IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 10 luglio 1970 n. 579;
  Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie
di norme integrative;
  Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971;
  Visto   il  decreto  ministeriale  6  giugno  1977  riguardante  le
modalita' da seguire per la conservazione di bombole a magazzino;
  Constatato   che  l'attuale  normativa  concernente  le  bombole  a
magazzino offre  la  possibilita'  di  utilizzo  non  corretto  delle
medesime bombole;
  Riconosciuta   l'opportunita'  di  mantenere  la  possibilita'  del
reperimento  a  magazzino   di   recipienti   gia'   collaudati   per
fronteggiare imprevedibi urgenti richieste di mercato;
  Sentito  il parere della commissione permanente per le prescrizioni
sui recipienti per gas compressi espresso nella seduta dell'8 gennaio
1986;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sui   recipienti  in  un  sol  pezzo,  destinati  a  contenere  gas
compressi, e' consentita l'omissione della punzonatura del  nome  del
gas, quando i recipienti debbono essere conservati a magazzino.
  Rimangono   invariate   le  disposizioni  relative  alle  rimanenti
iscrizioni da apporre sui recipienti.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  decreto  ministeriale  12 settembre 1925 e' stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232  del  6  ottobre
          1925.
             -  Il  decreto  ministeriale  5  giugno  1971  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  162  del  5  giugno
          1971.
             -  Il  decreto  ministeriale  6  giugno  1977  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164  del  17  giugno
          1977.