IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  il relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto  ministeriale  23  gennaio  1928,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente l'ordinamento
del credito agrario;
  Vista  la  legge  6 ottobre 1986, n. 646, in virtu' della quale gli
istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760  e  gli  altri
istituti  e  sezioni  abilitati  all'esercizio del credito agrario di
miglioramento  possono  essere  autorizzati  ad  ampliare   la   loro
competenza  territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito
il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio,
accertata  l'idoneita'  dell'istituto a svolgere la propria attivita'
nel piu' vasto ambito territoriale;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con
il quale sono  stati  determinati  i  criteri  e  le  condizioni  per
l'attuazione della provvidenza legislativa;
  Vista l'istanza avanzata dal Mediocredito del Trentino-Alto Adige -
sezione  autonoma  credito  agrario  di  miglioramento,  diretta   ad
ottenere,  ai sensi della citata legge n. 646/86, l'autorizzazione ad
estendere la propria attivita' alle province  limitrofe  di  Belluno,
Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio;
  Accertata  l'idoneita'  dell'istituto istante a svolgere la propria
attivita' istituzionale nel piu' vasto ambito territoriale richiesto;
  Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375;
                               Decreta:
  Il  Mediocredito del Trentino-Alto Adige - sezione autonoma credito
agrario  di  miglioramento,  ferma  restando  per  il   medesimo   la
competenza  territoriale  vigente  alla data del presente decreto, e'
autorizzato, ai  sensi  della  legge  6  ottobre  1986,  n.  646,  ad
estendere  la  propria  attivita' alle province limitrofe di Belluno,
Vicenza,  Verona,  Brescia  e  Sondrio,  nei  limiti  di  un  plafond
rapportato al 10% degli impieghi in essere nella zona di operativita'
istituzionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 settembre 1988
                                                   Il Ministro: AMATO