IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto  l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni  climatiche  in
talune  zone  vitivinicole  lo  rendano  necessario  gli Stati membri
interessati possono autorizzare l'aumento  del  titolo  alcolometrico
volumico  naturale  (effettivo  o  potenziale) delle uve fresche, del
mosto di uve, del mosto di  uve  parzialmente  fermentato,  del  vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola  e  del
vino da tavola;
  Visto  l'art.  8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che qualora le  condizioni
climatiche  lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art.
7 del regolamento medesimo,  gli  Stati  membri  interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del  mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto  l'art.  5  del regolamento CEE del Consiglio n. 358/79 del 5
febbraio  1979,  il  quale  prevede  che  ogni  Stato   membro   puo'
autorizzare,  quando  le  condizioni climatiche nel suo territorio lo
abbiano reso  necessario,  l'arricchimento  delle  partite  destinate
all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato
I del regolamento CEE n. 822/87;
  Tenuto  conto  che  gli assessorati regionali all'agricoltura delle
regioni Valle d'Aosta, Piemonte,  Lombardia,  Veneto,  Friuli-Venezia
Giulia,  Liguria,  Emilia-Romagna,  Toscana,  Umbria,  Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise,  Campania,  Calabria,  Puglia,  Sicilia  e  Sardegna
nonche'  gli  assessorati  provinciali  all'agricoltura  di  Trento e
Bolzano, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate,
per   la  vendemmia  1988,  condizioni  climatiche  tali  da  rendere
necessarie le operazioni di arricchimento anzidette;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Nella  campagna  vitivinicola  1988-89  e'  consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati   in
premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e
delle province citate nelle premesse.
  Per  la  regione Campania l'aumento del titolo alcolometrico potra'
essere effettuato solo nelle province di Napoli, Benevento, Caserta e
nell'area viticola ricadente nella Valle del Calore Salernitano.
  Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le
modalita' ed entro il limite massimo di due gradi come  previsto  dai
regolamenti comunitari citati nelle premesse.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra  in  vigore  il  giorno   della   sua
pubblicazione.
   Roma, addi' 20 settembre 1988
                                                 Il Ministro: MANNINO