IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, il quale stabilisce che sono tenuti a richiedere, ai fini dell'assunzione o del trasferimento nei Paesi extra-comunitari di lavoratori italiani, la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i datori di lavoro di cui al precedente art. 1, comma 2; Visto l'art. 2, comma 5, secondo il quale, limitatamente alle domande presentate dai datori di lavoro che hanno depositato i contratti-tipo concordati con le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o che vi hanno espressamente aderito, se il Ministero del lavoro non provvede nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 2, questa deve intendersi accolta; Visto l'art. 2, comma 6, per il quale i datori di lavoro di cui al precedente comma 5 possono effettuare, in eccezionali casi di comprovata necessita' ed urgenza, l'assunzione, ovvero i trasferimenti nelle more del rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione ai Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale; Visto l'art. 2, comma 2, secondo il quale deve essere stabilita la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione in questione; Visto l'art. 2, comma 4, della legge in questione il quale stabilisce gli accertamenti che devono essere effettuati da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Considerata l'opportunita' che i predetti accertamenti siano effettuati, con la dovuta tempestivita', per constatare la rispondenza delle condizioni offerte ai lavoratori a quanto stabilito nell'art. 2, comma 4, lettere a), b), c), d), ed e), della citata legge, nonche' l'impegno all'osservanza degli obblighi previsti dallo stesso art. 2, comma 4, lettera f); Decreta: Art. 1. Sono tenuti a presentare la richiesta di assunzione nel territorio italiano e/o di trasferimento da detto territorio per l'esecuzione di opere, commesse o attivita' lavorative in Paesi extra-comunitari, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 5, nonche' la comunicazione di cui al comma 6: a) i datori di lavoro residenti, domiciliati o aventi la propria sede, anche secondaria, nel territorio nazionale; b) le societa' costituite all'estero con partecipazione italiana di controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice civile; c) le societa' costituite all'estero, in cui persone fisiche e giuridiche di nazionalita' italiana partecipano direttamente, o a mezzo di societa' da esse controllate, in misura complessivamente superiore ad un quinto del capitale sociale; d) i datori di lavoro stranieri. Detta richiesta deve essere avanzata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per l'impiego ed al Ministero degli affari esteri direzione generale per l'emigrazione e gli affari sociali; copia deve essere inviata anche all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, secondo la sede del richiedente. La domanda di autorizzazione deve essere corredata del certificato di iscrizione alla camera di commercio o al registro delle societa' di data non anteriore ad un mese, e, per le organizzazioni nazionali non governative, del certificato di idoneita' di cui agli articoli 28 e 29 della legge 26 febbraio 1987, n. 49. Per i datori di lavoro non aventi sede nel territorio nazionale, alla domanda di autorizzazione va unita la documentazione relativa al conferimento del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione del mandatario con obbligazione solidale per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui alla legge n. 398/1987; il conferimento e l'accettazione del mandato devono risultare da atto pubblico; qualora la domanda sia presentata direttamente, essa va corredata di documentazione equipollente, tradotta in lingua italiana e autenticata dalle autorita' consolari italiane. In ogni caso, deve essere allegata alla domanda copia del contratto di appalto (qualora l'attivita' da svolgere non sia oggetto di un tale tipo di contratto, specificare la fattispecie contrattuale o il titolo giuridico inerente all'esercizio dell'attivita' medesima); per quanto riguarda le associazioni italiane non governative, una dichiarazione corrispondente rilasciata dal Ministero degli affari esteri. La domanda di autorizzazione deve contenere l'indicazione: della persona fisica o giuridica per la quale ricorre l'obbligo della prescritta autorizzazione a norma dell'art. 2, comma 1; della consistenza numerica dei lavoratori interessati con i corrispondenti livelli e trattamenti economico-normativi; della localita' dove questi ultimi vengono inviati, comunicando l'eventuale programmazione delle assunzioni e/o dei trasferimenti; dell'impegno ad adempiere gli obblighi derivanti ai soggetti richiedenti, a norma dell'art. 2. In particolare, qualora si verta nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), ove il contratto prevede espressamente la possibilita', dopo il trasferimento all'estero, che il lavoratore assunto sia destinato a prestare la propria attivita' presso consociate estere, il datore di lavoro deve obbligarsi a garantire le condizioni di lavoro previste da tali trattamenti. Nell'ipotesi prevista dell'art. 2, comma 5, deve essere esplicitato l'obbligo a conformarsi al contratto-tipo stipulato e depositato, o al quale si dichiari di aderire. La comunicazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, per i datori di lavoro di cui al precedente comma 5, deve essere corredata di una apposita relazione dalla quale si rilevino le condizioni eccezionali di necessita' ed urgenza richieste dalla disposizione citata, nonche' l'assunzione degli obblighi nei confronti dei lavoratori, nominativamente indicati, con riferimento ai livelli ed ai trattamenti economico-normativi ed in applicazione della legge n. 398/1987.