IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni, recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198; Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364; Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale n. 788/F del 21 luglio 1988 con il quale e' stata dichiarata la eccezionalita' delle gelate verificatesi nel mese di aprile 1988 nel territorio dei comuni di: Aliano, Bernalda, Calciano, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Pisticci, Policoro, Salandra, Scanzano Jonico, San Giorgio Lucano, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico e Tursi, della provincia di Matera e nel territorio dei comuni di: Armento, Missanello, Sant'Arcangelo, Tolve, San Chirico Nuovo, Oppido Lucano e Genzano di Lucania, della provincia di Potenza; Vista la nota in data 9 luglio 1988, n. 5461, con la quale la regione Basilicata chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1, della legge 25 luglio 1956, n. 838, modificato dall'art. 8, della legge 13 maggio 1985, n. 198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalle gelate; Ritenuto di accogliere la proposta della regione Basilicata; Decreta: Art. 1. Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non piu' di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalle gelate, ricadenti nel territorio dei comuni indicati in premessa, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile. Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si e' verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.