AVVERTENZA:
   Il  testo  coordinato  e'  stato redatto dal Ministero di grazia e
giustizia  ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre
1984, n. 839.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

   (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))

                               Art. 1.
  1.  Le  dotazioni  organiche  del  personale  appartenente ai ruoli
dell'amministrazione  centrale  e scolastica periferica del Ministero
della   pubblica   istruzione   sono  incrementate,  per  le  diverse
qualifiche  funzionali,  di  complessive  200  unita', secondo quanto
previsto dalla annessa tabella A, quadro b).
  2.  I  posti  risultanti dall'incremento di cui al comma 1 non sono
utilizzabili   ai   fini   del  riassorbimento  delle  situazioni  di
soprannumerarieta'  di  personale  esistenti  alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
  3. Detti posti sono assegnati esclusivamente agli uffici scolastici
regionali  od  interregionali  e  provinciali delle regioni Piemonte,
Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.
  4.   Alla   ripartizione   dei  posti  tra  gli  uffici  scolastici
interessati  si  provvede  con  decreto  del  Ministro della pubblica
istruzione,  sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento
alle   unita'   amministrate   di  personale  direttivo,  docente  ed
amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario,  al numero degli istituti e
scuole  funzionanti  negli  ambiti  territoriali di competenza, delle
relative classi e degli alunni.