IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le  domande  in  data  29 ottobre 1987, 27 novembre 1987, 14
marzo 1988 e 19 aprile 1988 della Compagnia  assicuratrice  Unipol  -
Societa'  per  azioni,  con  sede  in  Bologna,  intese  ad  ottenere
l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e  delle
relative condizioni speciali di polizza;
  Vista  la  lettera  in data 24 giugno 1988, n. 822152, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni
speciali  di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol
- Societa' per azioni, con sede in Bologna:
   1)   tariffa  40A  -  assicurazione  mista,  a  premio  unico,  da
utilizzare per contratti emessi  in  forma  individuale,  sostitutiva
dell'analoga  tariffa  28  approvata  con decreto ministeriale del 30
gennaio 1981;
   2)  condizioni  speciali  di  polizza  della suddetta tariffa 40A,
sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale del  30
gennaio 1981;
   3)   tariffa  40L  -  assicurazione  mista,  a  premio  unico,  da
utilizzare per contratti emessi in forma collettiva;
   4) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 40L;
   5)  tariffa 43A - assicurazione mista, a premio annuo costante, da
utilizzare per soli contratti emessi in forma individuale. I tassi di
premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa 43 approvata con
decreto ministeriale dell'11 aprile 1983;
   6)  condizioni  speciali  di  polizza  della suddetta tariffa 43A,
sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale  del  9
marzo 1985;
   7) tariffa 43F - assicurazione mista, a premio annuo crescente, da
utilizzare per contratti emessi in  forma  individuale.  I  tassi  di
premio  adottati  sono  gli  stessi  della tariffa 43 - assicurazione
mista, a premio annuo costante, approvata  con  decreto  ministeriale
dell'11 aprile 1983;
   8) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa 43F;
   9)  tariffa 43L - assicurazione mista, a premio annuo costante, da
utilizzare per contratti emessi  in  forma  collettiva.  I  tassi  di
premio  adottati  sono  gli  stessi della tariffa 43A - assicurazione
mista, a premio annuo costante, approvata  con  decreto  ministeriale
dell'11 aprile 1983;
   10) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa 43L;
   11)  tariffa  43R - assicurazione mista, a premio annuo crescente,
da utilizzare per soli contratti emessi in forma collettiva. I  tassi
di  premio  adottati sono gli stessi della tariffa 43 - assicurazione
mista a premio annuo costante,  approvata  con  decreto  ministeriale
dell'11 aprile 1983;
   12) condizioni speciali di polizza della tariffa 43R;
   13)  clausola  di  rivalutazione  della  prestazione  garantita da
applicare alle tariffe a premio unico  emesse  in  forma  individuale
(tasso tecnico 4%);
   14)  clausola  di  rivalutazione  della  prestazione  garantita da
applicare alle tariffe a premio  unico  emesse  in  forma  collettiva
(tasso tecnico 4%);
   15)  clausola  di  rivalutazione  della  prestazione  garantita da
applicare alle tariffe a premio annuo  emesse  in  forma  individuale
(tasso tecnico 4%);
   16)  clausola  di  rivalutazione  della  prestazione  garantita da
applicare alle tariffe a premio  annuo  emesse  in  forma  collettiva
(tasso tecnico 4%).