IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Vista la comunicazione del 29 dicembre 1987 del direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, con la quale denunciando la rilevante frequenza degli atti di bracconaggio ai danni dell'orso bruno marsicano (Ursos arctos marsicanus Altobello) nel comprensorio della Marsica Fucense, contigua allo stesso Parco, si richiede nella zona suddetta la sospensione di ogni attivita' venatoria per un congruo periodo di tempo finalizzata alla prevenzione di detti fenomeni; Considerato l'eccezionale valore naturalistico e l'elevato interesse scientifico di detta specie, endemica ed esclusiva della zona del Parco nazionale d'Abruzzo e delle aree appenniniche ad esso contigue; Vista la particolare protezione che per tale specie e' prevista dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonche' dalla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503; Accertato che numerosi esemplari della specie in parola frequentano la zona della Marsica Fucense ed altre contigue al Parco nazionale d'Abruzzo e che in esse sono soggetti a frequenti atti di bracconaggio; Ritenuto che tale situazione configura uno stato di grave pericolo di danno ambientale e di minaccia per la sopravvivenza della specie medesima; Rilevato che l'esercizio dell'attivita' venatoria nel comprensorio della Marsica Fucense, anche in considerazione delle caratteristiche morfologiche della zona, rende assai difficoltosa l'attivita' di prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio attraverso provvedimenti solo parziali di limitazione delle attivita' venatorie; Ritenuto che l'unico strumento idoneo a prevenire l'insorgenza di fenomeni pregiudizievoli per la sopravvivenza dell'orso bruno marsicano ed a favorire una piu' efficace attivita' di controllo da parte delle autorita' competenti appare quello di sospendere ogni attivita' venatoria nella zona almeno sino al 10 marzo 1989 in attesa che vengano definite soluzioni piu' adeguate; Visto quanto previsto dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' dell'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59; Ordina: Nelle zone, contigue al Parco nazionale d'Abruzzo, di cui alla planimetria allegata, e' vietato ogni tipo di attivita' venatoria fino al 10 marzo 1989. Roma, addi' 16 settembre 1988 Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 968/1977 reca: "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia". - La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale". - Il testo dell'art. 8 della legge n. 59/1987 (Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente) e' il seguente: "1. Fuori dei casi di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale e non si possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri eventualmente competenti, puo' emettere ordinanze contingibili e urgenti per la tutela dell'ambiente. Le ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi".