IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visti  i  decreti ministeriali del 18 ottobre 1983 n. 15219, del 12
dicembre 1985, n. 16472 e del 7 agosto 1984, n. 15624,  con  i  quali
sono  state  approvate,  tra  l'altro, condizioni speciali di polizza
comprensive della clausola di rivalutazione da applicare a tariffe di
assicurazione  sulla  vita  presentate  dalla  Vittoria assicurazioni
S.p.a., con sede in Milano;
  Vista la domanda in data 16 febbraio 1988, con la quale la predetta
Vittoria assicurazioni S.p.a. ha chiesto  di  elevare  l'aliquota  di
retrocessione  del tasso di rendimento finanziario dei fondi speciali
"Liquinvest" per forme collettive  e  "Valore  crescente"  per  forme
individuali  previsto  dal  punto  A  delle  condizioni  speciali  di
polizza, garantito in tariffe di assicurazione sulla  vita  approvate
con  i predetti decreti ministeriali del 18 ottobre 1983, n. 15219, 7
agosto 1984, n. 15624 e 12 dicembre 1985, n. 16472;
  Vista  la  lettera  n.  820816  del  24 febbraio 1988, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  A  parziale  modifica dei decreti ministeriali del 18 ottobre 1983,
n. 15219, 7 agosto 1984, n. 15624  e  12  dicembre  1985,  n.  16472,
citati  nelle  premesse, l'aliquota minima di retrocessione del tasso
di rendimento finanziario dei fondi speciali "Liquinvest"  per  forme
collettive  e  "Valore crescente" per forme individuali, previsto dal
punto A delle condizioni speciali di polizza, concernente la clausola
di  rivalutazione delle prestazioni garantite nelle seguenti tariffe:
   tariffa  AIL - Assicurazione mista a premio unico ed annuo, per la
garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine  rapporto
(decreto ministeriale 12 dicembre 1985);
   tariffa  7P  -  Assicurazione  temporanea  per  il  caso  di morte
(decreto ministeriale 12 dicembre 1985);
   tariffa  3 - Assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo
rivalutabile (decreto ministeriale 18 ottobre 1983);
   tariffa  7PY  - Assicurazione temporanea per il caso di morte, con
invalidita' equiparata a decesso (decreto  ministeriale  12  dicembre
1985);
   tariffa  20B - Assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con
prestazioni aggiuntive in caso di  morte  o  in  caso  di  vita  alla
scadenza "terminal bonus" (decreto ministeriale 13 ottobre 1983);
   tariffa  40R  -  Assicurazione  a  termine  fisso,  a premio annuo
rivalutabile (decreto ministeriale 18 ottobre 1983), presentate dalla
Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' elevata dal 70%
al 75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 agosto 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA