IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                   IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                                  E
                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987,  n.   398,
il   quale   stabilisce   che  sono  tenuti  a  richiedere,  ai  fini
dell'assunzione o del trasferimento  nei  Paesi  extra-comunitari  di
lavoratori  italiani,  la preventiva autorizzazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale  i  datori  di  lavoro  di  cui  al
precedente art. 1, comma 2;
  Visto  l'art.  2,  comma  5,  secondo  il quale, limitatamente alle
domande presentate dai  datori  di  lavoro  che  hanno  depositato  i
contratti-tipo  concordati  con  le organizzazioni sindacali aderenti
alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
o  che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro non
provvede nel termine di trenta giorni dalla data di  ricezione  della
domanda,  corredata  dalla  documentazione  di cui al comma 2, questa
deve intendersi accolta;
  Visto  l'art. 2, comma 6, per il quale i datori di lavoro di cui al
precedente  comma  5  possono  effettuare,  in  eccezionali  casi  di
comprovata    necessita'   ed   urgenza,   l'assunzione,   ovvero   i
trasferimenti nelle more  del  rilascio  dell'autorizzazione,  previa
comunicazione  ai  Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della
previdenza sociale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, secondo il quale deve essere stabilita la
documentazione  da  allegare  alla  domanda  di   autorizzazione   in
questione;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della  legge  in  questione  il quale
stabilisce gli accertamenti che devono essere effettuati da parte del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Considerata   l'opportunita'  che  i  predetti  accertamenti  siano
effettuati,  con  la  dovuta   tempestivita',   per   constatare   la
rispondenza delle condizioni offerte ai lavoratori a quanto stabilito
nell'art. 2, comma 4, lettere a), b), c), d),  ed  e),  della  citata
legge, nonche' l'impegno all'osservanza degli obblighi previsti dallo
stesso art. 2, comma 4, lettera f);
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  tenuti a presentare la richiesta di assunzione nel territorio
italiano e/o di trasferimento da detto territorio per l'esecuzione di
opere,  commesse o attivita' lavorative in Paesi extra-comunitari, ai
sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, nonche' la comunicazione  di  cui  al
comma 6:
    a)  i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria
sede, anche secondaria, nel territorio nazionale;
    b)  le societa' costituite all'estero con partecipazione italiana
di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile;
    c)  le  societa'  costituite all'estero, in cui persone fisiche e
giuridiche di nazionalita' italiana  partecipano  direttamente,  o  a
mezzo  di  societa'  da  esse controllate, in misura complessivamente
superiore ad un quinto del capitale sociale;
    d) i datori di lavoro stranieri.
  Detta  richiesta  deve  essere  avanzata  al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, direzione  generale  per  l'impiego  ed  al
Ministero  degli affari esteri direzione generale per l'emigrazione e
gli affari sociali;  copia  deve  essere  inviata  anche  all'ufficio
regionale  del  lavoro  e  della massima occupazione territorialmente
competente, secondo la sede del richiedente.
  La  domanda di autorizzazione deve essere corredata del certificato
di iscrizione alla camera di commercio o al registro  delle  societa'
di  data non anteriore ad un mese, e, per le organizzazioni nazionali
non governative, del certificato di idoneita' di cui agli articoli 28
e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
  Per  i  datori  di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale,
alla domanda di autorizzazione va unita la documentazione relativa al
conferimento  del mandato ad una persona fisica o giuridica residente
in Italia e della  corrispondente  accettazione  del  mandatario  con
obbligazione  solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui
alla legge n. 398/1987; il conferimento e l'accettazione del  mandato
devono  risultare da atto pubblico; qualora la domanda sia presentata
direttamente,  essa  va  corredata  di  documentazione  equipollente,
tradotta  in  lingua italiana e autenticata dalle autorita' consolari
italiane.
  In ogni caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto
di appalto (qualora l'attivita' da svolgere non  sia  oggetto  di  un
tale  tipo di contratto, specificare la fattispecie contrattuale o il
titolo giuridico inerente all'esercizio dell'attivita' medesima); per
quanto   riguarda  le  associazioni  italiane  non  governative,  una
dichiarazione corrispondente rilasciata dal  Ministero  degli  affari
esteri.
  La  domanda  di  autorizzazione deve contenere l'indicazione: della
persona fisica o giuridica  per  la  quale  ricorre  l'obbligo  della
prescritta  autorizzazione  a  norma  dell'art.  2,  comma  1;  della
consistenza numerica dei lavoratori interessati con i  corrispondenti
livelli  e  trattamenti  economico-normativi;  della  localita'  dove
questi ultimi vengono inviati, comunicando l'eventuale programmazione
delle assunzioni e/o dei trasferimenti; dell'impegno ad adempiere gli
obblighi derivanti ai soggetti richiedenti, a norma dell'art.  2.  In
particolare,  qualora  si verta nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma
4,  lettera  a),  ove   il   contratto   prevede   espressamente   la
possibilita',  dopo  il  trasferimento  all'estero, che il lavoratore
assunto  sia  destinato  a  prestare  la  propria  attivita'   presso
consociate estere, il datore di lavoro deve obbligarsi a garantire le
condizioni di lavoro previste da tali trattamenti.
  Nell'ipotesi prevista dell'art. 2, comma 5, deve essere esplicitato
l'obbligo a conformarsi al contratto-tipo stipulato e  depositato,  o
al quale si dichiari di aderire.
  La  comunicazione  ai  sensi  dell'art. 2, comma 6, per i datori di
lavoro di cui al precedente comma 5, deve  essere  corredata  di  una
apposita  relazione dalla quale si rilevino le condizioni eccezionali
di necessita' ed urgenza richieste dalla disposizione citata, nonche'
l'assunzione   degli   obblighi   nei   confronti   dei   lavoratori,
nominativamente  indicati,  con  riferimento   ai   livelli   ed   ai
trattamenti  economico-normativi  ed  in  applicazione della legge n.
398/1987.