AVVERTENZA: Il testo coordinato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. (Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )) Art. 1. 1. Le dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono incrementate, per le diverse qualifiche funzionali, di complessive 200 unita', secondo quanto previsto dalla annessa tabella A, quadro b). 2. I posti risultanti dall'incremento di cui al comma 1 non sono utilizzabili ai fini del riassorbimento delle situazioni di soprannumerarieta' di personale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Detti posti sono assegnati esclusivamente agli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna. 4. Alla ripartizione dei posti tra gli uffici scolastici interessati si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento alle unita' amministrate di personale direttivo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, al numero degli istituti e scuole funzionanti negli ambiti territoriali di competenza, delle relative classi e degli alunni.