comune 1988;
  Ritenuto  che sia necessario provvedere alla ripartizione del fondo
comune    per    l'anno    1988   determinato   in   complessive   L.
4.779.793.372.000,    all'assunzione   dell'impegno   per   l'importo
residuale  netto  complessivo  di  L.  2.832.021.390.000  quale fondo
comune  per l'anno 1988 spettante alle regioni a statuto ordinario al
netto  delle  riduzioni  evidenziate  alla  colonna  C  dell'allegato
prospetto  n. 3 ed al netto, altresi', dell'importo complessivo di L.
1.416.000.000.000  gia' corrisposto quali acconti del primo e secondo
bimestre per il corrente anno 1988;
  Ritenuto, inoltre, che sia necessario provvedere alla erogazione in
favore  delle regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di
L.   706.486.194.000   quale  terzo  bimestre  1988  al  netto  delle
differenze positive e negative derivanti dagli importi corrisposti in
acconto  del  primo  e  secondo  bimestre  1988  con i citati decreti
ministeriali  n.  107840 e n. 118382 del, rispettivamente, 9 febbraio
1988  e  16  marzo  1988 con quelli allo stesso titolo spettanti alle
medesime regioni dalla ripartizione bimestrale netta del fondo comune
medesimo, cosi' come evidenziato nell'allegato prospetto n. 5;
  Visto il cap. 5926 iscritto nello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  finanziario 1988 con uno stanziamento di L.
4.889.000.000.000 sia in termini di competenza che di cassa;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2, 3, 4 e 5 richiamati
nelle premesse che formano parte integrante del presente decreto.