IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, contenente norme
per lo svolgimento di attivita' di utilita' collettiva nei  territori
del  Mezzogiorno  mediante l'impiego, a tempo parziale, di giovani di
eta' compresa tra i 18 e i 29 anni, privi di occupazione ed  iscritti
nella  prima classe delle liste di collocamento, da attuarsi mediante
la predisposizione di appositi progetti;
  Considerato  che ai sensi del comma 9 dello stesso articolo occorre
determinare le modalita'  dell'erogazione  del  finanziamento  e  del
controllo sulla regolare attuazione dei progetti;
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440, concernente
l'amministrazione del patrimonio e  la  contabilita'  generale  dello
Stato  ed  il  relativo  regolamento  approvato  con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto  l'art.  6  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 16
febbraio 1979, n. 143, concernente  l'esercizio  di  alcune  funzioni
amministrative  degli  organi  centrali  e  periferici dello Stato da
parte della regione siciliana;
  Vista la delibera CIPE del 14 giugno 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, tenuto conto
della    ripartizione    effettuata    annualmente    dal    Comitato
interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'art.
23, comma 6, della  legge  n.  67/1988  e  sulla  base  dei  progetti
approvati  ed  ammessi  al finanziamento dalla competente commissione
regionale per l'impiego, dispone l'accreditamento dei fondi in favore
dei  funzionari  delegati degli uffici provinciali del lavoro e della
massima occupazione competenti per territorio, che a tal fine inviano
al Ministero apposito elenco dei progetti di rispettiva competenza.
  L'assessorato   del   lavoro,   della   previdenza  sociale,  della
formazione professionale e dell'emigrazione della regione  siciliana,
ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui al comma precedente,
trasmette per il tramite dei competenti uffici provinciali del lavoro
e  della  massima occupazione, i progetti approvati dalla commissione
regionale per l'impiego al Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale  che provvedera' all'accreditamento sull'apposito capitolo di
entrata del bilancio della regione siciliana.