IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli da 984 a 998 relativi alla scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali Art. 984. - E' istituita presso l'Universita' di Napoli la scuola di specializzazione in "scienza e tecnica delle piante officinali" che conferisce il diploma di specializzazione in "scienza e tecnica delle piante officinali". Art. 985. - La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali in relazione alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e/o/ regionale riguardo specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio. Art. 986. - Al funzionamento della scuola provvede la facolta' di farmacia. La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di chimica delle sostanze naturali. Art. 987. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazione. Art. 988. - Il numero degli iscritti e' di quindici per ogni anno; complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi. Art. 989. - Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ove previsto. Art. 990. - La scuola comprende tre aree d'insegnamento e tirocinio professionale: area propedeutica, area teorico-pratica sperimentale, area tecnico-applicativa. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Area propedeutica: botanica farmaceutica; complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni; ecologia; chimica organica dei vegetali; fisiologia vegetale; tecniche di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe. b) Area teorico-sperimentale: farmacognosia generale e speciale; fitochimica; genetica; farmacologia speciale delle droghe; analisi delle piante officinali; identificazione di costituenti di piante officinali. c) Area tecnico-applicativa: fitofarmacia; industria erboristica; commercio erboristico; tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe e da derivati di droghe; controlli di qualita'; piante officinali nella cosmesi; piante officinali nella medicina; legislazione erboristica; piante officinali nell'alimentazione. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: botanica farmaceutica; complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni; chimica organica dei vegetali; tecniche di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe; ecologia; fitofarmacia; piante officinali nell'alimentazione. 2 Anno: farmacognosia generale e speciale; farmacologia speciale delle droghe; fisiologia vegetale; genetica; analisi delle piante officinali; identificazione di costituenti delle piante officinali; piante officinali nella cosmesi. 3 Anno: industria erboristica; commercio erboristico; tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati da droghe; controlli di qualita'; fitochimica; legislazione erboristica; piante officinali nella medicina. Art. 991. - L'attivita' didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in un'attivita' didattica teorico-pratica (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del curriculum di studi (come di seguito ripartite): Didattica Didattica tecnico-pratica elettiva ____ ____ a) Area propedeutica: Botanica farmaceutica 55 60 Complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni 50 60 Chimica organica dei vegetali 60 50 Tecnica di estrazione e conser- vazione di principi attivi da droghe 60 60 Ecologia 60 50 Fisiologia vegetale 55 55 b) Area teorico-sperimentale: Farmacognosia generale e speciale 60 55 Fitochimica 70 45 Genetica 60 55 Farmacologia speciale delle droghe 60 55 Analisi delle piante officinali 55 65 Identificazione di costituenti di piante officinali 55 60 c) Area tecnico-applicativa: Fitofarmacia 60 60 Industria erboristica 50 65 Commercio erboristico 50 65 Tecnica farmaceutica speciale per le prepararazioni ricavate da droghe e da derivati di droghe 55 60 Controlli di qualita' 45 65 Legislazione erboristica 65 50 Piante officinali nella alimentazione 55 60 Piante officinali nella cosmesi 55 55 Piante officinali nella medicina 65 50 La frequenza dei corsi e' obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Art. 992. - I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche, da erborizzazione in campagna e da gite di istruzione. La frequenza e' obbligatoria sia per i corsi sia per le esercitazioni. Ai fini della frequenza e delle attivita' pratiche va conosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Art. 993. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in "scienza e tecnica delle piante officinali". Art. 994. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 agosto 1988 Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 357