IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 25- bis della legge 2 luglio 1957, n. 474, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali; Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1970, contenente norme per l'emissione e la conservazione dei certificati di provenienza di cui all'art. 5 del predetto decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271; Ritenuta l'opportunita' di rendere applicabili le disposizioni di cui agli articoli 34, 35 e 36 del citato decreto ministeriale 20 giugno 1970 anche al trasporto alla rinfusa di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo effettuato con autobotti munite di contatore volumetrico; Decreta: Articolo unico La procedura di cui all'art. 33 del decreto ministeriale 20 giugno 1970 si rende applicabile anche al trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di piu' partite di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo, ognuna delle quali non superiore a dieci quintali, da consegnare agli utenti aventi titolo, qualora l'intera quantita' trasportata, da accertarsi in partenza per pesatura diretta, superi il predetto limite di dieci quintali. Nella fattispecie, nel certificato di provenienza collettivo, il quantitativo trasportato deve essere espresso in peso e nel corrispondente volume. Analogamente, nella distinta da allegare al certificato, al fianco del nome dell'utente destinatario, la quantita' di prodotto trasportata e da consegnare deve essere indicata in peso ed in volume, quest'ultimo con riferimento alle letture, iniziale e finale, del contatore totalizzatore del misuratore volumetrico applicato all'autobotte, relative alle singole operazioni. Nel caso si tratti di piu' partite di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo, avviate ad utenti diversi, ognuna delle quali superiore a dieci quintali oppure di partite superiori a dieci quintali trasportate promiscuamente a partite inferiori a detto limite, si applicano le procedure previste, rispettivamente, dagli articoli 35 e 36 del decreto ministeriale 20 giugno 1970. La quantita' di prodotto consegnata deve essere annotata, in peso ed in volume, sul buono di prelevamento e sul controbuono. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 agosto 1988 Il Ministro: COLOMBO