IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  il  regolamento  CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio
1979, che stabilisce le norme  generali  per  la  designazione  e  la
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che
demanda agli Stati membri la possibilita'  di  rendere  obbligatoria,
vietare  o  limitare  l'utilizzazione  di  alcune  indicazioni  nella
designazione dei vini da tavola con indicazione  geografica  prodotti
nel proprio territorio;
  Visto  il  proprio  decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto  il  proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso
di riferimenti aggiuntivi ai fini  della  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  9  dicembre  1983  contenente  norme
integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento dell'indicazione geografica "Salina"  per  i  vini  da
tavola,   la  delimitazione  della  relativa  zona  di  produzione  e
l'autorizzazione all'uso delle indicazioni aggiuntive bianco e rosso;
  Visto il parere espresso dalla regione Sicilia;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 28 aprile 1988;
  Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze
connesse  alla  situazione  vitivinicola  locale,  di  provvedere  al
riconoscimento  della  indicazione  geografica "Salina" per i vini da
tavola, alla  delimitazione  della  relativa  zona  di  produzione  e
all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta l'indicazione geografica "Salina".
  La  zona  di produzione delle uve, atte a produrre i vini di cui al
precedente comma, interessa l'Isola di Salina nella sua  interezza  e
comprende  il  territorio  amministrativo  dei seguenti comuni: Santa
Marina Salina, Malfa, Leni, tutti ricadenti in provincia di  Messina.