IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  25-  bis  della  legge 2 luglio 1957, n. 474, con la
quale  e'  stato  convertito  in   legge,   con   modificazioni,   il
decreto-legge  5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  delle  frodi  nel  settore  degli  oli
minerali;
  Visto  il decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per
l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di  cui
all'art. 5 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271;
  Ritenuta  l'opportunita'  di rendere applicabili le disposizioni di
cui agli articoli 34, 35 e 36  del  citato  decreto  ministeriale  20
giugno  1970  anche al trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi
agevolati  per  uso  agricolo  effettuato  con  autobotti  munite  di
contatore volumetrico;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  La  procedura di cui all'art. 33 del decreto ministeriale 20 giugno
1970 si rende applicabile anche al trasporto alla rinfusa, effettuato
con  autobotti  fornite  di  idoneo  misuratore  volumetrico, di piu'
partite di prodotti petroliferi agevolati per  uso  agricolo,  ognuna
delle quali non superiore a dieci quintali, da consegnare agli utenti
aventi titolo, qualora l'intera quantita' trasportata, da  accertarsi
in  partenza per pesatura diretta, superi il predetto limite di dieci
quintali.
  Nella  fattispecie,  nel  certificato di provenienza collettivo, il
quantitativo  trasportato  deve  essere  espresso  in  peso   e   nel
corrispondente volume.
  Analogamente,  nella distinta da allegare al certificato, al fianco
del  nome  dell'utente  destinatario,  la   quantita'   di   prodotto
trasportata  e  da  consegnare  deve  essere  indicata  in peso ed in
volume, quest'ultimo con riferimento alle letture, iniziale e finale,
del  contatore  totalizzatore  del  misuratore  volumetrico applicato
all'autobotte, relative alle singole operazioni.
  Nel  caso  si  tratti  di  piu'  partite  di  prodotti  petroliferi
agevolati per uso agricolo, avviate ad utenti diversi,  ognuna  delle
quali  superiore a dieci quintali oppure di partite superiori a dieci
quintali trasportate  promiscuamente  a  partite  inferiori  a  detto
limite,  si  applicano  le procedure previste, rispettivamente, dagli
articoli 35 e 36 del decreto ministeriale 20 giugno 1970.
  La  quantita'  di prodotto consegnata deve essere annotata, in peso
ed in volume, sul buono di prelevamento e sul controbuono.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 22 agosto 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO