IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  12  agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante  la  riorganizzazione  della  Direzione  generale  delle
assicurazioni   private  e  di  interesse  collettivo  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre  1986,  n.  742,  recante  norme  per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in  data 11 novembre 1987 della Fideuram vita -
Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni - Societa'  per  azioni,
con  sede  in  Roma,  intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni
speciali di polizza regolanti il riscatto da applicare a  tariffe  di
assicurazione sulla vita in forma collettiva gia' approvate;
  Vista  la  lettera  in  data 14 marzo 1988, n. 821122, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, nuove
condizioni speciali di polizza, regolanti il  riscatto  da  applicare
alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in forma collettiva
approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988,  presentate  dalla
Fideuram  vita  -  Compagnia  di  assicurazioni  e  riassicurazioni -
Societa' per azioni, con sede in Roma:
   tariffe  numeri  501  e 505: assicurazione di capitale differito a
premio annuo, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0% e
4%);
   tariffe  numeri  503  e 507: assicurazione di capitale differito a
premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0% e
4%);
   tariffa  n.  704:  assicurazione  di rendita vitalizia differita a
premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%);
   tariffa  n.  702:  assicurazione  di rendita vitalizia differita a
premio annuo, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 4%).
  Le  menzionate  condizioni  speciali  potranno  essere  applicate a
condizione che:
   sia  previsto  l'abbinamento  alle  predette  tariffe di coperture
assicurative per il caso di morte il cui capitale, in  ogni  anno  di
durata contrattuale, risulti non inferiore alla somma dei premi annui
versati rivalutati, per tariffe a premio unico;
   sia  prevista,  in caso di riscatto, la cessazione della copertura
per il caso di morte.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 luglio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA