IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone vitivinicole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola; Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.; Visto l'art. 5 del regolamento CEE del Consiglio n. 358/79 del 5 febbraio 1979, il quale prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I del regolamento CEE n. 822/87; Tenuto conto che gli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna nonche' gli assessorati provinciali all'agricoltura di Trento e Bolzano, hanno segnalato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1988, condizioni climatiche tali da rendere necessarie le operazioni di arricchimento anzidette; Decreta: Articolo unico Nella campagna vitivinicola 1988-89 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni e delle province citate nelle premesse. Per la regione Campania l'aumento del titolo alcolometrico potra' essere effettuato solo nelle province di Napoli, Benevento, Caserta e nell'area viticola ricadente nella Valle del Calore Salernitano. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalita' ed entro il limite massimo di due gradi come previsto dai regolamenti comunitari citati nelle premesse. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, addi' 20 settembre 1988 Il Ministro: MANNINO