IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 10 luglio 1970 n. 579; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971; Visto il decreto ministeriale 6 giugno 1977 riguardante le modalita' da seguire per la conservazione di bombole a magazzino; Constatato che l'attuale normativa concernente le bombole a magazzino offre la possibilita' di utilizzo non corretto delle medesime bombole; Riconosciuta l'opportunita' di mantenere la possibilita' del reperimento a magazzino di recipienti gia' collaudati per fronteggiare imprevedibi urgenti richieste di mercato; Sentito il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi espresso nella seduta dell'8 gennaio 1986; Decreta: Art. 1. Sui recipienti in un sol pezzo, destinati a contenere gas compressi, e' consentita l'omissione della punzonatura del nome del gas, quando i recipienti debbono essere conservati a magazzino. Rimangono invariate le disposizioni relative alle rimanenti iscrizioni da apporre sui recipienti. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925. - Il decreto ministeriale 5 giugno 1971 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 5 giugno 1971. - Il decreto ministeriale 6 giugno 1977 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 giugno 1977.