IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa; Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1980, concernente modificazioni al decreto ministeriale 30 luglio 1966; Ravvisata la necessita' di apportare ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 30 luglio 1966; Visto il parere del consiglio di amministrazione in data 24 giugno 1988; Decreta: Art. 1. A decorrere dalla data del presente decreto gli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 30 luglio 1966, concernente la costituzione, l'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa come modificati dal decreto ministeriale 25 marzo 1980, sono cosi' costituiti: "Art. 2. - L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale del contenzioso del Ministero della difesa, sono stabiliti come segue: Ufficio del direttore generale: compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a se'; tenuta delle pratiche riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di piu' divisioni; consuntivo dell'attivita' della Direzione generale e analisi dei risultati al fine di adottare provvedimenti idonei ad evitare la soccombenza dell'amministrazione per motivi ricorrenti; relazioni sull'attivita' della Direzione generale; studi per l'introduzione di moderni principi di tecnica organizzativa nell'attivita' della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; raccolta, analisi e classificazione delle decisioni e sentenze riguardanti le materie trattate; raccolta, tenuta e conservazione, a cura di apposita biblioteca, delle leggi e dei regolamenti nonche' delle pubblicazioni di cultura generale e riviste a carattere giuridico e scientifico interessanti l'attivita' della Direzione generale; servizi di economato e generali; schedario generale; ricezione, smistamento ed inoltro della corrispondenza. La Direzione generale si compone inoltre di nove divisioni: Prima divisione - contenzioso leva: contenzioso speciale in materia di leva: ricorsi al Ministro avverso le decisioni dei consigli di leva; ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di leva, di mobilitazione e militarizzazione. Seconda divisione - contenzioso personale militare: avanzamento e documentazione caratteristica: ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di avanzamento e di documentazione caratteristica del personale militare; procedimenti instaurati dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria nelle suddette materie. Terza divisione - contenzioso personale militare: reclutamento, stato giuridico e responsabilita' amministrativo-contabile: ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di reclutamento volontario, nomine a ufficiale o sottufficiale, stato giuridico, disciplina, movimenti del personale militare; procedimenti instaurati dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria nelle suddette materie. Transazioni relative; attivita' inerente ai giudizi di responsabilita' contabile e amministrativa a carico di personale militare o prevalentemente militare. Quarta divisione - contenzioso personale militare: trattamento economico: ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di trattamento economico del personale militare; procedimenti instaurati davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria nella suddetta materia. Transazioni relative. Quinta divisione - contenzioso personale civile: ricorsi giurisdizionali e ricorsi straordinari in materia di assunzione, stato giuridico, carriera, trattamento economico, disciplina, trasferimenti, fascicoli personali e matricolari degli impiegati civili e degli operai; procedimenti instaurati dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria nelle suddette materie. Transazioni relative; attivita' inerente a giudizi di responsabilita' contabile e amministrativa a carico di personale civile o prevalentemente civile. Sesta divisione - contenzioso contratti e demanio: vertenze giudiziarie in materia contrattuale e demaniale; lodi arbitrali; transazioni a seguito di accordi intervenuti durante il giudizio. Settima divisione - infortunistica ordinaria: vertenze relative ad incidenti o sinistri derivanti dalla circolazione di mezzi terrestri o dalla navigazione di mezzi marittimi ed aerei; vertenze relative ad altri incidenti o infortuni; azione di ripetizione a carico di terzi di somme corrisposte dall'amministrazione a seguito d'infortunio o incidente occorso a propri dipendenti; transazioni in materia di infortunistica intese a prevenire le liti o conseguenti ad accordi intervenuti durante il giudizio; esecuzione di sentenze di condanna fino alla fase precedente all'emissione del provvedimento di liquidazione. Ottava divisione - infortunistica speciale e contenzioso penale: infortunistica stradale ed extra stradale relativa al personale delle Forze armate italiane e straniere connessa ad accordi internazionali; transazioni intese a prevenire liti o conseguenti ad accordi intervenuti durante il giudizio; esecuzione di sentenze di condanna fino alla fase precedente all'emissione del provvedimento di liquidazione; procedimenti penali a carico di terzi o di dipendenti per fatto in danno dell'amministrazione. Nona divisione - liquidazione e bilancio: liquidazioni per risarcimento di danni e per spese di liti ed arbitraggi. Fermi amministrativi. Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; pratiche relative all'impostazione ed alle variazioni di bilancio per le parti di competenza". "Art. 3. - L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali e' determinato dal Ministro su proposta del direttore generale. L'ufficio del direttore generale e le divisioni dispongono di un proprio archivio per la protocollazione degli atti e per la conservazione delle pratiche". "Art. 4. - Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate. Per l'azione di vigilanza sulle divisioni e per l'attivita' di studi e ricerca il direttore generale si avvale di dirigenti superiori". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 19 luglio 1988 Il Ministro: ZANONE