IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           DI CONCERTO CON
                             IL MINISTRO
                  DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Vista la comunicazione del 29 dicembre 1987 del direttore del Parco
nazionale  d'Abruzzo, con la quale denunciando la rilevante frequenza
degli  atti di bracconaggio ai danni dell'orso bruno marsicano (Ursos
arctos  marsicanus Altobello) nel comprensorio della Marsica Fucense,
contigua  allo  stesso  Parco,  si  richiede  nella  zona suddetta la
sospensione  di  ogni  attivita'  venatoria per un congruo periodo di
tempo finalizzata alla prevenzione di detti fenomeni;
  Considerato   l'eccezionale   valore   naturalistico   e  l'elevato
interesse  scientifico  di  detta specie, endemica ed esclusiva della
zona  del Parco nazionale d'Abruzzo e delle aree appenniniche ad esso
contigue;
  Vista  la  particolare  protezione  che per tale specie e' prevista
dalla  legge  27  dicembre  1977,  n.  968, nonche' dalla convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale  in  Europa,  adottata  a  Berna  il  19  settembre  1979  e
ratificata e resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503;
  Accertato che numerosi esemplari della specie in parola frequentano
la  zona  della  Marsica Fucense ed altre contigue al Parco nazionale
d'Abruzzo   e   che  in  esse  sono  soggetti  a  frequenti  atti  di
bracconaggio;
  Ritenuto  che tale situazione configura uno stato di grave pericolo
di  danno  ambientale e di minaccia per la sopravvivenza della specie
medesima;
  Rilevato  che l'esercizio dell'attivita' venatoria nel comprensorio
della  Marsica Fucense, anche in considerazione delle caratteristiche
morfologiche  della  zona,  rende  assai  difficoltosa l'attivita' di
prevenzione e repressione dei fenomeni di bracconaggio attraverso
  provvedimenti   solo   parziali   di  limitazione  delle  attivita'
  venatorie;
Ritenuto che l'unico strumento idoneo a prevenire l'insorgenza di
fenomeni   pregiudizievoli   per  la  sopravvivenza  dell'orso  bruno
marsicano  ed  a favorire una piu' efficace attivita' di controllo da
parte  delle  autorita'  competenti  appare quello di sospendere ogni
attivita' venatoria nella zona almeno sino al 10 marzo 1989 in attesa
che vengano definite soluzioni piu' adeguate;
  Visto  quanto  previsto  dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche'
dell'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59;
                               Ordina:
  Nelle  zone,  contigue  al  Parco  nazionale d'Abruzzo, di cui alla
planimetria  allegata,  e'  vietato  ogni tipo di attivita' venatoria
fino al 10 marzo 1989.
   Roma, addi' 16 settembre 1988
                                           Il Ministro dell'ambiente
                                                    RUFFOLO
         Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste
          MANNINO
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  968/1977  reca:  "Principi  generali e
          disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la
          disciplina della caccia".
             -  La legge n. 349/1986 reca: "Istituzione del Ministero
          dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale".
             -   Il   testo   dell'art.  8  della  legge  n.  59/1987
          (Disposizioni transitorie ed urgenti per  il  funzionamento
          del Ministero dell'ambiente) e' il seguente:
             "1.  Fuori  dei  casi  di cui al comma 3 dell'articolo 8
          della legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora  si  verifichino
          situazioni  di  grave pericolo di danno ambientale e non si
          possa altrimenti provvedere, il Ministro dell'ambiente,  di
          concerto  con  i  Ministri  eventualmente  competenti, puo'
          emettere ordinanze contingibili e  urgenti  per  la  tutela
          dell'ambiente.  Le ordinanze hanno efficacia per un periodo
          non superiore a sei mesi".