IL MINISTRO DELLA DIFESA DI CONCERTO CON I MINISTRI DELL'INTERNO, DI GRAZIA E GIUSTIZIA, DEL TESORO E DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione, della quota d'iscrizione indicata nel primo comma dello stesso articolo; Visto il decreto interministeriale 15 luglio 1987, con il quale la suddetta quota annua e' stata fissata in L. 10.600 a decorrere dal 1 gennaio 1988; Vista la relazione generale della situazione economica del Paese per l'anno 1987, dalla quale risulta che in tale anno l'indice del costo della vita, da ritenere coincidente con l'indice dei prezzi riferiti ai consumi finali interni delle famiglie (di cui alla tabella n. 3), e' aumentato, rispetto al 1986, del 4,8 per cento; Considerato che si rende necessario aumentare della stessa percentuale opportunamente arrotondata, la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1 gennaio 1989; Decreta: A decorrere dal 1 gennaio 1989 la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale e' fissata in L. 11.100. Roma, addi' 21 giugno 1988 Il Ministro della difesa ZANONE Il Ministro dell'interno GAVA Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste MANNINO