IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il proprio decreto 11 novembre 1987, n. 520, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 23 dicembre 1987 che, tenendo conto della relativa regolamentazione CEE vigente alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1988; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2224/88 del 19 luglio 1988, che ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1988-89, l'importo dell'aiuto per il frumento duro in ECU 137,05 per ettaro di superficie su cui e' stata effettuata la semina e conseguito il raccolto; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2185/88 del 19 luglio 1988, recante modifica del regolamento CEE n. 1678/85, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo; Visto il regolamento CEE della commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977, che stabilisce modalita' applicative che gli Stati membri debbono tener presenti ai fini della concessione dell'aiuto per il grano duro, in particolare i paragrafi 1 e 2 dell'art. 6; Atteso che, per dare completa attuazione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto al grano duro di produzione 1988, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, completano le norme applicative contenute nel citato decreto 11 novembre 1987, n. 520; Decreta: Art. 1. L'importo dell'aiuto per il grano duro di produzione 1988 e' fissato in L. 218.868,85 per ogni ettaro di superficie su cui e' stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.