IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  1›  aprile  1987,  17  luglio 1987, 3
settembre 1987, 15 marzo  1988  e  19  aprile  1988  della  Compagnia
assicuratrice  Prev.I.A.A.C.  S.p.a.,  con sede in Bologna, intese ad
ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita
e delle relative condizioni speciali di polizza;
  Vista  la  lettera  in data 24 giugno 1988, n. 822153, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali   di   polizza,  presentate  dalla  Compagnia  assicuratrice
Prev.I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna:
   1)   tariffa  40A  -  assicurazione  mista,  a  premio  unico,  da
utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale;
   2) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 40A;
   3)   tariffa  40L  -  assicurazione  mista,  a  premio  unico,  da
utilizzare per soli contratti emessi in forma collettiva;
   4) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 40L;
   5)  tariffa 43A - assicurazione mista, a premio annuo costante, da
utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale;
   6) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43A;
   7)  tariffa 43L - assicurazione mista, a premio annuo costante, da
utilizzare per soli contratti emessi in forma collettiva. I tassi  di
premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa 43A;
   8) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43L;
   9) tariffa 43F - assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile,
da utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale. I tassi
di premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa 43A;
   10) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43F;
   11)   tariffa   43R   -   assicurazione   mista,  a  premio  annuo
rivalutabile, da  utilizzare  per  soli  contratti  emessi  in  forma
collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della predetta
tariffa 43A;
   12) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43R;
   13)  clausola  di  rivalutazione  della  prestazione  garantita da
applicare alle tariffe a premio unico  emesse  in  forma  individuale
(tasso tecnico 4%);
   14)  clausola  di  rivalutazione  della  prestazione  garantita da
applicare alle tariffe a premio  unico  emesse  in  forma  collettiva
(tasso tecnico 4%);
   15)  clausola  di  rivalutazione  della  prestazione  garantita da
applicare alle tariffe a premio annuo  emesse  in  forma  individuale
(tasso tecnico 4%);
   16)  clausola  di  rivalutazione  della  prestazione  garantita da
applicare alle tariffe a premio  annuo  emesse  in  forma  collettiva
(tasso tecnico 4%).