IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 11 novembre 1987 della Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti il riscatto da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in forma collettiva gia' approvate; Vista la lettera in data 14 marzo 1988, n. 821122, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, nuove condizioni speciali di polizza, regolanti il riscatto da applicare alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in forma collettiva approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988, presentate dalla Fideuram vita - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Societa' per azioni, con sede in Roma: tariffe numeri 501 e 505: assicurazione di capitale differito a premio annuo, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0% e 4%); tariffe numeri 503 e 507: assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0% e 4%); tariffa n. 704: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%); tariffa n. 702: assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%). Le menzionate condizioni speciali potranno essere applicate a condizione che: sia previsto l'abbinamento alle predette tariffe di coperture assicurative per il caso di morte il cui capitale, in ogni anno di durata contrattuale, risulti non inferiore alla somma dei premi annui versati rivalutati, per tariffe a premio unico; sia prevista, in caso di riscatto, la cessazione della copertura per il caso di morte. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 luglio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA