IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 1 aprile 1987, 17 luglio 1987, 3 settembre 1987, 15 marzo 1988 e 19 aprile 1988 della Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza; Vista la lettera in data 24 giugno 1988, n. 822153, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Prev.I.A.A.C. S.p.a., con sede in Bologna: 1) tariffa 40A - assicurazione mista, a premio unico, da utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale; 2) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 40A; 3) tariffa 40L - assicurazione mista, a premio unico, da utilizzare per soli contratti emessi in forma collettiva; 4) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 40L; 5) tariffa 43A - assicurazione mista, a premio annuo costante, da utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale; 6) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43A; 7) tariffa 43L - assicurazione mista, a premio annuo costante, da utilizzare per soli contratti emessi in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa 43A; 8) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43L; 9) tariffa 43F - assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale. I tassi di premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa 43A; 10) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43F; 11) tariffa 43R - assicurazione mista, a premio annuo rivalutabile, da utilizzare per soli contratti emessi in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi della predetta tariffa 43A; 12) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43R; 13) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio unico emesse in forma individuale (tasso tecnico 4%); 14) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio unico emesse in forma collettiva (tasso tecnico 4%); 15) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio annuo emesse in forma individuale (tasso tecnico 4%); 16) clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alle tariffe a premio annuo emesse in forma collettiva (tasso tecnico 4%).